Servitù di passaggio: il diritto e le sue caratteristiche

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 Le servitù di passaggio, chiamate in linguaggio tecnico “servitù prediali” dal latino “praedium”, che significa fondo, terreno, a norma dell’articolo 1027 del codice civile, rappresentano il “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.

In modo più specifico e preciso, nella servitù di passaggio il proprietario del fondo servente è tenuto a consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante.

Le servitù tra fondi vicini o limitrofi incentrano il loro rapporto sul carattere dell’utilità (c.d. utilitas), attuale o futura, che il fondo dominante ottiene sul fondo servente, che da parte sua  subisce la limitazione.

Sembra essere evidente il collegamento che esiste tra servitù e fondo.

A questo proposito l’alienazione della servitù potrà avvenire esclusivamente in modo congiunto in relazione a quella del fondo.

Le servitù nel codice civile

Il codice civile disciplina le servitù nel tiolo quarto del libro terzo “Della Proprietà” dall’articolo 1027 all’articolo 1099.

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In che modo si costituisce una servitù di passaggio coattiva

In relazione alle servitù coattive, risulta essere molto importante la servitù di passaggio che si presenta rilevante in situazioni di fondo intercluso, circondato da fondi altrui e per questo privo di uscita sulla pubblica via.

A questo proposito il legislatore prevede che il proprietario di un fondo abbia il diritto di ottenere la costituzione della servitù di passaggio, la quale “n mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge” (1032 c.c.).

L’articolo 1051 del codice civile riconosce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere, senza molte spese e senza molto disagio, il passaggio sul fondo vicino per consentirgli la coltivazione o l’utilizzo conveniente del suo fondo.

Secondo il principio del minimo mezzo, nei confronti del fondo servente, il passaggio non deve essere pregiudizievole in modo eccessivo.

La costituzione della servitù dovrà avvenire in quella parte del fondo per la quale l’accesso alla pubblica risulta essere più breve oppure provoca un danno minore, se preferibile anche attraverso un sottopassaggio.

Una servitù di passaggio si potrà costituire anche nei casi nei quali esista un passaggio sul fondo altrui, ma sia necessario ingrandire l’accesso che esiste per consentire al proprietario del fondo dominante il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per consentirgli di coltivare o utilizzare in modo adeguato il fondo.

Risultano esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie attinenti.

Il codice civile prevede che il passaggio coattivo sia consentito anche nella circostanza che il fondo non sia intercluso, se l’accesso alla pubblica via non risulti essere adatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile procedere a un suo ampliamento (art. 1052 c.c.).

In simili circostanze l’autorità giudiziaria viene investita del potere discrezionale di consentire la servitù, in modo esclusivo, se la richiesta risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria oppure, come precisato da parte della Corte Costituzionale, in caso la domanda risponda ad esigenze di accessibilità in edifici a utilizzo abitativo per i portatori di handicap.

L’ indennità del proprietario del fondo servente

Nel rispetto del dettato dell’articolo 1053 del codice civile, al proprietario del fondo servente il codice viene riconosciuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, che comprende sia il danno provocato dalla servitù di passaggio coattiva sia il deprezzamento subito dal fondo a causa della stessa.

Se al fine di attuare il passaggio si deve per forza di cose occupare con opere stabili porzioni del fondo servente o lasciarne una parte incolta, il proprietario che richiede la servitù dovrà pagare anche il valore della zona in questione, prima di intraprendere i lavori o iniziare il passaggio (art. 1030 c.c.).

L’articolo 1054 del codice civile, riconosce al proprietario del fondo diventato intercluso, a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere in modo coattivo da parte dall’altro contraente il passaggio senza il pagamento di nessuna indennità.

In che modo si estingono le servitù di passaggio

La servitù di passaggio si possono estinguere in diversi modi.

Il codice civile, all’articolo 1073 afferma che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne fa utilizzo per vent’anni.

Il non utilizzo che protrae nel tempo determinato dalla legge, provoca la decadenza del diritto di passaggio sul fondo servente.

Se si vuole interrompere il decorso del termine di prescrizione, è necessario che il titolare del diritto manifesti la volontà di fare valere la servitù con atto giudiziale o stragiudiziale.

Se proprietario del fondo servente e proprietario del fondo dominante coincidono nella stessa persona, la servitù si estingue per confusione.

In caso di servitù volontaria, l’interpretazione più costante della giurisprudenza ammette che se dovesse venire meno l’utilità che giustificava la servitù, il proprietario del fondo dominante potrà scegliere in modo volontario di non esercitarla, perché chi può validamente disporre di un diritto ha anche la facoltà di rinunciare allo stesso.

Se la servitù volontaria sorge da un contratto che sottopone a un termine la servitù.

A norma dell’articolo 1055 del codice civile, se manca l’interclusione del fondo che ha alle origini giustificato la costituzione della servitù, il passaggio smette di essere necessario e potrà essere soppresso in qualsiasi momento a seguito di istanza presentata dal proprietario di uno dei due fondi.

Il proprietario del fondo servente dovrà da parte sia restituire il compenso che ha ricevuto.

L’autorità giudiziaria, a sua volta, potrà disporre una riduzione della somma, tenendo conto della durata della servitù e del danno sofferto.

La servitù di passaggio e la sua costituzione volontaria

La costituzione di una servitù di passaggio potrà essere convenuta tra le parti anche attraverso atto tra vivi avente natura negoziale.

Secondo il codice civile i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, a pena di nullità, devono essere effettuati per atto pubblico o scrittura privata (art. 1350, comma 1, n. 4) e che la trascrizione del titolo sarà necessaria in caso di costituzione con testamento e, negli altri casi, ai fini di opporre la servitù a terzi.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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