Tribunale di Venezia – I sez. civ. – sentenza

Redazione 12/02/21
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il rifiuto sempre opposto dall’ attore alle proposte di definizione formulate dal fratello sin dalla fase di mediazione antecedente l’ instaurazione del giudizio, che, all’ esito della lite, si sono rivelate sostanzialmente congrue, le spese del procedimento possono essere compensate nella misura di 2/3 con conseguente condanna dell’ attore alla rifusione della residua quota in favore del convenuto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l’ applicazione dell’ art. 96 c.p.c., come richiesto dal convenuto, non ravvisandosi, nella condotta dell’ attore, consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese o mancanza di ordinaria diligenza nell’ acquisizione di tale consapevolezza”.

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