Tribunale Civile Venezia sez. III 27/2/2009

Redazione 27/02/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato A. G. e G. D. convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia G. M., la Sintel s.r.l. e la Genertel Assicurazioni s.p.a. al fine di sentir pronunciare sentenza di condanna al pagamento della somma di € 47.111,39 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.
Esponevano le attrici che il giorno 16.11.1999 A. G., mentre percorreva la via Ca’ Solaro alla guida dell’auto Fiat Palio targata (omissis) di proprietà della D., collideva con l’autovettura Opel Frontera targata (omissis) condotta dalla M. (di proprietà della Sintel s.r.l., assicurata ******** s.p.a.); detta autovettura proveniente da *************, pur percorrendo la via Ca’ Solaro di ridotta sezione, affrontava una curva sinistrorsa a velocità eccessiva e non riusciva a tenere la destra, sì che la G. (viaggiante nell’opposta direzione), vedendosi occupata la sua corsia e non avendo un varco sufficiente per percorrere la stessa curva, per lei destrorsa, frenava per reagire alla turbativa, ma non riusciva, per la repentinità con cui era apparsa la Opel Frontera, a mantenere il controllo della Fiat Palio e finiva per collidere contro la ********; l’autovettura era risultata irreparabile, sì che detratto dal valore antesinistro di € 7.488,62 quello del relitto pari a € 619,74 ed aggiunte le spese successive concordate con il perito Romano per conto di Genertel in € 568,10, aggiunte anche le spese del soccorso stradale € 160,38 per viaggi e varie, il danno patrimoniale patito dalla D. era di € 7.757,47; la G. subiva a causa del sinistro lesioni personali per le quali era ricoverata presso l’O.C. di Mestre, ove le era riscontrato: trauma in regione dorso-lombare con frattura degli spigoli antero-superiore di D11-L1 e trauma alla mano destra con distacchi ossei lamellari a livello della testa del 2° metacarpo; sottopostasi a visita specialistica medico-legale si accertava che le lesioni patite avevano comportato una incapacità totale ad attendere alle ordinarie occupazioni dal 16.11.1999 al 29.2.2000 e postumi invalidanti pari all’8-9%.
Si costituiva Genertel Assicurazioni s.p.a. e resisteva alle domande svolte. Deduceva la convenuta che la M. nel percorrere la via Ca’ Solaro in Mestre (con direzione Favaro Veneto – ******), a causa delle condizioni della strada (carreggiata di ridotte dimensioni ed a doppio senso di marcia) e delle condizioni atmosferiche, teneva una velocità moderata e la stretta destra, quando nell’affrontare una curva sinistrorsa dall’opposta corsia di marcia sopraggiungeva la Fiat Palio; la conducente di detta autovettura affrontava la curva a velocità sostenuta, tenendosi verso il centro della carreggiata, perdeva il controllo del mezzo (forse anche a causa dell’asfalto bagnato), invadeva la corsia opposta e collideva con la ********; la dinamica del sinistro era altresì confermata dalla posizione di quiete della ******** (nella specie, a pochi centimetri dal margine destro della strada, mentre la parziale occupazione dell’opposta corsia con la parte posteriore era la conseguenza di una rotazione del mezzo) e dagli esiti del danneggiamento delle autovetture. La compagnia convenuta, inoltre, contestava l’ambito dei pregiudizi nel complesso indicati dalle attrici.
Radicato il contraddittorio, all’esito dell’udienza di prima comparizione erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c., previa dichiarazione di contumacia della M. e della Sintel s.r.l. A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta C.T.U., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate all’udienza del 9.5.2008, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La G. e la M. alla guida di due veicoli di diverse dimensioni (la prima di una Fiat Palio, la seconda di una Opel Frontera) sono entrate in collisione sulla via Ca’ Solaro in *************. Strada definita nel rapporto della Polizia Municipale "… ad unica carreggiata di ridotta sezione a doppio senso di circolazione che nel tratto interessato al sinistro non presenta adeguata segnaletica orizzontale che la suddivida in corsie. Banchina erbosa di ridotte dimensioni su ambo i lati e limite di velocità imposto di 50 km/h" (cfr. il doc. 27 del fascicolo attoreo). La descrizione fatta dalla Polizia Municipale è ampiamente corroborata anche sul piano visivo dall’esame delle fotografie (o meglio le fotocopie delle fotografie) allegate al rapporto e dalla planimetria dei luoghi.
