Separazione, genitori, figli e affido condiviso

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In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto, in seguito dell’entrata in vigore della Legge 54/2006, cosiddetta “Legge sull’affido condiviso”, in presenza di figli minori, il giudice, salvo prova contraria, la prima cosa che fa è affidare il minore ad entrambi i genitori.

I genitori, nonostante come coppia siano separati, dovranno continuare a prendere insieme le decisioni rilevanti per la vita del figlio.

Affido esclusivo, ascolto del minore

Un affido esclusivo potrà essere disposto esclusivamente in caso di pregiudizio per il minore, quando il genitore sia disinteressato sia moralmente sia economicamente alla vita dello stesso, tossicodipendente, alcool dipendente.

Il giudice stabilisce anche la collocazione prevalente del minore presso l’uno o l’altro dei genitori. In caso di disaccordo della coppia, sarà il giudice a decidere. Per arrivare a questa decisione il magistrato potrà ad esempio disporre un ascolto del minore.

Essere ascoltati nei procedimenti di separazione e divorzio per i bambini è un diritto stabilito oltre che dalla Legge 54/2006 anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di fare emergere il loro parere del quale si dovrà tenere conto. L’ascolto di un minore si può rivelare pericoloso, perché spesso i figli hanno una posizione, in buona fede, molto diversa da quella che ci si aspetta.

Orientamento sessuale dei genitori

La giurisprudenza che in anni recenti si è occupata del tema, non ha mai ritenuto l’orientamento sessuale di uno dei genitori pregiudizievole per l’affidamento dei figli. Ad esempio, a un padre che, nel corso della separazione, richiedeva l’affido esclusivo del figlio a causa della presunta relazione omosessuale della moglie era stata negata la domanda, ritenendo che l’eventuale relazione omosessuale della madre che si sta separando, se non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori e alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della madre.

Lo stesso si può dire di altri provvedimenti simili pronunciati da altrettanti Tribunali. Secondo i giudici, l’orientamento omosessuale non può giustificare un affidamento esclusivo all’altro, anzi,  l’atteggiamento eventualmente discriminatorio dell’altro coniuge può determinare un’inidoneità di questi all’affidamento condiviso. In presenza di casi specifici, i legali consigliano, indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori, che quando ci si separa sarebbe buona regola, prima di mettere a contatto i figli con altri partner, utilizzare gradualità e assicurarsi, sempre nell’interesse del minore, che la relazione goda di  stabilità.

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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