Separazione: quando la ex moglie rinuncia al mantenimento

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Quando le coppie si separano o divorziano si innescano diversi scenari che il più delle volte esortano a fare riflessioni, che a volta restano tali.

Ci si chiede se tra alimenti, separazione e divorzio, l’ex moglie e che succede se l’ex moglie prima rinuncia al mantenimento e poi ci ripensa.

Quando due coniugi arrivano alla separazione o al divorzio, la legge, nonostante preveda che al coniuge con reddito più basso spetti una somma da versargli ogni mese e chiamata in gergo “mantenimento, lascia lo stesso le parti libere di accordarsi stabilendo un ammontare preciso o, addirittura, di rinunciarvi.

È ammessa anche la rinuncia al mantenimento dell’ex coniuge e non anche quella per il mantenimento dei figli minorenni.

Questi figlie se sono ancora incapaci, verranno tutelati dalla legge, a prescindere da quelli che possono essere i possibili accordi del padre e della madre.

Rinuncia all’assegno divorzile

Secondo la Suprema Corte di Caddario Cassazione, una volta che in sede di divorzio l’ex coniuge ha rinunciato al relativo assegno non lo può più rivendicare in un momento successivo.

La procedura in questione vale anche se l’accordo tra marito e moglie è stato siglato con una semplice scrittura privata, non davanti al giudice, non omologato dal tribunale.

Non si può denunciare l’ex marito per il reato di violazione degli obblighi familiari.

Un altro caso è quello nel quale i coniugi abbiano preferito regolare i loro rapporti economici non  con un accordo separato e non con la sentenza.

La rinuncia al mantenimento dell’ex coniuge, a seconda del momento nel quale viene fatta, ha un diverso valore.

Ci sono alcune sentenze che possono aiutare a comprendere come fare la rinuncia al mantenimento, che ha un successivo ripensamento alla rinuncia stessa, ad esempio se dovessero cambiare le condizioni economiche di uno dei due genitori.

Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Se una coppia di coniugi vuole divorziare, deve prima procedere alla separazione.

Con la separazione, il giudice, se non c’è un diverso accordo tra le parti, fissa l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente.

Al fine di determinare l’ammontare come la durata del matrimonio, si prendono in considerazione una serie di elementi.

La diversità di reddito tra i due coniugi, la disponibilità della casa familiare, le spese da sostenere dopo la separazione.

 

Quando le parti si ripresentano davanti al giudice per divorziare, l’assegno di mantenimento viene sostituito dal cosiddetto assegno di divorzio, o assegno divorzile, che viene concesso con più restrizioni rispetto al primo.

Attraverso una sentenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha ridotto il diritto al mantenimento a quattro casi:

Coniuge anziano o che ha più di 50 anni che si è sempre dedicato alla routine domestica, e tagliato fuori dal mercato del lavoro.

Coniuge privo di formazione professionale ed esperienze lavorative dopo diversi anni di matrimonio, incapace non per sua colpa di trovare un lavoro.

Coniuge che, per condizioni di salute, non può più lavorare.

Coniuge disoccupato che riesce a dimostrare di avere tentato di trovare un’occupazione e di non esserci riuscito non per  colpa sua.

Quando la rinuncia all’assegno di mantenimento avviene al momento della separazione

Se il coniuge meno abbiente rinuncia all’assegno di mantenimento al momento della separazione lo può sempre richiedere al momento del divorzio, ma deve dimostrare il peggioramento delle sue condizioni economiche (C. App. Cagliari sez. I, 11/10/2018, n.857).

Come precisa anche la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 4424/2008), gli accordi di separazione non possono contenere una rinuncia all’assegno di divorzio, che può essere richiesto e riconosciuto dal tribunale, se ricorrono le relative condizioni di legge, anche se i coniugi, in sede di separazione consensuale, hanno firmato la rinuncia al mantenimento o si sono accordati per la corresponsione di una somma “una tantum” per il mantenimento del coniuge economicamente più debole.

Se il coniuge più debole al momento della separazione rinuncia ll’assegno di mantenimento, o ha accettato un ammontare ridotto rispetto a quello al quale astrattamente aveva diritto, questo non implica analoga rinuncia in quello di divorzio.

Una clausola dell’accordo che la prevedesse si dovrebbe considerare nulla.

La circostanza della rinuncia all’assegno di mantenimento da parte di uno dei coniugi può essere allo stesso modo valutata dal giudice come indizio di autosufficienza del coniuge, e dove manchi una prova in merito a un peggioramento delle condizioni economiche, il magistrato potrà ragionevolmente presumere che le ragioni che hanno motivato la rinuncia continuino a sussistere e negare la richiesta di assegno (Art. 156 cod. civ.).

La rinuncia all’assegno divorzile

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 36392/2019), qua che quando in sede di divorzio l’ex coniuge ha rinunciato all’assegno non lo può più rivendicare in un momento successivo.

Questo vale anche se l’accordo tra marito e moglie è stato siglato con una scrittura privata, non davanti al giudice, e non è stato omologato dal tribunale.

Non si può denunciare l’ex marito per il reato di violazione degli obblighi familiari.

C’è poi il caso nel quale i coniugi abbiano preferito regolare i loro rapporti economici non con la sentenza.

Riportiamo di seguito il contenuto di una sentenza di alcuni anni fa.

Cassazione civile sez. I, 30/01/2017, n.2224:

Gli accordi dei coniugi che, in sede di separazione, fissano i rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’articolo 5, ottavo comma, della l. n. 898 del 1970 nel testo di cui alla l. n. 74 del 1987, a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.

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