Separazione, le conseguenze del disinteresse del coniuge

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Il disinteresse verso il proprio coniuge è una delle maggiori causa di separazione.
Questa condizione di monotonia quotidiana della coppia, più del tradimento o dei maltrattamenti, spinge il marito o la moglie a chiedere di porre fine alla loro unione.

Se un coniuge non dà più importanza, potrebbe significare che qualcosa nel matrimonio non funziona oppure potrebbe essere un momento passeggero.
In caso si trattasse di qualcosa di serio, è possibile chiedere la separazione quando la comunione materiale e spirituale sia messa in discussione.

Se un coniuge non rivolge le sue attenzioni alla sua metà, non è detto che il matrimonio sia finito.
Si potrebbe trattare di una situazione del momento.
La prima cosa da fare è parlare cercando di risolvere insieme la questione.
Se persiste, potrebbero essere necessarie misure più drastiche.

Se uno dei coniugi si comporta in questo modo, l’altra parte potrebbe pensare di fargli scrivere dal suo avvocato.
Siccome il disinteresse del coniuge nei confronti dell’altro può essere una causa di separazione, per evitare di arrivarci, lo si può diffidare legalmente, facendogli scrivere dal legale di fiducia e dicendogli che, se la condotta non cambierà e, se non comincerà a dimostrare interesse e partecipazione per gli affari della famiglia, il passo successivo sarà la richiesta di separazione.
La lettera dovrà essere inviata presso l’ abitazione comune.

Il disinteresse del coniuge può portare alla separazione

Il completo disinteresse nei confronti del coniuge può legittimare l’altro a chiedere la separazione. La legge non prevede dei casi tipici al verificarsi dei quali è possibile chiedere la separazione, si limita a dire che può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio alla prole (art. 151 c.c.).
In simili situazioni potrebbe essere intollerabile proseguire il matrimonio e ne anche i figli ne potrebbero risentire.
In questo caso si potrà chiedere la separazione personale, con gli effetti che ne conseguono.
Viene meno l’obbligo di coabitazione e di fedeltà, mentre resta intatto quello del reciproco rispetto. Il coniuge economicamente non indipendente ha diritto al mantenimento, la prole dovrà essere affidata ad entrambi i genitori oppure a uno di essi.
In presenza di casi simili entra in campo anche l’addebito della separazione, che consiste nella possibilità di imputare a uno dei coniugi la crisi della relazione affettiva.
Il giudice, se ne sussistono i presupposti e su domanda di parte, può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, individuando a chi dei due coniugi ascrivere i comportamenti coscienti e volontari che hanno dato causa alla separazione.
Con l’addebito, il coniuge perde il diritto all’assegno di mantenimento, potendo conservare esclusivamente quello agli alimenti, che consiste in una prestazione minore, riconducibile al diritto di ricevere quello che è strettamente necessario al sostentamento.

Gli obblighi matrimoniali

In sede di valutazione ai fini dell’addebito rilevano le violazioni degli obblighi sanciti dalla legge, come ad esempio l’infedeltà, i maltrattamenti, l’opposizione di un genitore a vedere il figlio ai suoceri, l’ingiustificato rifiuto dei rapporti sessuali.
È difficile che la separazione possa essere addebitata per semplice disinteresse, a meno che non si sia tradotto in una più che evidente indifferenza per le sorti della propria famiglia.
Ad esempio, la separazione potrebbe essere addebitata al coniuge che si disinteressa se oltre a queto comportamento non abbia partecipato alla gestione degli affari di famiglia, come pagamento delle spese, attenzioni alla casa, educazione della prole.
Un altro motivo per il quale la separazione potrebbe essere addebitata al coniuge che si disinteressa, si ha quando l’atteggiamento è rivolto nei confronti del coniuge malato, ad esempio allettato, che abbia bisogno dell’aiuto e delle premure dell’altro coniuge.
Non fornire l’assistenza necessaria costituisce una piena violazione degli obblighi matrimoniali.
La legge dice che con il matrimonio, i coniugi devono garantire l’assistenza morale e materiale, oltre che la collaborazione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.).
In casi estremi, la condotta del coniuge che si disinteressa può sfociare nel reato.
Secondo il codice penale, chiunque abbandona una persona una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale deve avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (art. 591 c.p.).
Se uno dei coniugi si disinteressa e l’altro ha bisogno della sua assistenza, potrebbe essere denunciato per abbandono di persone incapaci.
La denuncia potrebbe essere sporta da chiunque, anche terzi estranei che si accorgano o sappiano.

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