Separazione e sostegno al coniuge malato

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Dovere di assistenza morale e materiale nel matrimonio

Con il matrimonio per i coniugi sorge, non solo, l’obbligo reciproco di fedeltà, ma anche l’obbligo di assistersi moralmente e materialmente, oltre che di collaborare nell’interesse della famiglia e di coabitare. Pertanto non prestare l’assistenza morale e materiale al coniuge ammalato costituisce, oltre che un comportamento moralmente condannabile  anche  una grave violazione degli obblighi assunti con il matrimonio. Assistenza morale e materiale significa fornire sostegno all’altro coniuge non solo da un punto di vista economico – materiale ma anche spirituale.

In costanza di matrimonio l’assistenza al coniuge ammalato, rientra anche nell’obbligo di assistenza morale: il coniuge deve fornire all’altro tutto il sostegno affettivo, spirituale e psicologico che gli è necessario, soprattutto nello stato di malattia.

Con il matrimonio sorgono in capo ai coniugi una serie di diritti ma anche di doveri. Tra questi ultimi ci sono: 1) l’obbligo di fedeltà; 2) l’obbligo di coabitazione; 3) l’obbligo di assistenza morale e materiale.

Per “assistenza morale e materiale” si intende non solo la contribuzione economica o casalinga del coniuge (ossia la partecipazione alla gestione domestica con i propri redditi o con la propria attività fisica), ma anche un’assistenza morale, cioè una presenza fisica costante, un spalla sulla quale l’altro coniuge può sempre contare.

Tale assistenza morale deve esserci soprattutto quando l’altro coniuge si ammala nel fisico o nella mente. Così, ad esempio, i giudici hanno ritenuto addebitabile la separazione al marito che aveva rifiutato di prestare alla moglie, affetta da sclerosi multipla, l’aiuto necessario, nonostante la coniuge avesse bisogno di essere costantemente assistita. Il marito non avendola sostenuta nella malattia aveva dimostrato di non adempiere ai propri impegni morali e materiali previsti dalla legge e che nascono con il matrimonio (C. Appello Napoli 8.03.2007).

Va peraltro evidenziato che ove il coniuge si disinteressi di quello malato e lo abbandoni in uno stato di incapacità è perseguibile anche penalmente per il reato di abbandono di persona incapace, della quale ha per legge doveri di assistenza, cura e custodia, più specificatamente se il coniuge sano non fornisce al coniuge malato, in stato di indigenza, i mezzi necessari alle cure potrà essere chiamato a rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Si tratta quindi di capire cosa accade quando i due coniugi si separano (Cass. Pen. Sez. V 25.03.2016 n. 12644).

Separazione dei coniugi: assistenza al coniuge malato

Mentre in costanza di matrimonio, l’assistenza al coniuge malato rientra, senza dubbio alcuno, nei doveri che nascono con il matrimonio, sia materiali, che morali, ci si interroga se tale dovere permane in caso di separazione tra i coniugi. Va in tal senso chiarito innanzitutto il carattere della separazione. Come noto essa ha carattere transitorio dal momento che i coniugi potrebbero riconciliarsi sia dopo avere attivato il giudizio di separazione sia dopo la sua omologa sia dopo avere raggiunto un accordo in negoziazione assistita. Diverso è il discorso per il divorzio che determina, come noto, il venir meno del vincolo coniugale e la cessazione di tutti gli obblighi e i doveri scaturenti dal matrimonio.

Dunque nella fase transitoria della separazione quali sono gli obblighi dei coniugi? Viene meno l’obbligo di coabitazione mentre si ritiene che gli altri doveri – assistenza morale, collaborazione, fedeltà – restano “sospesi” o “quiescenti” per effetto della separazione.

Si dovrebbe pertanto concludere che nel silenzio della legge il coniuge malato non ha diritto a ricevere alcuna assistenza dall’altro. In realtà invece sino a quando non interviene il divorzio, resta tra i coniugi separati l’obbligo di collaborare sia pure in una forma che definiremo attenuata, infatti gli stessi continuano ad essere marito e moglie fino al divorzio.

Mancata assistenza al coniuge malato prima della separazione

In questa logica di reciproca assistenza morale e materiale la giurisprudenza ha ritenuto ad esempio, causa di addebito della separazione il comportamento di quel coniuge che, già introdotta la domanda di separazione e prima della decisione definitiva, non aveva prestato quel sostegno e quella solidarietà minima all’altro coniuge, tanto da averlo messo in pericolo per quanto riguarda le sue esigenze essenziali di vita (Cass. Pen. 14.06.1996 n. 8897).

