Anna Costagliola
Sul supplemento ordinario n. 84 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 261 del 10 novembre scorso è stata pubblicata la L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, con il quale il Governo ha inteso tagliare l’arretrato civile favorendo il ricorso ad arbitrati per le cause pendenti e la negoziazione assistita dagli avvocati per le altre cause, oltre a prevedere un iter veloce per separazioni e divorzi consensuali.
Il calendario dell’entrata in vigore di questa mini riforma della giustizia civile si apre proprio con la separazione e il divorzio veloci, che dal prossimo 11 dicembre diventeranno una realtà. L’art. 12 del suddetto provvedimento normativo prevede, in particolare, che i coniugi possano comparire innanzi (non al Tribunale ma) al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto trascritto l’atto di matrimonio e concludere un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, n. 2), lett. b), della L. 898/1970, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’ufficiale dello stato civile riceve, dunque, da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza meramente facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini degli adempimenti di legge. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
In ogni caso, l’accordo concluso dalle parti innanzi al sindaco tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo, tuttavia, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Detto limite si giustifica in considerazione della non appartenenza al bagaglio professionale dell’ufficiale dello stato civile delle conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal vigente sistema normativo disciplinante la circolazione dei beni.
Gli effetti dell’accordo decorrono (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell’atto contenente il raggiunto accordo tra i coniugi.
Il descritto procedimento alternativo a quello giurisdizionale non può in alcun modo aver luogo quando vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La protezione di tali soggetti deboli rimane, pertanto, demandata alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria.
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