Si pone il problema di armonizzare il processo amministrativo ai principi comunitari. Non c’è dubbio che le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e i principi affermati dalla Corte Europea devono essere tenuti presenti dagli organi giurisd

Lazzini Sonia 02/07/09
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La Corte europea ha affermato che le istituzioni degli Stati membri sono soggette al controllo di conformità dei loro atti ai principi generali di diritto tra i quali rientrano quello della legalità dei reati e delle pene, nonché di eguaglianza e di non discriminazione, principi ribaditi, rispettivamente, dagli art. 49, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (Corte giustizia CE, 3 maggio 2007, n. 303)._ Quindi i principi del Trattato istitutivo della C.E. applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti
 
     Con la Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2007 (miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici), si cerca di porre rimedio alle lacune degli ordinamenti nazionali al fine di ottenere il rispetto delle disposizioni comunitarie di garanzia di trasparenza e non discriminazione. Tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello comunitario attraverso interventi in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 5 del Trattato. La necessità quindi di rapportare il diritto amministrativo (sostanziale) ai principi comunitari è stata avvertita dall’Amministrazione dello Stato. Il Ministro delle Infrastrutture con circolare 18 dicembre 2003 n. B1/2316 ha invitato le stazioni appaltanti ad inserire il principio comunitario nei contratti misti negli appalti di lavori, forniture e servizi: secondo la Merloni (art. 2) la disciplina prevalente è quella dei lavori pubblici qualora i lavori abbiano rilievo prevalente mentre secondo l’ordinamento comunitario prevale l’oggetto principale del contratto. Spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il rispetto delle norme comunitarie nell’ambito delle loro competenze. La necessità di rapportare il diritto interno ai principi comunitari è richiesta anche dall’esigenza di dare una immediata e uniforme applicazione al diritto comunitario e anche alla sua esecuzione. Tali principi devono essere tenuti presenti dagli organi giurisdizionali nazionali che nell’armonizzare il processo ai principi comunitari possono far ricorso al principio di sussidiarietà per assicurare la effettiva tutela delle posizioni giuridiche applicando i seguenti principi. Il principio di interpretazione conforme, alla stregua del quale il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, trova applicazione non soltanto con riferimento alle norme del trattato, dei regolamenti e delle direttive comunitari, ma anche con riferimento alle decisioni quadro previste dall’art. 34 del trattato Ue, con l’unico limite rappresentato dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle leggi incriminatrici.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 470 del 25 maggio 2009, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  ed in particolare il seguente passaggio:
 
Secondo l’art. 117, comma 1, della Costituzione “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” e non si può dare alla norma una lettura “restrittiva” e pretendere che non riguardi l’assetto dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario e ritenere che i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario andrebbero riferiti ai rapporti tra le diverse fonti, l’ordinamento generale della Repubblica e gli ordinamenti parziali dello Stato e delle Regioni (Cass. 10 dicembre 2002, n. 17564 ).
 
Secondo la Corte costituzionale “la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, ha realizzato un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro costituzionale, tanto da essere comunemente qualificata «norma interposta», che è soggetta a sua volta ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale «interposta», egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, comma 1, cost. “e il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario e non solo in riferimento alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitari, ma anche con riferimento alle decisioni.
 
La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata su una delibera legislativa regionale, non ancora entrata in vigore, per contrasto con un regolamento comunitario, che importa una violazione indiretta degli art. 11 e 117 cost. affermando il principio che sarebbe contrario agli obblighi comunitari, come esplicitati dalla Corte di giustizia, nonché alla certezza del diritto, consentire che siano immesse nell’ordinamento norme contrarie al diritto comunitario, che dovrebbero comunque essere disapplicate dai giudici e dalla p.a..
 
     I rapporti con l’ordinamento comunitario si risolvono nella verifica della compatibilità della norma Cedu con le norme della Costituzione, realizzando un corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa.
 
La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo hanno ruoli diversi: a quest’ultima spetta l’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli e delle norme comunitari al fine di garantire l’applicazione del livello uniforme di tutela all’interno dell’insieme dei Paesi membri. Alla Corte costituzionale, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all’art. 117, comma 1, cost. per contrasto con una o più norme della Cedu, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme Cedu, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa.
 
Il Trattato di Amsterdam ha introdotto un ampliamento della competenza comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. L’art. 65 Tr. Cee nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità tende a creare uno spazio giudiziario europeo. L’art. 6, comma 2, del trattato Ue, ha affermato il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale stabilito dagli art. 6 e 13 della stessa convenzione, con obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena operatività.
 
Spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il rispetto delle norme comunitarie nell’ambito delle loro competenze. La necessità di rapportare il diritto interno ai principi comunitari è richiesta anche dall’esigenza di dare una immediata e uniforme applicazione al diritto comunitario e anche alla sua esecuzione. Tali principi devono essere tenuti presenti dagli organi giurisdizionali nazionali che nell’armonizzare il processo ai principi comunitari possono far ricorso al principio di sussidiarietà per assicurare la effettiva tutela delle posizioni giuridiche applicando i seguenti principi.
 
Il principio di interpretazione conforme, alla stregua del quale il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, trova applicazione non soltanto con riferimento alle norme del trattato, dei regolamenti e delle direttive comunitari, ma anche con riferimento alle decisioni quadro previste dall’art. 34 del trattato Ue, con l’unico limite rappresentato dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle leggi incriminatrici.
 
Questo Collegio (decisione 4 settembre 2007, n. 719) ha avuto modo di affermare che i principi del Trattato istitutivo della C.E. applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Dalla formazione di un giudicato di annullamento del giudice amministrativo sorge un obbligo di esecuzione: l’effetto tipico ripristinatorio di un giudicato di annullamento di un decreto di esproprio è la restituzione al proprietario dell’area e l’azione intesa al conseguimento di tale restituzione trova la sua naturale allocazione in sede di giudizio di ottemperanza, in quanto consente e determina quell’adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto che rappresenta la finalità tipica di tale giudizio, realizzando altresì quell’esigenza di completamento della tutela giurisdizionale amministrativa, più volte affermata anche dalla Corte Costituzionale e quella tutela del diritto di proprietà garantita dal relativo protocollo del 20 marzo 1952 (art. 1) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenze CEDU 30 maggio 2000, casi ********* – ******* e ******à *********************). Ha osservato che con l’art. 43 T.U. il legislatore nazionale ha tentato di limitare gli effetti delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che hanno ritenuto l’istituto dell’occupazione acquisitiva lesivo del principio di legalità per la perdita della proprietà e parimenti lesivo l’indennizzo espropriativo (Sentenza CEDU Straburgo 29.7.2004 caso Scordino) e che la previsione di un ulteriore esercizio di potere da parte della p.a. per rimediare, lascia impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
 
Quindi i principi del Trattato istitutivo della C.E. applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 470/09 ********
N.     329    ********
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
 