Così i giudici hanno dato rilevanza anche a comportamenti posti in essere dopo l’instaurazione del giudizio di separazione che violano quei doveri di solidarietà minima che i giudici ritengono ancora esistenti fra i coniugi in separazione. Partendo dall’assunto che occorrerà valutare caso per caso, si ritiene comunque in linea di massima che bisognerà  guardare:

– alla gravità della situazione in cui si trova il coniuge malato e al fatto che da un giorno all’altro, dopo la domanda di separazione, egli sia lasciato completamente solo dall’altro coniuge «sano», non potendo contare sull’assistenza di altre persone;

– alla positiva circostanza che il coniuge in «salute» assista non personalmente quello malato,  ma gli fornisca comunque, materialmente, i supporti necessari per la malattia: in questo caso nessun rischio di addebito per il coniuge che ha dimostrato quella solidarietà «minima» che la giurisprudenza chiede.

Separazione dei coniugi: concetto di “solidarietà -collaborazione minima”

Appurato che la separazione è una situazione solo transitoria che può portare alla eliminazione definitiva del vincolo coniugale, ma anche ad una possibile riconciliazione fra i coniugi – i quali, infatti, anche in stato di separazione continuano a chiamarsi tali – bisogna vedere quali sono gli obblighi che essi hanno in questa fase di «passaggio».

La legge non contiene una disciplina completa degli effetti della separazione e prevede solo l’eventuale obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell’altro, viene cioè disciplinato solo l’obbligo di contribuzione mentre resta dibattuta la sorte degli altri doveri.

Cessa l’obbligo di coabitazione mentre si ritiene che gli altri doveri – quali l’assistenza morale, la collaborazione, la fedeltà – siano sospesi, come detto, per effetto della separazione tranne l’obbligo di contribuzione.

Ebbene proprio perché in tale fase di passaggio i coniugi non sono ancora totalmente estranei si è ritenuto che tra moglie  e marito occorra prestarsi una solidarietà definita “minima”. Occorre domandarsi se questa solidarietà comporta necessariamente l’assistenza del coniuge separato in situazione di malattia. È necessario, per rispondere al quesito, capire la gravità della malattia del coniuge e lo stadio in cui si trova la separazione.

Dopo che è stata  pronunciata definitivamente la separazione non ci sono conseguenze civili o penali per il coniuge che non assiste, almeno a livello morale e fisico, l’altro.

Visto che tuttavia, come si è detto, permane l’obbligo di assistenza materiale e di collaborazione «minima», è evidente che il coniuge separato potrà essere chiamato a fornire i supporti economici necessari all’altro coniuge per fronteggiare lo stato di malattia, qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati propri. E se il coniuge «sano» in questa situazione di indigenza e malattia dell’altro non gli fornisce, almeno a livello materiale, i mezzi necessari alle cure (e valutati all’interno dell’assegno di mantenimento), potrà essere considerato responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Conclusioni

In linea generale ed in estrema sintesi, assistere il coniuge malato da cui ci si è separati non è un obbligo previsto per legge, tuttavia, siccome tra i coniugi separati permane l’obbligo di assistenza materiale e di darsi una reciproca collaborazione «minima», prima che intervenga la decisione sulla separazione e dopo che essa è intervenuta, se il coniuge malato si trova in una grave situazione e non ha mezzi adeguati propri, l’altro dovrà fornirgli, perlomeno, i mezzi economici necessari per fronteggiare la malattia. In tal modo eviterà un’eventuale pronuncia di addebito della separazione, o, intervenuta la decisione sulla separazione, eviterà di violare gli obblighi di assistenza familiare, nel caso in cui il coniuge malato non abbia i mezzi economici per curarsi. Se la malattia del coniuge è molto grave tanto da renderlo incapace di provvedere a se stesso, non è possibile avviare il procedimento di separazione e abbandonare di punto in bianco la casa familiare, senza aver prima assicurato al coniuge malato l’assistenza, anche di terzi, necessaria.

Il rischio in tal caso potrebbe essere quello di imbattersi nel reato di “abbandono della persona incapace”, questo perché nei confronti del coniuge malato sussiste un dovere di “custodia”, dovere che anche quando non sono più attivi gli obblighi matrimoniali a causa dell’avvio della separazione, nasce dalla situazione di fatto della “coabitazione” esistita fino a quel momento. In questo caso il coniuge potrà, tuttavia, garantire a quello malato, a livello almeno materiale i supporti di cui necessità in modo da non lasciarlo in una situazione di pericolo e, al tempo stesso, evitare di prendersene direttamente cura.

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FONTI

Valentina Finotti – La legge per tutti – Assistenza al coniuge separato malato:cosa prevede la legge  – 09.09.2018

Luisa Camboni –www.studiocataldi.it– Se l’ex si ammala l’altro coniuge deve assisterlo? 02.02.2019

AMI – Associazione matrimonialisti italiani – Il coniuge che abbandona l’altro gravemente ammalato commette reato -23.01.2014 (la redazione)

Avv. Cristina Vanni

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