Tribunale Roma sez. XI 4/1/2010

Redazione 04/01/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente notificato, la Eu. S.p.A. ha convenuto in giudizio l’Avv. ******, chiedendo la revoca del suddetto provvedimento.

A tal fine ha addotto che l’opposto svolse attività professionale a favore della Ed. (oggi Eu.) unitamente ad altri legali e nel quantificare gli importi dovuti, applicò un’elevata tariffa oraria, il tutto senza fornire dimostrazione in ordine ad uno specifico accordo sul punto.

Costituitosi in giudizio l’avv. Ca. ha chiesto il rigetto dell’opposizione rilevando che il rapporto professionale tra le parti si svolse nel corso di un lungo arco temporale e mai, sino al 2003, la Ed. (poi Eu.) aveva sollevato obiezioni in ordine al pagamento degli importi, per come richiesti dal legale.

Con ordinanza resa in data 28 febbraio 2007 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Occorre preliminarmente rilevare che, il Decreto n. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile alla fattispecie, prevede che in materia stragiudiziale sia possibile per le parti convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 2233 c.c.

Nel merito è pacifico che l’opposto abbia ricevuto conferimento di incarico al fine di curare gli interessi della Ed. e che abbia espletato attività professionale in favore di quest’ultima.

La circostanza secondo cui l’avvocato, nell’espletamento del proprio mandato, si sia avvalso delle prestazioni di altri professionisti non rileva, ai fini che qui interessano, atteso che, in relazione al disposto di cui all’art. 2232 c.c., non essendo ravvisabile un autonomo mandato in favore di questi ultimi, la loro attività deve ritenersi assorbita nel rapporto tra la committente e l’avv. Ca. che effettivamente ricevette l’incarico professionale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1847, del 30 gennaio 2006)

Quanto al criterio impiegato al fine della redazione della parcella, dalla disamina della documentazione allegata dall’opposto, risulta comprovata l’esistenza di una prassi consolidata nel tempo in ordine al pagamento delle parcelle su base oraria (cfr. docc. 2, 3, 4, 5 fasc. monitorio).

Dalla documentazione allegata agli atti risulta, inoltre, accertata la cospicua attività svolta dal professionista, il quale fornì consulenza legale relativamente alle questioni concernenti la Ag. (tra cui assistenza in una procedura di infrazione, redazione di documenti comuni con altri operatori telefonici), e svolse attività relativamente alla riformulazione di alcuni accordi commerciali.

Ciò posto, deve, infine, porsi in evidenza che la Eu. ha fondato la propria opposizione su generiche contestazioni, omettendo di svolgere specifiche contestazioni circa l’attività concretamente svolta ed al criterio di calcolo – orario – impiegato al fine della redazione della parcella.

Sul punto ritiene questo giudice di aderire all’orientamento espresso dal Giudice di legittimità secondo cui: "L’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.

Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18399, del 19 agosto 2009).

Sulla base dei rilievi che precedono l’opposizione deve, quindi, essere rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:

Rigetta

l’opposizione avanzata da Eu. S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 7818/06, emesso dal Tribunale di Roma

Condanna

l’opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall’opposto, che liquida in complessivi Euro 4.715,00, di cui Euro 2.000,00 per diritti di procuratore, Euro 2.640,00, per onorari di avvocato, Euro 75,00 per spese.

Così deciso in Roma il 29 dicembre 2009.

Redazione