Separazione dei coniugi: l’affido esclusivo

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L’affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei genitori viene disposto dal giudice se l’affidamento condiviso sia contrario all’interesso del figlio (art. 337 quater c.c.).

Spetta al giudice decidere quale delle due forme di affido prediligere e lo fa sulla base dell’interesse del minore.

Il provvedimento attraverso il quale viene disposto l’affidamento esclusivo a uno dei genitori deve essere sempre motivato.

Il principio di bigenitorialità e l’affidamento condiviso

In seguito alla cessazione del matrimonio e della convivenza tra i genitori, il giudice deve disporre l’affidamento dei figli minori.

La regola prevede l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, partecipano all’educazione dei figli, prendono le decisioni di maggiore interesse per i minori, delle quali costituiscono un esempio, quelle relative alla scuola, alla salute e all’educazione.

Se i genitori sono in disaccordo sulle questioni principali, si dovranno rivolgere al giudice.

Le questioni di ordinaria amministrazione, vale a dire quelle relative alla vita quotidiana, potranno anche essere decise dai genitori in modo separato.

Quando il giudice dispone l’affidamento decide anche il collocamento, vale a dire dove il figlio dovrà abitare in modo stabile.

Anche in caso di affido condiviso, il minore verrà collocato alla residenza di uno dei genitori.

Il collocamento diverge  dall’affidamento e consiste nell’assegnazione della residenza al minore. Nella maggior parte dei casi, i figli vengono collocati dove abita la madre, in considerazione del suo ruolo centrale e che si adatta meglio all’educazione dei figli.

Questo significa che il minore abiterà a casa con la mamma e incontrerà il papà nei giorni e alle ore che il giudice prevede.

Il governo sta cercando di modificare questa regola che di recente il governo sta cercando con il disegno di legge c.d. “Pillon“ (Legge n. 54/2006) che, in caso di affido condiviso, prevede che il figlio debba trascorrere con entrambi i genitori non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti.

Significa che i figli avranno un doppio domicilio, uno a casa della madre e uno a casa del padre.

Attraverso l’affido condiviso si  contribuisce a determinare la bigenitorialità, il  principio secondo il quale un bambino ha diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori (art 337 ter cod. civ.), nonostante gli stessi siano separati o divorziati.

L’affidamento esclusivo

Secondo il dettato della legge esclusivamente se ricorrano motivi gravi nei quali il genitore sia del tutto inadeguato al suo ruolo, sia possibile chiedere al giudice l’affidamento esclusivo.

Costituisce un esempio, il marito che scompare dalla vita del figlio, oppure è dedito al gioco d’azzardo e contrae un debito elevato.

L’unica ragione che può portare un giudice a una scelta di questo genere è l’interesse del minore, il bisogno e l’obbligo giuridico di garantire a lui o a lei un sano sviluppo psico-fisico.

La giurisprudenza ha ritenuto che si possa prevedere la forma di affidamento esclusivo quando l’affidamento condiviso recherebbe pregiudizievole per il figlio, quando uno dei genitori è non è idoneo o non è capace di prendersi cura del minore, ad esempio un genitore che si disinteressa ai figli e quando il minore rifiuta di rapportarsi con uno dei genitori.

Se non ci sono norme specifiche che regolano la materia, si possono individuare in relazione a dei noti casi giudiziari le ipotesi nelle quali è possibile chiedere l’affidamento esclusivo.

Sono, in caso di violenza sui figli, in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli ne abbiano subito un trauma, se ci sono molte carenze di un genitore nel lato affettivo.

Ad esempio se non si provvede alla cura e all’educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l’assegno di mantenimento, si fa utilizzo di sostanze stupefacenti, si è riconosciuti incapaci d’intendere e volere, ci si rende irreperibili., se il genitore al quale i figli non vengono affidati resta assente e non si costituisce nel giudizio di separazione e, non ha rivendicato il suo diritto ad esercitare il suo ruolo genitoriale né ha chiesto l’affido condiviso, quando il minore, quando viene ascoltato dal giudice, riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato a uno dei genitori.

Situazioni molto frequenti, nelle quali le negligenze di un genitore, il suo completo disinteresse nei confronti del figlio minore, sia dal lato affettivo sia del lato economico, portano il giudice ad escludere l’affido condiviso, potendo prevedere quali sarebbero i sui figli se fossero affidati ad entrambi i genitori.

Leggi anche:”Affidamento congiunto: condiviso ed esclusivo”

Le circostanze nelle quali l’affidamento esclusivo non viene concesso

L’affidamento esclusivo non viene concesso se uno dei due genitori abbia una reale o presunta relazione omosessuale che non pregiudica il rapporto con i figli, se uno dei genitori aderisce a una religione diversa da quella cattolica, se uno dei due è stato accusato ma non condannato da una sentenza penale.

Se un genitore si trova in carcere non è detto che gli debba essere negato l’affidamento del figlio, dipende sia dal tipo di reato contestato sia dalla pena che deve scontare.

Se la residenza dei due è molto distante.

L’affido condiviso può essere stabilito anche se i due genitori risiedono in due città diverse, anche molto lontane  tra loro, perché non è la distanza che impedisce ad entrambi di raggiungere l’accordo sulle questioni più importanti per i figli.

Se uno dei due affida spesso i figli ai nonni, ad esempio se i genitori lavorano entrambi, se sussiste un  contrasto tra i coniugi, che deriva dal loro carattere.

In simili casi l’affidamento esclusivo può essere disposto se derivi un pregiudizio tale da alterare e porre in serio pericolo il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico del figlio (Cass. sent. n. 27/2017).

Le conseguenze dell’affidamento esclusivo

In questo genere di affidamento, l’affidatario a deve esercitare in modo principale la responsabilità genitoriale.

Lo stesso deve favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, perché quest’ultimo eserciti il diritto di visita (nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice) e partecipi alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli.

È evidente, perciò, che il genitore non affidatario conserva sempre il diritto-dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio, potendo ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria quando ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all’interesse del minore.

L’affido esclusivo, dunque, non comporta – come si pensa erroneamente – la perdita della responsabilità genitoriale in capo al genitore che non ha ottenuto l’affidamento della prole, ma una sua limitazione se sussistano particolari motivi che abbiano portato il giudice a ritenere l’affidamento condiviso dannoso per i figli minori.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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