Separazione e divorzio, utilizzo del cognome dell’ex marito

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A volte potrebbe accadere che dopo dopo la separazione o il divorzio, la moglie continui a utilizzare il cognome dell’ex marito anteponendolo al suo.

La questione è stata presa in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza, precisamente la sentenza 8 febbraio 2019 n. 3869.

La Corte ha fatto il punto della situazione, ricordando quali sono, in proposito, i diritti degli ex coniugi una volta finito il matrimonio.

A dire il vero, non si è in presenza di un’ipotesi ricorrente.

Con la cessazione della convivenza, i coniugi vogliono porre fine al passato e iniziare un’altra vita. Di solito l’esigenza di mantenere il cognome dell’ex marito, si verifica in presenza  di “cognomi importanti” anche esclusivamente a livello locale.

La donna, attraverso la sua condotta, ritiene di potere mantenere una serie di benefici sociali e l’apprezzamento da parte della collettività per il fatto di essere stata sposata con una determinata persona, nota nel suo entourage.

Il nostro ordinamento, nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975, conserva un retaggio della società patriarcale in una norma del codice civile.

L’articolo in questione è il 143 bis, ed è relativo al cognome della moglie. T

Questo articolo stabilisce che:

la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.

In caso di separazione dei coniugi la moglie conserva il cognome del marito in forza del fatto che il vincolo coniugale non perde i suoi effetti.

Il Giudice può vietare alla moglie l’utilizzo del cognome del marito quando questo risulti pregiudizievole per l’uomo.

Allo stesso modo può autorizzare la moglie a non utilizzare il cognome dell’ex marito, se dal suo utilizzo possa derivare grave pregiudizio.

In caso di divorzio la legge prevede espressamente che la moglie perda il cognome del marito, sciogliendosi definitivamente il vincolo coniugale.

In seguito a un divorzio, non è ammissibile che la moglie mantenga il cognome del marito, salvo che il Giudice di merito stabilisca in modo diverso.

Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3869, pronunciandosi sul ricorso depositato da “una ex moglie” che, una volta ottenuta la sentenza di divorzio da parte del giudice, si era successivamente rivolta alla Corte di Appello al fine di conservare l’utilizzo del cognome del marito.

Secondo quanto riportato dalle cronache di settore, nel caso specifico, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva stabilito la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai due coniugi, accertando anche l’obbligo di corresponsione da parte del marito di un assegno divorzile di Euro 3.000,00 mensili in favore della ex coniuge e revocando l’assegnazione, disposta in favore della stessa della casa familiare.

La donna aveva impugnato la pronuncia in appello.

Respinto il gravame anche in appello, la donna ha deciso di rivolgere le sue pretese davanti ai  giudici della Suprema Corte di Cassazione.

La separazione e cognome del marito

Una volta che viene pronunciata la separazione, può succedere che la moglie continui a utilizzare il cognome del marito nello stesso modo nel quale ha fatto quando era sposata, vale a dire anteponendolo al suo.

Il marito si può opporre all’utilizzo del suo cognome se questo è gravemente pregiudizievole dei suoi interessi.

Una simile situazione si potrebbe verificare quando la moglie ha subito l’addebito, ad esempio ha abbandonato la casa coniugale in modo volontario e senza ragioni, oppure ha tradito l’uomo in modo plateale e simili.

Quando assume in ambiti pubblici degli atteggiamenti non molto decorosi, quando è responsabile di comportamenti che rilevano penalmente, e alto.

In simili circostanze l’opposizione dell’ex marito deve essere presentata in tribunale durante la causa di separazione o anche in un momento successivo.

Il giudice vieterà alla donna di continuare a utilizzare il cognome dell’ex marito.

Lo stesso diritto vale anche per la donna.

L’ex moglie può chiedere al giudice l’autorizzazione a non utilizzare più il cognome del marito se questo rappresenta per lei una fonte di grave pregiudizio.

Il divorzio e il cognome del marito

Quando la sentenza di divorzio è diventata definitiva la donna non può più utilizzare il cognome dell’ex marito e ritorna a firmare esclusivamente con il suo cognome di nascita, vale a dire quello da nubile.

Nella causa di divorzio, l’ex moglie può chiedere al giudice di autorizzarla a conservare il cognome del marito aggiunto al suo quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

La legge non spiega quale sia questo interesse meritevole di tutela, ma la Suprema Corte di Cassazione ha detto che non si può trattare della semplice notorietà e fama dell’ex marito, al fine di continuare a godere di privilegi legati al cognome stimato o rispettato.

Le recenti cronache di settore riportano che non è meritevole di tutela l’interesse dell’ex moglie a mantenere il cognome del marito perché è conosciuta con quel cognome da stilisti e gioiellieri e questo le facilita la frequentazione di ambienti mondani o di rango e censo elevati.

Si potrebbe trattare di motivi che si possono collegare all’attività lavorativa.

Ad esempio, una professionista che è riuscita a realizzare una fama tra la clientela con il cognome del marito, avendo investito molto sul suo nome in termini di pubblicità, targhe, carta intestata, o anche di questioni relative alla vita ordinaria di relazione o alla sfera morale.

La valutazione viene lasciata al giudice che è tenuto a vagliare le situazioni del caso concreto.

Secondo la Cassazione, l’autorizzazione a conservare il cognome da parte dell’ex moglie costituisce un’ipotesi eccezionale, di conseguenza il giudice deve riscontrare un interesse meritevole di tutela che renda plausibile una simile richiesta.

Revocare l’utilizzo del cognome del marito

Quando il giudice autorizza l’utilizzo del cognome del marito, ricorda che questa decisione potrebbe sempre essere revocata, in un momento successivo, se ci dovessero essere motivi di particolare gravità.

In simili casi, l’istanza può essere presentata sia dal marito sia dalla moglie.

Un esempio potrebbe essere costituito quando l’uomo voglia formare un’altra famiglia e dare il suo cognome a un’altra donna.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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