Sicurezza sul lavoro e parti sociali

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La recente normativa in tema di sicurezza sul lavoro pone l’accento sulla corresponsabilità delle parti sociali nel promuovere ed attuare la massima tutela in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Questa impostazione trova fondamento nella normativa di matrice comunitaria ed internazionale. A tale proposito occorre citare la convenzione OIL n. 197 del 2006 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che prevede che gli stati debbano promuovere una politica di consultazione con le parti sociali.
In particolare , la convenzione auspica il coordinamento tra tutti i soggetti che operano nella materia ed il consolidarsi di una cultura della prevenzione attraverso un approccio di sistema basato sul cosiddetto “tripartitismo” principio già affermato sul piano internazionale in sede O.I.L.
Ciò significa che le garanzie della sicurezza possono scaturire anche da un confronto con le organizzazioni dei lavoratori su un piano di rappresentanza paritetica, al fine di raccogliere le istanze dei lavoratori, destinatari della normativa.     
Nell’ambito comunitario, l’articolo 3 della direttiva 89/391/CE definisce ed istituzionalizza la figura del “ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” quale persona “eletta, scelta o designata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda i problemi della protezione della loro sicurezza e salute durante il lavoro”. Si rinviene immediatamente la similitudine con la medesima figura istituzionalizzata nel nuovo testo unico in tema sicurezza sul lavoro, che rispetto al passato assume un ruolo molto più decisivo sia sotto il profilo propositivo e di consultazione, che sotto il profilo del controllo delle misure adottate sul luogo di lavoro, e ciò sin dalla fase della valutazione dei rischi e della stesura del realtivo documento.
La direttiva europea ha inoltre contribuito all’ufficializzazione di questa figura stabilendo con l’articolo 11 le modalità di nomina della stessa mediante elezione o nomina da parte delle rappresentanze dei lavoratori. Ne deriva una figura inserita nell’ambito delle garanzie sindacali con proprie responsabilità e poteri.
La normativa comunitaria lascia agli Stati membri l’opzione consistente nel far coincidere le rappresentanze per la sicurezza con la struttura sindacale esistente oppure nell’individuare una autonoma o perlomeno differenziata struttura. In effetti nel definire una “partecipazione equilibrata” come principio generale della politica di prevenzione, il legislatore europeo non opta per alcun modello particolare di rappresentanza e demanda agli stati membri il compito di definire il sistema con cui tale partecipazione dovrà essere attuata.
La disciplina comunitaria definisce però in maniera adeguata le funzioni almeno essenziale del rappresentante per la sicurezza.
Conformemente ai modelli partecipativi che hanno sempre connotato la disciplina comunitaria delle relazioni sindacali, sono previsti all’articolo 11 dei precisi obblighi di formazione, informazione, consultazione, partecipazione nell’ambito di tutte le questioni che riguardano la sicurezza.
Il legislatore europeo, infine afferma il diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti ad adire la giustizia conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali all’autorità competente in materia di sicurezza qualora ritengano non sufficienti le misure prese dal datore di lavoro in ordine alla sicurezza.
L’articolo 11 della direttiva 89/391 garantisce in conclusione ai rappresentanti per la sicurezza il diritto ad essere consultati, a fare proposte, a partecipare a quanto utile per la sicurezza. Agli stessi inoltre è garantita l’esclusione di pregiudizi a causa delle funzioni esercitate ed il diritto ad una adeguata formazione.
La soluzione dell’attuale testo unico, che affonda le proprie radici già nel dettato Cxostituzionale e nello Statuto dei Lavoratori, oltre che nella sopraccitata direttiva Comunitaria, è il frutto di una evoluzione progressiva che merita di essere illustrata.
Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel nostro ordinamento trova un caposaldo nel dettato costituzionale che garantisce la libertà sindacale (art. 39), unitamente al disposto dell’articolo 9 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), che ha posto a favore delle organizzazioni sindacali un diritto collettivo di controllo in ordine all’adempimento degli oneri di prevenzione, con diritto ad agire per ottenere un provvedimento giudiziale a tutela del diritto alla sicurezza.
Nella prassi applicativa però la norma ha mantenuto un valore meramente programmatico, pur di fronte ad una dottrina unanime nel ritenere precettiva e non meramente programmatica la portata dell’art. 9 l. 300/70.
La normativa comunitaria trovava ingresso in Italia con il DLGS 626/94, che ridisegnava la funzione delle parti sociali in ambito sicurezza.
L’articolo 18 del DLGS 626/94 prevede al comma 1 che “ in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” Questa figura pertanto viene resa obbligatoria ed istituzionalizzata e ad essa vengono attribuiti diritti di informativa e consultazione e le medesime garanzie attribuite agli RSA. Vi è dunque un profondo salto di qualità rispetto all’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori di cui già si è parlato.