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 329/2008, proposto da
d. *********,
nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza Privata ALFA. ****** con sede in Centuripe (En), rappresentato e difeso dall’avv. ************à, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n° 89, presso lo studio legale *******;
contro
la PREFETTURA DI RAGUSA, in persona del Prefetto pro tempore e la PREFETTURA DI RAGUSA – AREA 1 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Alcide **********, 81, sono ope legis domiciliate;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. II) – n. 504/2007, del 23 marzo 2007;
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il Consigliere ****************, e uditi altresì l’avv. S. Zappalà per l’appellante e l’avv. dello Stato ********* per la Prefettura di Ragusa;
      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
     Con ricorso n. 478/2006, il ricorrente, chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. n. 14610/PA/A1/05 del 26.10.2005 con il quale la Prefettura di Ragusa, denegava la richiesta al fine di ottenere la licenza per attivare un istituto di vigilanza privata, trasporto e scorta valori, e di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale.
     Venivano dedotti i seguenti motivi:
     – Violazione dell’art. 41 Costituzione – Eccesso di potere per difetto e perplessità di motivazione;
     – Violazione per erronea e falsa applicazione dell’art. 134 T.U.L.P.S. – Sviamento di potere.
     L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
        Con sentenza n. 504/2007 il TAR osservava che il provvedimento impugnato conteneva la prova della attenta istruttoria eseguita dall’Amministrazione intimata e la motivazione articolata con riferimento all’interesse pubblico ritenuto prevalente rispetto a quello privato azionato. Infatti, attesa la contrazione del mercato, l’ingresso di altri soggetti avrebbe portato al rischio di una eccessiva concorrenzialità e quindi infondati si presentavano tutti i capi della censura calendata e consequenzialmente rigettava il ricorso.
    Appella la parte soccombente , riproponendo gli stessi motivi di I° grado.
      L’Amministrazione intimata si costituiva per resistere al gravame.
      Alla udienza del 5 novembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
 L’appello è fondato.
     Questo Collegio ha affermato (decisione 767/05) che il diniego alla richiesta di una licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata non può  essere motivato unicamente  in relazione  a criteri astratti ma deve dare conto, con riferimento ai dati concreti della situazione locale ed ai parametri di valutazione cui l’amministrazione ritiene di attenersi, delle ragioni per cui il rilascio della licenza possa determinare effetti dannosi per l’interesse pubblico, nonchè l’esistenza in capo al soggetto dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa vigente e l’esplicitazione dei medesimi nella motivazione del provvedimento.
     I provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata devono considerarsi illegittimi solo se fondati esclusivamente sul mero dato numerico degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza esistenti, dovendo, per contro, essi dare conto delle ragioni di come l’interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione a giustificazione del restringimento della sfera di libertà di iniziativa economica, previa puntuale istruttoria anche in relazione alla concreta capacità tecnica del soggetto richiedente.
      Tali considerazioni si pongono in sintonia con le affermazioni della Corte di Giustizia che ha affermato che “in via preliminare, occorre ricordare che, se è pur vero che, in un settore non assoggettato ad un’armonizzazione completa a livello comunitario, come accade nel caso dei servizi di vigilanza privata, come del resto ammesso sia dalla Repubblica italiana sia dalla Commissione in udienza, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le condizioni di esercizio delle attività nel detto settore, ciò non toglie che essi devono esercitare i loro poteri nel settore medesimo nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE (v., in particolare, sentenze 26 gennaio 2006, causa C-514/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-963, punto 23, e dicembre 2006).
      A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 43 CE e 49 CE impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Devono essere considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tali libertà.”
      La Corte ha anche dichiarato che i provvedimenti nazionali restrittivi dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
      Secondo l’art. 134 del Testo Unico, i soggetti operanti nell’ambito della vigilanza privata si occupano di attività di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari, di investigazioni o ricerche per conto di privati, attività non assimilabile all’esercizio di pubblici poteri.
      Le imprese di vigilanza privata non hanno dunque alcun potere coercitivo e pertanto non si può validamente sostenere che le imprese di vigilanza privata, effettuino operazioni di ordine pubblico, assimilabili ad un esercizio di pubblici poteri.
     L’affermazione che il diniego risulta giustificato dalla necessità di evitare la fornitura di servizi a prezzi eccessivamente bassi, che determinerebbero inevitabilmente uno scadimento del servizio, compromettendo quindi, in particolare, la tutela di interessi fondamentali riguardanti la sicurezza pubblica, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 Ce, che auspica una concorrenza più efficace.
     Si pone il problema di armonizzare il processo amministrativo ai principi comunitari. Non c’è dubbio che le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e i principi affermati dalla Corte Europea devono essere tenuti presenti dagli organi giurisdizionali interni che attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà, devono assicurare la effettiva tutela dei diritti e delle posizioni giuridiche dando attuazione al diritto dell’Unione.
     La Corte europea ha affermato che le istituzioni degli Stati membri sono soggette al controllo di conformità dei loro atti ai principi generali di diritto tra i quali rientrano quello della legalità dei reati e delle pene, nonché di eguaglianza e di non discriminazione, principi ribaditi, rispettivamente, dagli art. 49, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (Corte giustizia CE, 3 maggio 2007, n. 303).
     Con la Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2007 (miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici), si cerca di porre rimedio alle lacune degli ordinamenti nazionali al fine di ottenere il rispetto delle disposizioni comunitarie di garanzia di trasparenza e non discriminazione. Tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello comunitario attraverso interventi in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 5 del Trattato.La necessità quindi di rapportare il diritto amministrativo (sostanziale) ai principi comunitari è stata avvertita dall’Amministrazione dello Stato. Il Ministro delle Infrastrutture con circolare 18 dicembre 2003 n. B1/2316 ha invitato le stazioni appaltanti ad inserire il principio comunitario nei contratti misti negli appalti di lavori, forniture e servizi: secondo la Merloni (art. 2) la disciplina prevalente è quella dei lavori pubblici qualora i lavori abbiano rilievo prevalente mentre secondo l’ordinamento comunitario prevale l’oggetto principale del contratto.
