Va sospesa l’ordinanza di revoca della concessione di posteggio nel mercato per morosità, se l’atto non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP e, soprattutto, del complessivo intendimento del ricorrente di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria

Redazione 11/07/11
Scarica PDF Stampa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima, ORDINANZA N. 00503/2011

N. 00503/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00928/2011 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2011, proposto da:**, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ***************** ***;

contro***

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza 30.3.2011 n. 397 del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce, avente ad oggetto la “revoca della concessione di posteggio nel mercato bisettimanale di Viale dello Stadio del lunedì e venerdì”; di ogni altro atto presupposto,connesso, collegato e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 il dott. *********** e uditi per le parti l’Avv. ********* in sostituzione di ******** e l’Avv. ******;

 

Considerato che l’atto impugnato non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP effettuati dal ricorrente e, soprattutto, del complessivo intendimento dello stesso (desumibile dalla conclusione di una serie di accordi finalizzati alla rateizzazione dei tributi non pagati) di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria sussistente nei confronti del Comune di Lecce e di altre amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

Accoglie la suindicata domanda di tutela cautelare e per l’effetto:

a) sospende l’atto impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 dicembre 2011. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

***************, Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione