Separazione e assegnazione della casa coniugale

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Quando due coniugi decidono di separarsi e procedere al divorzio, ci sono diverse questioni da valutare in relazione all’assegnazione della casa coniugale, il luogo dove la coppia ha stabilito la dimora durante il matrimonio.

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A chi viene assegnata la casa coniugale

In presenza di una separazione consensuale, con accordo di marito e moglie, sono i coniugi a decidere dove vada a finire la casa cointestata o di proprietà di uno dei due.

Possono stabilire che resti in capo al proprietario o venga dallo stesso donata all’altro coniuge oppure venga venduta e il ricavato diviso.

In presenza di una separazione giudiziale, che a causa del mancato accordo tra i coniugi, viene decisa dal giudice a seguito di un regolare processo, la regola è che l’utilizzo della casa spetti al coniuge al quale vengono assegnati i figli, indipendentemente da chi sia il proprietario.

Ad esempio, se il marito è proprietario dell’appartamento e la moglie ottiene la collocazione dei figli spetterà a lei restare nell’appartamento coniugale.

Il diritto cesserà quando i figli, con o senza la madre, andranno a vivere in altro luogo o acquisteranno l’indipendenza economico.

Lo scopo dell’assegnazione della casa coniugale è tutelare la prole e fare in modo che i piccoli non debbano a subire altri traumi dalla separazione.

In una coppia senza figli, la casa resta sempre al proprietario, anche se l’altro/a non ha redditi per vivere.

Se la madre, assegnataria della casa, deciderà di trasferirsi con i figli perderà la casa coniugale.

Se i figli andranno a vivere all’università e si stabiliranno lì, la madre dovrà abbandonare la casa coniugale.

Una volta che i figli abbiano hanno acquisito l’indipendenza economica, anche se non abitano ancora nella casa del padre la dovranno lasciare.

A chi va la casa in una coppia senza figli

In tale simili ipotesi la casa resta del proprietario.

Le ipotesi sono:

La casa è di proprietà del marito,  sarà lui a continuare a vivere nell’appartamento e la moglie dovrà andare via.

Casa di proprietà della moglie, sarà il marito ad essere sfrattato;

Casa in comproprietà perché acquistata dai coniugi in regime di comunione legale.

I due possono trovare un accordo che preveda la vendita dell’immobile e conseguente di divisione del ricavato oppure l’assegnazione dello stesso al marito o alla moglie con liquidazione del 50% del valore di mercato all’altro.

Se la coppia non trova un accordo dovrà decidere il giudice se procedere a una separazione in natura del bene, se possibile, se procedere alla vendita coattiva.

Casa acquistata prima del matrimonio da uno dei due coniugi, resta di sua proprietà perché non entra in comunione.

Casa ricevuta in donazione da uno dei due coniugi, resta di sua proprietà perché non entra in comunione.

In una eventuale separazione consensuale, marito e moglie possono sempre trovare un diverso accordo.

La falsa separazione trasferendo la casa alla moglie

A volte succede, e non è neanche poco frequente, che marito e moglie mettano in scena una finta separazione per consentire il trasferimento dei beni al coniuge senza debiti e sottrarli ai pignoramenti dei creditori dell’altro.

In simili ipotesi, avviene spesso che il marito trasferisca alla moglie la casa in cambio della rinuncia al mantenimento.

Le finte separazioni possono essere revocate dai creditori che riescono a dimostrare l’intento fraudolento.

Gli indizi possono consistere nella circostanza che i due continuano a convivere nonostante la residenza trasferita.

Anche trasferire la casa alla moglie in assenza di figli potrebbe essere un atteggiamento simulatorio visto che non ci  sarebbe nessuna necessità di donare a lei l’immobile.

A chi spetta la casa coniugale in caso di separazione con figli

Se la coppia ha figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale gli stessi vanno a vivere, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro.

Questa circostanza vale anche se la casa è stata prestata dai suoceri perché la famiglia fissasse lì la vita coniugale, salva la sottoscrizione di un contratto di comodato con data di scadenza prefissata.

Si tratta di un godimento provvisorio.

Un simile provvedimento del tribunale non scalfisce il diritto di proprietà del quale sia titolare l’altro coniuge, ma pone a suo carico il divieto di disporre dell’immobile per il periodo nel quale sia vigente il provvedimento giudiziale, che quando ci sono figli minorenni potrebbe essere di molti anni.

Secondo la legge e la giurisprudenza costante, il giudice decide sull’assegnazione della casa familiare se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, al fine di non fare loro subire l’allontanamento dalla casa nella quale si è svolta la loro vita o come misura patrimoniale integrativa o sostitutiva dell’assegno di mantenimento.

A chi va la casa coniugale se la coppia non è sposata

Le stesse regole valgono in caso di convivenza di fatto, in presenza di figli minori, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario degli stessi, anche se non è il proprietario o il conduttore.

Ci possono essere dubbi per l’assegnazione quando il figlio o i figli convivono in modo saltuario con il genitore.

Ad esempio quando il figlio studente è impegnato lontano da casa.

La casa coniugale di proprietà del marito

Se la casa è di proprietà del marito e la coppia non ha avuto figli, sarà lui a restare nell’immobile. Se la coppia ha avuto figli o gli stessi sono minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap:

Se i figli abitano con la madre, la casa viene assegnata alla moglie, salvo diverso accordo delle parti.

Se i figli vanno a vivere con il padre, la casa resta a lui.

La casa coniugale cointestata

Anche qui valgono le regole appena dette.

Se la coppia non ha avuto figli, marito e moglie decideranno la sorte dell’immobile.

Se i figli abitano con la madre, la casa viene assegnata a lei, salvo diverso accordo delle parti.

Se i figli vanno a vivere con il padre, la casa viene assegnata a lui.

Cessando la convivenza dei figli con il genitore collocatario, la casa dovrà essere venduta o assegnata a uno dei due.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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