Il successivo articolo 20 del DLGS 626/94 introduce gli organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali sei datori di lavoro e dei lavoratori con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative e come prima istanza di riferimento per le controversie insorte in tema di rappresentanza, formazione ed informazione nell’ambito dell’operatività del DLGS 626/94.
Il coinvolgimento delle parti sociali, tuttavia, non è stato pienamente raggiunto con tale normativa, né con il successivo progetto di testo unico (legge delega 229/03).
Al proposito vale la pena richiamare un parere del CNEL contenente osservazioni e proposte rese nell’assemblea del 25 marzo 2004 avente ad oggetto “ riordino delle norme per la prevenzione, per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro “ auspica un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella politica di prevenzione, assumendo il modello di partecipazione fondato sulla trilateralità come regola generale.
Critiche erano mosse dai sindacati alla proposta di testo unico del governo, in merito alla scarsa incisività che era attribuita alla legittimazione ad agire dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che l’articolo 19 del testo unico prevedeva dovesse passare attraverso il filtro degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali.
Si arrivava così alla legge 123/2007, che innovava i principi in tema di poteri degli organismi paritetici consentendo a questi di effettuare sopralluoghi per valutare l’applicazione delle condizioni di sicurezza informando dell’esito dei controlli l’autorità di vigilanza. Era inoltre ampliato il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il tutto trovava attuazione completa nel successivo decreto legislativo n.81/2008.
Il nuovo testo unico istituisce un sistema di coordinamento centrale che, in qualche modo ricorda quello istituito nell’ambito del DLGS n.124/2004 (riforma dei servizi ispettivi in tema di lavoro) e ciò per favorire il monitoraggio dell’intervento di legge e per evitare duplicazioni di interventi ed assicurare indirizzi unitari. In tale ambito il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori è assicurato dall’articolo 6 del testo unico nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dove siederanno dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Gli organismi paritetici vengono definiti come “ organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” ; tale definizione assume portata centrale rispetto alla normativa previdente, dove essa aveva un ruolo meramente marginale. La nozione è quindi completata dall’articolo 51 che definisce le competenze degli organismi paritetici come prima istanza di riferimento per controversie aventi ad oggetto il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori nell’ambito della sicurezza. E’ previsto inoltre un ruolo di supporto nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative atte a migliorare la sicurezza sul lavoro, aspetto che non era previsto all’articolo 20 del DLGS 626/94.
E’ora inoltre garantito mediante apposito fondo il sostegno all’attività degli organismi paritetici, delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e della loro formazione. 
Tra i nuovi poteri degli organismi paritetici si segnala la possibilità, offerta dall’art. 7 del T.U., di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nella loro competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle norme sulla sicurezza, informando dell’esito dei controlli l’Autorità di Vigilanza.
Anche per quanto riguarda le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, nel confronto tra il DLGS 626/94 ed il Testo Unico emergono nuove e maggiori attribuzioni.
Per la prima volta vengono previste innanzitutto tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a livello aziendale, a livello territoriale, a livello di comparto. Di particolare interesse la previsione, introdotta dall’ articolo 49 del Testo Unico del rappresentante della Sicurezza di Sito Produttivo. Si tratta di figura sconosciuta alla precedente normativa ( DLGS 626/94,c he prevedeva solamente il rappresentante aziendale) e sperimentata solo mediante specifici protocolli previsti per le realtà portuali di Napoli e Genova dove in uno stesso contesto ambientale operano diverse realtà produttive.
Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è consultato non solo in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, ma anche in ordine alla designazione del medico competente ; nel caso di visite o accessi delle autorità di vigilanza, egli non solo può partecipare e formulare osservazioni, ma deve di norma, a differenza di prima, essere sentito. Egli inoltre partecipa alla formazione del documento di valutazione dei rischi, essendo all’uopo consultato, e ne riceve copia.
E’ altresì rafforzata con il testo unico non solo la formazione dei lavoratori, ma anche quella dei loro rappresentanti, con una definizione precisa della tempistica, delle modalità e delle materie oggetto di formazione.
Un ultima novità è rappresentata dall’istituto dell’interpello riservato alle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative che possono inoltrare l’interpello di propria iniziativa o su istanza o segnalazione dei propri iscritti per l’interpretazione delle norme in tema di sicurezza.
 
 
AVV. FABIO PETRACCI – DOTT. MATTEO BELLI

Belli Matteo ~ Petracci Fabio

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