Visita fiscale, non è ingiustificata l’assenza dal domicilio in presenza di un certificato generico (Cass. n. 15723/2013)

Redazione 21/06/13
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Ordinanza 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’INPS al trattamento di malattia negato dall’INPS sul presupposto dell’ingiustificatezza dell’assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della visita fiscale.

Il Tribunale accoglieva la domanda e compensava le spese del giudizio. La statuizione di compensazione delle spese era impugnata dal B.. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione. Rilevavano i giudici del gravame che la compensazione delle spese era stata giustificata con l’essere la decisione fondata “…su circostanze di fatto suscettibili di diverse ed opposte valutazioni …” e che tale affermazione trovava riscontro nel contenuto generico del certificato rilasciato al lavoratore dal medico curante presso il quale questi si era recato quando non era stato trovato al domicilio in occasione della visita fiscale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B. A. deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia. Ha contestato la valutazione di genericità del documento operata dai giudici di appello; ha ritenuto che la stessa si poneva in contrasto con il fatto che in prime cure sulla base del medesimo documento era stata riconosciuta la fondatezza nel merito del diritto al trattamento di malattia; ha lamentato la omessa valutazione della totale soccombenza dell’istituto previdenziale in primo grado. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio non ha ritenuto di condividere la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal Consigliere relatore. Ha reputato, infatti, che la verifica della dedotta contraddittorietà della motivazione poteva prescindere dal contenuto del documento – certificato medico – richiamato dal ricorrente. Ciò in quanto, la motivazione della decisione si presentava intrinsecamente contraddittoria laddove, nell’esplicitare le ragioni della statuizione di compensazione delle spese di primo grado fondata sul mero ricorrere di “giusti motivi”, aveva fatto riferimento al certificato medico del 4.12.2002 che in base alla medesima decisione di primo grado era stato ritenuto idoneo a giustificare l’assenza del B. dal domicilio in occasione della visita fiscale. Consegue l’accoglimento del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la condanna dell’INPS alle spese dell’intero giudizio come in ricorso quantificate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito così dispone: Condanna l’INPS al pagamento delle spese di primo grado liquidate in Euro 1030,00 (Euro 200,00 per diritti e Euro 800,00 per onorari), delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1230,00 (Euro 200,00 per diritti e Euro1000,00 per onorari) e delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali e Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2013.

Redazione