Sicurezza sul lavoro e contenimento del contagio

Giovanni Ronzo 19/04/20
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Con la finalità di contrastare la diffusione del coronavirus, ma al contempo far ripartire l’economia; dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in accordo con il governo è stato siglato il protocollo per la “regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro“, che consentirà ai lavoratori delle imprese ammesse alla produzione di lavorare in sicurezza.

La finalità è quella di limitare al più possibile i contatti interpersonali fra i lavoratori, pertanto è importante comprendere cosa si intenda innanzitutto per “stretto contatto”.

Come riportato anche dal ministero della salute, per “stretto contatto” si intende:

1)persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

2) persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19;

3) persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

4) persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, casa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

5) persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

da qui, per la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro, sono state predisposte delle apposite raccomandazioni che il datore di lavoro deve attuare e i lavoratori sono tenuti a rispettare.

Obbligo di rimanere nel proprio domicilio se sussiste febbre oltre 37.5 : Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione in presenza di febbre (oltre 37.5 ) o altri sintomi influenzali( tosse, mal di gola, spossatezza) e di chiamare il proprio medico di famiglia nonché di informare l’autorità sanitaria.

-Igiene delle mani: È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. È compito dell’azienda mettere a disposizione idonei mezzi disinfettanti (quali soluzioni alcoliche liquide o in gel che l’azienda può anche produrre sulla base delle indicazioni riportate sul sito web dell’OMS).

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Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità:  danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro. 

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-Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.

-Obblighi di informazione: l’azienda, tramite i propri rappresentati interni, deve informare tutti i lavoratori in merito alle modalità di contrasto dell’epidemia tramite l’affissione nelle bacheche situate nei luoghi di ritrovo dei locali aziendali o mediante la consegna di appositi opuscoli informativi.

-Ingresso in azienda: il protocollo di sicurezza prevede procedure di ingresso differenti per lavoratori e fornitori esterni:

1) per quanto concerne i lavoratori è previsto il controllo della temperatura. Nel caso in cui questa risulti superiore a 37,5° l’accesso sui luoghi di lavoro non sarà consentito ed in via precauzionale il lavoratore verrà momentaneamente isolato e fornito di dispositivi di protezione anti contagio. Lo stesso dovrà aver cura di contattare proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Non deve pertanto recarsi al pronto soccorso, ma allertare il personale sanitario che provvederà al trasporto in ospedale con le dovute precauzioni. Al fine di limitare l’ingresso nei locali aziendali, è prevista anche la possibilità di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

2)Nel caso di fornitori esterni, al fine di ridurre le occasioni di contatto col personale occupato in azienda, l’azienda dovrà predisporre apposite procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi e tempi di permanenza predefiniti.

Il protocollo di sicurezza si occupa anche di stabilire delle regole relative alla pulizia e sanificazione dei locali aziendali: stabilisce infatti che deve essere assicurata una pulizia periodica degli ambienti e delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, mouse e schermi touch screen la cui pulizia deve essere assicurata ad inizio e fine di ogni turno) nonchè delle aree comuni ( macchine del caffè, macchina degli snack e tavolini). In caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 che ha prestato la sua attività lavorativa all’interno dei locali aziendali, si dovrà procedere alla relativa sanificazione, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute 5443/2020.

-spazi comuni: per l’accesso agli spazi comuni è prevista la possibilità che siano contingentati in maniera tale da limitare i contatti fra il personale in forza in azienda e il periodo di sosta negli spazi stessi. Mense, spogliatoi, aree fumatori, devono essere periodicamente sottoposti a pulizia e deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro o programmando il numero di accessi contemporanei dei lavoratori.

-Ingresso e uscita dipendenti: Per l’ingresso e l’uscita dei dipendenti dai luoghi di lavoro si prevedono orari di ingresso e di uscita diversi in modo tale da evitare quanto più possibile i contatti nelle zone comuni (come ad esempio l’accesso negli spogliatoi a inizio e fine turno).

-Spostamenti fra reparti interni in azienda: secondo quanto stabilito dal protocollo di sicurezza, gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile, soltanto quando questi sono strettamente necessari e secondo quelle che sono le indicazioni del datore di lavoro.
Limitatamente al periodo dell’emergenza, le imprese inoltre, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al telelavoro o comunque a distanza.

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

-Stop trasferte e riunioni : sono sospese ed annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se questi già concordati o organizzati. Per le riunioni; qualora le stesse siano necessarie ed improrogabili e non possano essere svolte in modalità smart work, potranno svolgersi con la presenza di personale ridotta al minimo ma sempre garantendo il distanziamento sociale (assicurando il c.d. “criterio di distanza droplet ”) ed assicurando la pulizia e la ventilazione dei locali.
Anche le attività di formazione del personale sono sospese; possono svolgersi soltanto tramite formazione a distanza, compatibilmente alle capacità aziendali.

-Gestione del lavoratore sintomatico: È prevista inoltre una stretta collaborazione del datore di lavoro con le autorità sanitarie al fine di individuare i soggetti positivi al covid-19 per ricostruire i “contatti stretti” del soggetto positivo al fine di attivare le necessarie ed opportune misure di quarantena per i lavoratori coinvolti.

Nel caso in cui una persona impiegata in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve immediatamente dichiarare all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento nonché a quello degli altri presenti impiegati nello stesso locale del sospetto sintomatico. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori.
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