Un silenzio rifiuto su istanza di riqualificazione urbanistica di un’area (Cons. Stato n. 1483/2012)

Redazione 16/03/12
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FATTO e DIRITTO
Trattasi di un’azione tesa all’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine all’istanza di riqualificazione urbanistica presentata da N. Luigi, odierno appellante, a seguito dell’asserita scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio.
Segnatamente, il sig. N., con diffida del 13 febbraio 1996, premesso di essere proprietario di un fondo insistente in zona qualificata dall’allora vigente programma di fabbricazione come “verde agricolo speciale”, chiedeva l’inserimento in zona B, sul presupposto dell’intervenuta scadenza del vincolo sostanzialmente espropriativo, tale dovendosi asseritamente considerare il “verde agricolo”.
L’amministrazione, con nota del 13 marzo 1996, riscontrava l’istanza, sostanzialmente negando la natura espropriativa del vincolo e dando, tra l’altro, notizia della sussistenza di un progetto di opera pubblica, regolarmente approvato, riguardante proprio l’area in questione.
Ritenendo la risposta come meramente soprassessoria, il sig. N. la impugnava e chiedeva al TAR Puglia l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.
Il TAR respingeva la domanda ritenendo l’istanza correttamente evasa e l’obbligo in ogni caso insussistente, avuto riguardo alla natura conformativa dei vincoli.
Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe erronea nella misura in cui non ha accertato la natura soprassessoria della risposta fornita dal Comune ed ha negato la sussistenza di vincoli espropriativi, obliterando che la destinazione “verde agricolo speciale” impressa ad un’area tra l’altro insistente nel centro abitato, ne svuotava totalmente il contenuto economico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Collepasso invocando il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 febbraio 2012.
L’appello è infondato.
La causa è stata introdotta al fine di accertare la violazione dell’obbligo di provvedere, previo accertamento della natura soprassessoria della nota del 13 marzo 1996 con la quale l’amministrazione ha fornito riscontro alla diffida del 13 febbraio 1996.
In realtà, la risposta dell’amministrazione ha chiara natura reiettiva nella misura in cui, a mezzo della stessa, essa dichiara l’insussistenza dei presupposti per provvedere alla riqualificazione urbanistica. Ciò sarebbe già sufficiente a respingere il gravame.
In ogni caso, le censure dell’appellante tese a contrastare i contenuti delle posizione assunta dall’amministrazione a mezzo della nota citata, sono infondate.
Il giudice di prime cure ha correttamente verificato, alla luce della normativa urbanistica all’epoca vigente, le residue possibilità di utilizzo edificatorio delle aree rientranti nelle zone di “verde agricolo speciale”, rilevando la perdurante possibilità di installare ad iniziativa privata, distributori di benzina, chioschi, edicole di giornali e simili.
Trattandosi di limiti non ablatori, ma derivanti da destinazioni realizzabili anche dall’iniziativa privata, in regime di economia di mercato, ha escluso che essi potessero integrare un vincolo espropriativo soggetto a delimitazione temporale (sul punto, cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03/12/2010, n. 8531; sez. IV, 12/05/2010, n. 2843; sez. IV, 12/05/2008, n. 2159).
Le argomentazioni dell’appellante non spostano in alcun modo le conclusioni cui s’è fatto cenno, che quindi possono integralmente confermarsi in questa sede.
L’appello è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Collepasso, che forfettariamente liquida in €. 2.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione