Separazione per colpa e risarcimento dei danni

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La separazione per colpa, è stata prevista dal legislatore in relazione alle possibili responsabilità

che possono gravare in modo più marcato su uno dei due coniugi.

Si sente spesso parlare di separazione con addebito, che consiste nel riconoscimento da parte del giudice del “fallimento” del matrimonio per responsabilità di una delle parti.

Un classico esempio è rappresentato dal marito fedifrago, al quale potrà essere addebitata la separazione se il tradimento è stata la causa della fine del rapporto.

L’addebito non è una semplice e formale attribuzione di colpa, ne sono conseguenza precise ripercussioni di natura giuridica.

La separazione personale dei coniugi

Attraverso questo istituto le parti unite da matrimonio possono chiedere al giudice di allentare, non sciogliere, il vincolo giuridico che le tiene unite.

I due coniugo con la separazione personale restano ancora tali, non riacquistano la libertà di stato civile.

La loro unione sarà meno solida, con conseguente venire meno di numerosi obblighi imposti dal matrimonio, i primi dei quali sono la coabitazione e la fedeltà.

I coniugi separati sono ancora sposati e tra loro sussistono reciproci diritti e doveri.

Ad esempio il mantenimento che si deve versare a favore del coniuge economicamente più debole e non indipendente, mentre nei confronti dei figli, resta intatto ogni obbligo.

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Le modalità di richiesta della separazione personale

A norma dell’articolo 151 del codice civile, la separazione può essere chiesta da ognuno dei coniugi ogni volta che si verificano fatti, anche non dipendenti dalla loro volontà, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

Per separarsi non è necessario che si verifichi un episodio specifico, il classico tradimento, basta che tra marito e moglie non ci siano più le condizioni per proseguire la vita matrimoniale.

La separazione può essere posta in essere attraverso alcune opzioni :

Il ricorso al tribunale territorialmente competente

La negoziazione assistita tra avvocati

L’accordo presso l’ufficio dello Stato civile

La separazione facendo ricorso al tribunale

La separazione personale si può ottenere rivolgendosi al giudice con apposito ricorso.

In casi simili si parla di separazione giudiziale.

Quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni della separazione, ad esempio, sull’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare o il versamento dell’assegno di mantenimento, entrambi possono presentare in modo congiunto un ricorso nel quale è contenuto un accordo da sottoporre al giudice.

Se il giudice ritiene che le condizioni previste sono conformi alla legge e, in primis, all’interesse dei figli minori, omologa l’accordo, che sarà a ogni effetto vincolante come una vera sentenza.

Quando concorrono simili circostanze, si parla di separazione consensuale.

La separazione attraverso negoziazione assistita

La separazione può essere effettuata anche senza ricorrere al giudice, avvalendosi esclusivamente dell’assistenza degli avvocati.

In simili circostanze si parla di negoziazione assistita, vale a dire la procedura che consente ai coniugi di raggiungere un accordo tra loro con l’aiuto degli avvocati.

La separazione presso l’ufficio dello Stato civile

La legge consente di modificare le condizioni di separazione attraverso una dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello stato civile, nella persona del sindaco o di un suo delegato.

Revoca dell’addebito della separazione

Ci si chiede se sia possibile revocare l’addebito attribuito dalla sentenza di separazione.

Esempio:

Tizio ha tradito Caia, sua moglie, venendo così meno al dovere di fedeltà coniugale. A seguito di questo, Caia chiede la separazione con addebito.

Tizio, sentito dal giudice, ammette il tradimento.

Caia, ma dice che la sua “scappatella” è giustificata da una crisi coniugale ha radici nel passato.

Risale a quando Caia, anni prima, lo aveva tradito.

Non avendo nessuna  prova del precedente tradimento di Caia, il giudice aveva dato ragione alla moglie addebitando la separazione a Tizio.

Dopo un po’ di tempo dalla sentenza, Tizio trova la prova inconfutabile del tradimento della moglie. Ci si chiede se ci si può rivolgere al giudice per chiedere la revoca dell’addebito.

La sentenza di separazione personale dei coniuge è, al pari delle altre sentenze, impugnabile.

È possibile fare appello davanti a un altro giudice.

In sede di gravame sarà possibile contestare le condizioni della separazione e chiedere la revoca della separazione per colpa.

Se sono passati molti anni dalla separazione, la sentenza non sarà più appellabile e non sarà più possibile revocare l’addebito.

Questo risultato non si otterrebbe presentando un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, perché questo strumento consente la variazione delle statuizioni soggette a mutamento nel corso del tempo.

Non è possibile chiedere la revoca dell’addebito neanche in sede di divorzio.

Le conseguenze legali della separazione per colpa

Si potrebbe pensare che l’addebito sia una specie di “lavata di capo” che il giudice fa al coniuge responsabile della crisi matrimoniale, un rimprovero e non altro.

In realtà, non è così, l’addebito della separazione comporta precise conseguenze legali.

Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che non gli sarà dovuto dall’altro nemmeno se versa in obiettive condizioni di difficoltà, mentre gli continuano a spettare gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono solamente a garantire i mezzi minimi di sopravvivenza.

Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti del coniuge.

Il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte.

Si tratta di una conseguenza che, in assenza di addebito, si verifica dopo la sentenza di divorzio.

Separazione per colpa e risarcimento

In via eccezionale, quando la colpa del coniuge è così grave da avere leso l’onore e la reputazione del partner, oppure da avergli cagionato un vero pregiudizio, ad esempio, psicologico, è possibile ottenere, oltre all’addebito, anche il contemporaneo riconoscimento del risarcimento dei danni.

 Secondo la Suprema Corte di Cassazione, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione esclusivamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, come l’addebito della separazione.

La chiara violazione di questi  obblighi, se cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può avere gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’azione autonoma rivolta al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Dott.ssa Concas Alessandra

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