La posizione di quiete dei veicoli, né peraltro vi è allegazione di uno spostamento dei veicoli a seguito della collisione, consente di rilevare l’intervenuta invasione di corsia da parte della Fiat Palio, mentre la ********, pur ferma in corrispondenza del margine destro della corsia di pertinenza, è in posizione obliqua con la parte posteriore verso l’opposta corsia di marcia.
La G., sentita nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia Municipale, ha riferito che stava percorrendo via Ca’ Solaro a 60 km/h, considerata la ristrettezza della sede stradale, tenendo la destra, quando, giunta in corrispondenza di una curva destrorsa, notava provenire dall’opposta corsia di marcia una Opel Frontera, che circolava verso il centro strada. La G. ha poi riferito ancora che, non spostandosi verso destra, né accennando una frenata (la conducente della Frontera), era stata costretta a frenare per evitare l’impatto. Sta di fatto che il fondo stradale bagnato determinava la perdita di controllo della Palio, che andava a collidere frontalmente contro l’altro veicolo. Non diversa è risultata la dichiarazione resa in sede di interrogatorio dall’attrice. La G., infatti, ha dichiarato di essersi resa conto della presenza della ******** (al centro della strada) mentre stava affrontando una curva destrorsa (così correggendo quanto detto un attimo prima, ossia di essersi trovata su un rettilineo e di aver visto la ******** sbucare da una curva) e di aver frenato all’improvviso, finendo contro l’autovettura antagonista per aver slittato con il suo automezzo.
Per converso, la M. ai verbalizzanti ha dichiarato che, mentre viaggiava tenendo la destra, notava sull’opposta corsia la Fiat Palio percorrere la curva con una traiettoria che intercettava la sua.
L’espletata istruttoria orale non ha permesso di fornire utili indicazioni al fine di superare la netta contrapposizione fra le versioni delle due conducenti. Infatti, la teste Vedova, trasportata dalla M., nulla ricorda della dinamica, perché al momento del sinistro stava parlando con la conducente. Unico ricordo, all’apparenza suggestivo, ma pur sempre espressione di un punto di vista unilaterale, è la frase pronunciata della convenuta "ci stanno venendo addosso". Elemento, quest’ultimo, privo di carattere dirimente, perché ben poteva essere il frutto della percezione soggettiva della M.. D’altro canto è pacifico che la Fiat Palio sia finita contro la ******** dopo aver invaso l’opposta corsia di marcia, ma nulla permette di stabilire se realmente detta vettura fosse al centro della carreggiata.
Appare credibile che la posizione obliqua assunta dalla ******** in posizione di quiete possa permettere di inferire che si sia trattato dell’estremo tentativo della M. per evitare il tamponamento. Di qui la possibilità di assumere la violazione colposa della regola di condotta stradale imponente l’obbligo di marciare osservando la destra. L’assunto della torsione a seguito dell’impatto con la Palio non è supportato da nessuna evidenza e pare contraddetto dalla diversa consistenza dei mezzi, palesata anche dalla diversità degli esiti dell’urto (il frontale della Palio è stato totalmente distrutto, mentre ben minori sono stati i danni riportati dalla Opel, cfr. le fotografie nn. 4 e 3 allegate al rapporto), oltre che da quanto riferito dalla M. nell’immediatezza "… ricordo solo un forte urto anteriore in seguito al quale il mio veicolo si bloccava subito". Sennonché, una tale inferenza non permette affatto di ritenere che la G. stesse osservando la stretta destra, tanto più che la stessa ha ammesso che al momento del sinistro non stava rispettando il limite di velocità, pur con un eccesso di 10 km/h.
In questo contesto, non avendo offerto l’attrice elementi per ritenere l’inevitabilità dell’impatto nonostante il pieno rispetto delle norme in tema di circolazione, anzi emergendo quantomeno l’inadeguatezza della velocità osservata in funzione della sede stradale, particolarmente ristretta e con fondo viscido (cfr. il rapporto della Polizia Municipale), non pare possibile superare la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.

