La disciplina del procedimento di riesame, prevista dall’art. 324 c.p.p., è al centro di un importante progetto di riforma attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Il disegno di legge A.C. 1680 mira a introdurre termini perentori per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, allineando così il regime cautelare reale a quello già previsto per le misure cautelari personali dall’art. 309 c.p.p. La modifica, sollecitata in più occasioni anche dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta un passo significativo verso una maggiore uniformità e certezza processuale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La proposta della riforma dell’art. 324 c.p.p. (riesame)
È in corso di esame alla Camera dei Deputati (a far data dalla stesura del presente scritto, vale a dire il 31 agosto del 2025), un progetto di legge, vale a dire il disegno di legge A.C. 1680, con cui ci si propone di modificare l’art. 324 cod. proc. pen. che, come è noto, regola il procedimento di riesame.
Orbene, come emerge dai lavori parlamentari, il cambiamento, che si prefigge il legislatore di porre in essere nel caso di specie, e che vedremo da qui a breve dopo avere sinteticamente esaminato la norma attualmente vigente, consiste nel “prevedere termini perentori per il deposito degli atti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame adito dall’indagato”[1], razionalizzandosi in tal guisa “il sistema uniformando i termini previsti dall’articolo 324 relativo ai procedimenti di riesame della misura cautelare reale a quelli di cui all’articolo 309[2] relativi al riesame delle ordinanze che dispongono la misura cautelare personale”[3].
Del resto, sempre secondo quanto ritenuto dai presentatori di codesto progetto di legge, una modifica di tal fatta si porrebbe in linea con quanto postulato “dalla stessa Corte di cassazione nella (…) sentenza n. 24163 del 16 giugno 2011, la quale nella sua parte motiva sollecita la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 324 del codice di procedura penale” [4].
Premesso ciò, come accennato poco prima, esaminiamo prima questa norma procedurale, così com’è attualmente prevista nel nostro ordinamento processualpenalistico, per poi vedere in cosa effettivamente consiste siffatta modificazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. L’art. 324 cod. proc. pen.: la norma attualmente vigente
L’art. 324 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che la “richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro” per poi stabilire, nel comma seguente, che la richiesta in questione “è presentata con le forme previste dall’articolo 582” cod. proc. pen. (comma secondo, primo periodo) fermo restando che, se “la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore” (comma secondo, secondo periodo) mentre se, “la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria (comma secondo, terzo periodo)
Ciò posto, al terzo comma è disposto che la “cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame” mentre, al comma quarto, è ivi stabilito che con “la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi” (primo periodo), tenuto conto altresì del fatto che chi “ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione” (secondo periodo).
Al quinto comma è invece enunciato che sulla “richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti” mentre il comma sesto, dal canto suo, statuisce quanto sussegue: “Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127[5]. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria”.
Ad ogni modo, si “applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10”, cod. proc. pen. (art. 324, co. 7, primo periodo, cod. proc. pen.) e la “revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale[6]” (art. 324, co. 7, secondo periodo, cod. proc. pen.)
Chiarito ciò, al comma ottavo è infine disposto che il “giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro”.
3. La modifica che si intende fare in merito a questa disposizione codicistica
L’art. 1 del disegno di legge A.C. 1680 emenda l’art. 324 cod. proc. pen. nei seguenti termini: “1. All’articolo 324, comma 7, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10, anche con riferimento al termine di cinque giorni previsto dal comma 5 del medesimo articolo 309».”.
Di conseguenza, alla luce della riformulazione di siffatto comma settimo, si estenderebbe “al riesame cautelare reale, il regime temporale che governa la trasmissione degli atti nel procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari personali” [7].
In particolare, per effetto della novella de qua, “il pubblico ministero si vedrebbe riconosciuto un termine più ampio (fino a 5 giorni) per provvedere alla trasmissione degli atti al Tribunale chiamato a decidere sulla richiesta di riesame del sequestro”, oltre al fatto che “alla inosservanza di tale termine verrebbe collegata la sanzione processuale della perdita di efficacia del provvedimento impugnato”.
4. Conclusioni
Queste sono dunque le novità che concernono tale proposta normativa.
Non resta dunque che attendere se poi codesta proposta diventerà effettivamente una norma avente forza di legge.
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Note
[1] Così: la relazione di accompagnamento afferente questo disegno di legge (reperibile sul sito internet camera.it).
[2] Ai sensi del quale: “1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3. 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall’articolo 582. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione”.
[3] Così: la relazione di accompagnamento afferente questo disegno di legge (reperibile sul sito internet camera.it).
[4] Ibidem.
[5] Secondo cui: “1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2”, cod. proc. pen..
[6] Alla stregua del quale: “È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter) , 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”.
[7] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 487 del 28 luglio del 2025, riguardante il disegno di legge A.C. 1680 (Procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali), in camera.it.
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