Separazione e divorzio, quale conviene?

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A volte alcune persone si chiedono se convenga divorziare o restare separati. Un dubbio che si può porre chi è in buoni rapporti con l’ex coniuge e non intende contrarre un altro matrimonio.

Una situazione nella quale i coniugi restano separati ma non procedono al divorzio implica il mantenimento del vincolo coniugale e di alcuni obblighi come quello di mantenimento e di successione. Separazione e divorzio sono due situazioni diverse. Esclusivamente con il divorzio cessa ogni legame tra marito e moglie. 

Assegno di separazione e di divorzio

Quando si parla di assegno significa quello che viene stabilito dopo la separazione. Quando si parla di assegno di divorzio o “divorzile”significa quello che viene determinato dopo il divorzio. Il modo di calcolare i due importi è cambiato a partire dal 10 maggio 2017, quando la Suprema Corte di Cassazione, con la famosa sentenza “Grilli”, ha stabilito che: l’assegno di separazione deve garantire, al coniuge con il reddito più basso, lo stesso “tenore di vita” che aveva quando viveva insieme all’ex.

Di conseguenza, tra i redditi dei due coniugi viene eliminata ogni sproporzione sino a che i due, detratte le spese da sostenere a seguito della separazione, non si equivalgano dal lato sostanziale. A esempio, un marito molto ricco dovrà versare un cospicuo assegno di mantenimento all’ex moglie rispetto a un uomo con un reddito più basso.

Il giudice chiamato a definire la somma, dovrà valutare, caso per caso, le reali possibilità del coniuge obbligato al versamento sulla base del reddito percepito e della reale consistenza del suo patrimonio.

L’assegno di divorzio mira a garantire l’autonomia e l’indipendenza economica del coniuge economicamente più debole, non lo “stesso tenore di vita” goduto durante il matrimonio. Di conseguenza, se il coniuge con meno possibilità possiede un suo reddito e, nonostante sia più basso rispetto a quello dell’ex, gli consente lo stesso di mantenersi, non ha più diritto all’assegno.

L’addebito

Il coniuge che con la separazione ha subito il cosiddetto “addebito”, cioè si è reso responsabile, con il suo comportamento, della fine del matrimonio, non ha diritto al mantenimento. Il coniuge che si trova in condizioni di disagio economico da non avere le disponibilità necessarie neanche alla sopravvivenza, può rivendicare gli alimenti da parte dell’ex coniuge anche dopo il divorzio e anche se aveva a suo tempo subito l’addebito.

Gli alimenti sono un importo molto più ridotto del mantenimento ed è rivolto a garantire la sopravvivenza. Se uno dei due coniugi dovesse morire quando ancora la coppia è separata, prima del divorzio, il coniuge superstite è suo erede naturale, come sarebbe avvenuto se i due non si fossero mai lasciati.

Pensione di reversibilità

Con la separazione, si ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge se costui dovesse morire, che si può rivendicare anche se il coniuge superstite rinunci all’eredità dell’altro. La Suprema Corte di Cassazione, di recente, ha detto  che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato con addebito (Cass. sent. n. 2606/18).

Anche con il divorzio si ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ma per una quota, che, ad esempio, viene divisa con l’eventuale seconda moglie. La quota viene determinata sulla base di una serie di parametri come, ad esempio, la durata del matrimonio, la sussistenza di un assegno di mantenimento, le condizioni economiche.

La reversibilità all’ex coniuge divorziato spetta in presenza di alcune condizioni:

L’ex coniuge può chiedere la pensione di reversibilità, o una quota di essa se il defunto si era risposato, in concorso con il coniuge rimasto/a vedovo/a, a condizione che il rapporto di lavoro dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Il coniuge divorziato deve percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica.

Se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno, perché non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato, o se ha ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto.

L’ex coniuge non si deve essere risposato, circostanza che escluderebbe nei suoi confronti l’assegno di divorzio.

La reversibilità non spetta all’ex coniuge divorziato se ha accettato di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione.

Se ci sono i presupposti per ricevere la pensione di reversibilità, la coppia dovrà restare separata anziché procedere la divorzio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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