     Secondo l’art. 117, comma 1, della Costituzione “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” e non si può dare alla norma una lettura “restrittiva” e pretendere che non riguardi l’assetto dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario e ritenere che i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario andrebbero riferiti ai rapporti tra le diverse fonti, l’ordinamento generale della Repubblica e gli ordinamenti parziali dello Stato e delle Regioni (Cass. 10 dicembre 2002, n. 17564 ).
     Secondo la Corte costituzionale “la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, ha realizzato un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro costituzionale, tanto da essere comunemente qualificata «norma interposta», che è soggetta a sua volta ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale «interposta», egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, comma 1, cost. “e il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario e non solo in riferimento alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitari, ma anche con riferimento alle decisioni.
     La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata su una delibera legislativa regionale, non ancora entrata in vigore, per contrasto con un regolamento comunitario, che importa una violazione indiretta degli art. 11 e 117 cost. affermando il principio che sarebbe contrario agli obblighi comunitari, come esplicitati dalla Corte di giustizia, nonché alla certezza del diritto, consentire che siano immesse nell’ordinamento norme contrarie al diritto comunitario, che dovrebbero comunque essere disapplicate dai giudici e dalla p.a..
     I rapporti con l’ordinamento comunitario si risolvono nella verifica della compatibilità della norma Cedu con le norme della Costituzione, realizzando un corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa.
     La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo hanno ruoli diversi: a quest’ultima spetta l’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli e delle norme comunitari al fine di garantire l’applicazione del livello uniforme di tutela all’interno dell’insieme dei Paesi membri. Alla Corte costituzionale, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all’art. 117, comma 1, cost. per contrasto con una o più norme della Cedu, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme Cedu, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa.
     Il Trattato di Amsterdam ha introdotto un ampliamento della competenza comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. L’art. 65 Tr. Cee nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità tende a creare uno spazio giudiziario europeo. L’art. 6, comma 2, del trattato Ue, ha affermato il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale stabilito dagli art. 6 e 13 della stessa convenzione, con obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena operatività.
     Spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il rispetto delle norme comunitarie nell’ambito delle loro competenze. La necessità di rapportare il diritto interno ai principi comunitari è richiesta anche dall’esigenza di dare una immediata e uniforme applicazione al diritto comunitario e anche alla sua esecuzione. Tali principi devono essere tenuti presenti dagli organi giurisdizionali nazionali che nell’armonizzare il processo ai principi comunitari possono far ricorso al principio di sussidiarietà per assicurare la effettiva tutela delle posizioni giuridiche applicando i seguenti principi.
     Il principio di interpretazione conforme, alla stregua del quale il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, trova applicazione non soltanto con riferimento alle norme del trattato, dei regolamenti e delle direttive comunitari, ma anche con riferimento alle decisioni quadro previste dall’art. 34 del trattato Ue, con l’unico limite rappresentato dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle leggi incriminatrici.
     Questo Collegio (decisione 4 settembre 2007, n. 719) ha avuto modo di affermare che i principi del Trattato istitutivo della C.E. applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Dalla formazione di un giudicato di annullamento del giudice amministrativo sorge un obbligo di esecuzione: l’effetto tipico ripristinatorio di un giudicato di annullamento di un decreto di esproprio è la restituzione al proprietario dell’area e l’azione intesa al conseguimento di tale restituzione trova la sua naturale allocazione in sede di giudizio di ottemperanza, in quanto consente e determina quell’adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto che rappresenta la finalità tipica di tale giudizio, realizzando altresì quell’esigenza di completamento della tutela giurisdizionale amministrativa, più volte affermata anche dalla Corte Costituzionale e quella tutela del diritto di proprietà garantita dal relativo protocollo del 20 marzo 1952 (art. 1) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenze CEDU 30 maggio 2000, casi ********* – ******* e ******à *********************). Ha osservato che con l’art. 43 T.U. il legislatore nazionale ha tentato di limitare gli effetti delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che hanno ritenuto l’istituto dell’occupazione acquisitiva lesivo del principio di legalità per la perdita della proprietà e parimenti lesivo l’indennizzo espropriativo (Sentenza CEDU Straburgo 29.7.2004 caso Scordino) e che la previsione di un ulteriore esercizio di potere da parte della p.a. per rimediare, lascia impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
     Quindi i principi del Trattato istitutivo della C.E. applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti.
     Nel caso in esame il provvedimento adottato risultava viziato dalla violazione dei principi sopra affermati e va quindi annullato.  
      Conclusivamente l’appello va accolto e, per l’effetto, riformata l’impugnata sentenza, con le motivazioni di cui sopra.
      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
      Sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello.
      Spese compensate.
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
      Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008, con l’intervento dei signori: *****************, Presidente, ********************, ********************, ****************, estensore, **************, Componenti.
F.to: *****************, Presidente
F.to: ****************, Estensore
F.to: **************,**********o
                            Depositata in segreteria
il  25 maggio 2009

Lazzini Sonia

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