2) A causa del sinistro la G. reclama quest’oggi il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte cost. 184/86, è stato definito come danno evento (categoria, tuttavia, oggetto di rimeditazione da parte del Supremo collegio, cfr. Cass. 4-11-2003, n. 16525; 20-02-2004, n. 3399, ma vedi in senso contrario di recente Cass. 18.4.2007, n. 9233; 28 marzo 2008, n. 7495), ossia il danno biologico, da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell’integrità psico-fisica, sia in relazione al c.d. danno conseguenza di natura morale, esistenziale e patrimoniale.
Osserva al riguardo il giudicante come la materia del danno non patrimoniale è stata ampiamente riscritta dalle Sezioni Unite con quattro pronunce rese in data 11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), con le quali si è portato a maturazione (non è dato sapere se definitiva) il percorso iniziato da Cass. 8828-8827/2003 (e prima ancora da Corte cost. 87/79). In breve, e per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il sistema del risarcimento del danno è stato ricomposto nel quadro della bipolarità patrimoniale/non patrimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della tipicità. In realtà, ad avviso del giudicante, la contrapposizione non dovrebbe attenere al danno, ma al bene inciso dal fatto illecito e dalla sua considerazione da parte dell’ordinamento: mentre nel caso del danno patrimoniale è sufficiente la lesione di qualsiasi interesse meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), nel caso del danno non patrimoniale la sua risarcibilità è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla lesione di un diritto inviolabile della persona ("deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata" § 2.12, Cass. 26972/2008).
Nel quadro della riaffermata bipolarità del sistema della r.c. e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, per quanto non pienamente condivisibile l’assunto secondo cui tale è il danno da lesione di un interesse della persona privo di rilevanza economica (§ 2.3 ibid.), posto che non è revocabile in dubbio che la lesione di un interesse della persona è suscettibile di apprezzamento economico senza per questo assumere la natura di danno patrimoniale (come si faceva in vigenza della lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c. per risarcire ex art. 2043 c.c. il danno alla salute), non è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti, cercando di evitare duplicazioni sul piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.) soprattutto quando alla sofferenza soggettiva da reato si associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona (nella specie, la salute).
In ordine al pregiudizio biologico patito dall’attrice questo giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede (cfr. Cass. 26-04-1999, n. 4138), tanto più che nessuna osservazione è stata svolta tempestivamente dalle parti.
Nella specie, la G. riportò "un politrauma con frattura antero-superiore di D11-L11, distacchi ossei lamellari al 2° metacarpo della mano destra e contusione al fianco destro" ed in seguito è stata sottoposta a plurimi controlli specialistici ed a trattamenti fisioterapici, portando dapprima un busto ortopedico, sostituito poi da un corsetto al rachide dorso-lombare, nonché immobilizzazione alla mano destra con stecca di ****** per venti giorni.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare ai valori attuali in € 9.013,27 l’entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente, liquidando in € 1.287,61 il valore del singolo punto (valore base 720,95 ex D.M. 24.6.2008 di aggiornamento dei valori previsti dall’art. 139 D.Lgs 209/2005, ed applicati i coefficienti in funzione del percentuale di invalidità pari al 7 % e dell’età 22 anni all’epoca del fatto). Tenuto conto della mancata incidenza su particolari profili relazionali, peraltro neppure allegati, come rilevato dal ctu, non è possibile operare la maggiorazione prevista dall’art. 139, comma 3, del D.Lgs. 209/2005.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di invalidità temporanea, deve essere inoltre liquidato, sempre ai valori attuali quale pregiudizio biologico temporaneo l’importo di € 2.313,30 ottenuto sulla base del seguente prospetto:

Invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) 42,06 * 10 420,60
Invalidità temporanea parziale al 75 % (I.T.P.) 42,06 * 40 gg * 75 % 1.261,80
Invalidità temporanea parziale al 50 % (I.T.P.) 42,06 * 20 gg * 50 % 420,60
Invalidità temporanea parziale al 25 % (I.T.P.) 42,06 * 20 gg * 25 % 210,30

Non v’è dubbio che il sinistro in esame debba soggiacere sul piano liquidatorio a quanto previsto dall’art. 139 D.Lgs. 209/2005, posto che diversamente da quanto previsto dall’art. 5 l. 57/2001, ormai abrogato, la nuova disciplina delle lesioni di lieve entità non soggiace a limitazioni sul piano temporale.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, hanno riguardo alla componente lesione della salute, ma in ragione della rilevanza penalistica dei fatti in esame e dell’accertamento della colpa in concreto devono essere adattati, al fine di prendere in considerazione anche il pregiudizio morale da sofferenza soggettiva.
