Tutte le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, ivi compresa l’indennità di missione, si prescrivono nel termine di cinque anni (TAR Lombardia, Milano, n. 491/2013)

Redazione 22/02/13
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FATTO

I ricorrenti, tutti appartenenti al personale militare, venivano trasferiti dai rispettivi Enti di appartenenza, tra il 1990 e il 1994, e assegnati all’****** di Varese, per poi operare presso gli stabilimenti della Sorveglianza Ditta Aermacchi a Venegono Superiore, luogo quest’ultimo distante 12 Km dalla sede di assegnazione di Varese.

In data 7.2.1994, veniva disposta la chiusura della sede di Varese e la costituzione della sede di Venegono Superiore. I ricorrenti, quindi, chiedevano all’amministrazione il riconoscimento dell’indennità di missione ai sensi della L. 417/1978. L’amministrazione resistente, tuttavia, rigettava l’istanza, ritenendo l’indennità non dovuta perché le due sedi di servizio rappresentavano “un unico comprensorio operativo”.

Con ricorso tempestivamente notificato e regolarmente depositato nella Segreteria di questo Tar, i ricorrenti impugnavano la predetta determinazione dell’amministrazione, contestandone la legittimità e deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.

L’amministrazione si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti e, in ogni caso, contestava la fondatezza del ricorso, perché, comunque, i ricorrenti avevano svolto attività di vigilanza e di custodia come normale servizio d’istituto, circostanza questa che rendeva non applicabile il trattamento economico richiesto dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio riguarda il riconoscimento in favore dei ricorrenti dell’indennità di missione prevista dalla L. 417/1978.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione.

La giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo (ex plurimis, Consiglio Stato sez. IV, 08 agosto 2006, n. 4785; Cons. St., sez. IV, 11 luglio 1994, n. 587; Cons. St., Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. 8) che questo Collegio condivide, ha chiarito che tutte le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, ivi compresa l’indennità di missione, si prescrivono nel termine di cinque anni.

Agli atti sono documentati molteplici atti di diffida ad adempiere dei ricorrenti nei confronti dell’amministrazione (cfr., note del 3.12.1999, del 28.2.2000, del 6.9.2007, del 3.3.2008) che hanno reiteratamente interrotto il corso della prescrizione.

Ne deriva che al momento della proposizione del ricorso, il termine di prescrizione non era ancora completamente maturato e, pertanto, l’eccezione di prescrizione va rigettata.

Venendo al merito del ricorso, lo stesso è infondato nei limiti di seguito specificati.

I ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato sia illegittimo perché, come già sottolineato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2298/2006, la sede di Varese, da cui provenivano i ricorrenti, e la sede di Venegono Inferiore non possono essere considerate “unico comprensorio operativo”, poiché distano più di 10 Km (in particolare, 12 Km).

Tale doglianza è certamente fondata perché il riferimento dell’amministrazione all’unico comprensorio operativo introduce una deroga al riconoscimento del trattamento di missione non consentita dalla legge.

Ciononostante, il ricorso va, comunque, respinto, perché non sussiste il diritto dei ricorrenti a ottenere il trattamento di missione in argomento.

E’, infatti, fondata l’eccezione dell’amministrazione che ritiene non sussistente il diritto dei ricorrente all’indennità in oggetto, perché la missione è stata svolta dai ricorrenti come personale di vigilanza nel normale svolgimento dei compiti d’istituto.

L’art. 3, co. 3, lett. c), della L. 836/1973 prevede che l’indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d’istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali.

Il Consiglio di Stato ha recentemente precisato che l’elencazione delle categorie di personale indicata dalla norma è meramente esemplificativa ed è ispirata dalla ratio di escludere il trattamento di missione per alcune categorie di personale che per la peculiare natura delle funzioni espletate e per i compiti ad esse riconducibili rientrano nei normali compiti di vigilanza o di custodia. In particolare, è stato precisato che la finalità della normativa in esame, come si evince in particolare dalla lettera c) dell’art. 3 della legge n. 836 del 1973, è quella di non riconoscere il trattamento di missione qualora “gli spostamenti compiuti dal dipendente, per l’espletamento dei compiti cui è preposto, rientrano nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi e, pertanto diventano contenuto normale della prestazione (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5526).

Nel caso di specie, è emerso in maniera incontestata che i ricorrenti fanno parte del personale militare inviato a “operare presso gli stabilimenti della Sorveglianza Ditta a Venegono Superiore” (pag. 2 del ricorso).

L’amministrazione resistente eccepisce che i ricorrenti sono stati inviati presso la sede di Venegono Superiore per effettuare un servizio di vigilanza sull’operato della Ditta Aermacchi.

A parer del Collegio, l’eccezione dell’amministrazione è fondata, perché è emerso che i ricorrenti sono stati inviati a Venegono Superiore proprio per operare un servizio di “sorveglianza ditta”. I ricorrenti, del resto, nonostante l’eccezione dell’amministrazione, non hanno fornito alcun elemento per poter accedere ad una ricostruzione alternativa a quella fornita dall’amministrazione.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso va respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013

Redazione