Al riguardo, contrariamente a quello che potrebbe apparire da una prima lettura delle pronunce delle Sezioni Unite, se scompare la categoria del danno morale soggettivo, nondimeno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all’interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale del danno, ma al contempo di evitare duplicazioni e valutazioni a sé stanti.
Infatti le Sezioni Unite hanno affermato che "Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
In questa prospettiva non sarà più possibile procedere ad una liquidazione autonoma di una posta di danno inquadrabile quale danno morale soggettivo da reato, ma occorrerà valutare in concreto le sofferenze fisiche o psichiche della vittima, personalizzando la liquidazione del pregiudizio biologico. Al riguardo, tenuto conto della durata complessiva dell’invalidità temporanea e della persistenza della sintomatologia algica come rilevato dal consulente, appare possibile operare una maggiorazione del coacervo di quanto sopra indicato nella misura del 15%. Siffatta indicazione, difforme da quella comunemente praticata a livello tabellare distrettuale (dal 30 al 50% sul biologico) tiene conto della natura di lieve entità della menomazione (in mancanza di indicazioni di senso contrario è possibile partire da un principio di proporzionalità tra il tipo di menomazione ed il livello di sofferenza) e del livello di sofferenza evidenziato dal consulente (medio per i primi 40 giorni e poi via via decrescente).
Osserva ancora il giudicante come non sia possibile prendere in considerazione quale base di computo il pregiudizio biologico temporaneo per il solo fatto che il livello di sofferenza con l’avvicinarsi della stabilizzazione dei postumi sia andato decrescendo, pena il rischio di una liquidazione meramente simbolica.
Ad ogni modo, non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno non patrimoniale non ha funzione compensativa, non servendo a rimettere il creditore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato come normalmente accade al cospetto della lesione di un interesse patrimoniale, rinveniente sul mercato un suo surrogato. In tali vicende, accanto al profilo satisfattivo per la perdita di utilità di carattere non patrimoniale viene sicuramente in rilievo un profilo sanzionatorio/deterrente, ossia mediante un equivalente pecuniario il sistema cerca di disincentivare condotte lesive. In altri termini, fermo restando che si devono prendere in esame le conseguenze in concreto manifestatesi nella sfera della vittima, appare possibile in tali vicende stabilire un rapporto di proporzionalità anche con la condotta dell’offensore.
Né osta il fatto che nel caso di specie la responsabilità della convenuta sia il portato della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 10482/2004; 20814/2004), posto che questo elemento è stato valorizzato al fine di ritenere la concorrente responsabilità dell’attrice, ma non esclude la possibilità di apprezzare, come nel caso di specie, la condotta della M. anche dal punto di vista della colposa violazione delle regole della strada (nella specie, la tenuta di velocità non consona allo stato dei luoghi e la mancata osservanza della stretta destra), ponendosi semmai un problema di liquidazione in concreto ex art. 1227, comma 1, c.c.
Conclusivamente a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore della G. l’importo di € 13.025,55 ai valori attuali.
Nulla può essere riconosciuto all’attrice a titolo di risarcimento del pregiudizio esistenziale, poiché alla luce della generica allegazione il ricorso al meccanismo tabellare come normativamente disciplinato (non diverso sarebbe in caso di applicazione della tabella distrettuale) già contiene al suo interno i riflessi relazionali connessi alla lesione della validità psicofisica, sì che il riconoscimento di tale componente di danno implicherebbe una non irrilevante duplicazione di poste. Ad ogni modo devono intendersi pienamente richiamate in questa sede le osservazioni fatte dallo scrivente nella sentenza resa il 14.1.2003 (in Resp. civ., 2003, 198, annotata da CENDON), nonché in analoga pronuncia resa nel procedimento n. 4138/2001. Appare allora vano il tentativo di portare in esponente un pregiudizio esistenziale autonomo sul rilievo che il danno biologico (come un tempo era definito) copra solo il profilo statico, posto che storicamente il sistema del danno alla salute ha finito per riassorbire una serie di poste autonomamente considerate (il pregiudizio estetico, il pregiudizio alla socialità o alla vita di relazione).
Sul punto rileva il giudicante come le pronunce del 2008 abbiano confermato la bontà della traiettoria argomentativa resa in precedenti occasioni dal Tribunale di Venezia, rafforzando l’idea dell’impossibilità di un’autonoma considerazione del pregiudizio esistenziale al cospetto della lesione del bene salute, dovendo semmai procedersi ad una personalizzazione della liquidazione del pregiudizio biologico, dove poi far confluire anche il pregiudizio da sofferenza. Si noti ancora come l’abbandono della categoria del danno morale soggettivo come pregiudizio transeunte permetta addirittura l’inclusione in tale voce del pregiudizio derivante dal non poter più fare (l’idea alla base del danno esistenziale nella sua prima versione), che per definizione non può che essere permanente.
A titolo di danno emergente in favore della G., tenuto conto della valutazione di congruità espressa dal C.T.U. e della documentazione prodotta, fatta eccezione per le spese universitarie genericamente allegate, deve essere liquidata per spese mediche, visite specialistiche, sedute di terapia, danneggiamento del vestiario ed accessori nonché viaggi e varie la somma attualizzata di € 4.664,15. Quanto alla D., tenuto che delle allegazioni fatte dall’attrice e della non contestata stima fatta dal perito Romano in via stragiudiziale, per perdita del mezzo, detratto il relitto, e spese accessorie, deve essere liquidato l’importo attualizzato di € 9.473,54.
Nell’ambito dei pregiudizi patrimoniali stante la genericità dell’allegazione fatta dalla G. nulla può essere liquidato a titolo di lucro cessante. L’attrice, invero, nell’atto introduttivo ha indicato un parametro di liquidazione, ma non ha corroborato in alcun modo il tipo di pregiudizio patito.
I danni nel complesso patiti dalle attrici devono, pertanto, essere complessivamente stimati in € 17.689,7 quanto alla G. ed in € 9.473,54 per la D., sì che, operata la riduzione per il riconosciuto (paritario) concorso di colpa, si perviene agli importi di € 8.844,85 quanto alla prima ed € 4.736,77 quanto alla seconda. Detti importi dovranno essere maggiorati degli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo.
Osserva il giudicante come la determinazione all’attualità del danno alla persona e la rivalutazione del danno patrimoniale siano in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell’ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n. 12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209).
Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n. 20591; 25-08-2003, n. 12452).
Le domande attoree, pertanto, devono essere accolte per quanto di ragione e, per l’effetto, accertata la concorrente responsabilità di G. A. e di M. G. in relazione al sinistro oggetto di causa, quest’ultima deve essere condannata in solido con Sintel s.r.l. e Genertel Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di € 8.844,85 in favore della G. e di € 4.736,77 in favore della D., oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo.
Le spese di lite in considerazione del riconosciuto concorso di colpa possono essere compensate per la metà, ponendo il residuo, liquidato come da dispositivo, oltre la spesa per ctp documentata e per intero, a carico solidale delle parti convenute in base alla soccombenza.
Spesa di C.T.U. a definitivo e solidale carico delle parti convenute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità di G. A. e di ***** in relazione al sinistro oggetto di causa, accoglie per quanto di ragione le domande attoree e, per l’effetto, condanna ***** in solido con Sintel s.r.l. e Genertel Assicurazioni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento
– di € 8.844,85 in favore di G. A.;
– di € 4.736,77 in favore di D. G.;
oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dal momento della decisione al saldo;
2) compensa per la metà le spese di lite e condanna le parti convenute alla rifusione solidale in favore delle attrici del residuo, che liquida in complessivi € 4.522,42, di cui € 282,77 per spese, € 1.739,65 per diritti ed € 2.500 per onorari, oltre la spesa per ctp documentata (per intero), rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti ************ e *********** dichiaratisi antistatari;
3) spesa di C.T.U. a definitivo e solidale carico delle parti convenute;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

il Giudice Unico
dott. **************

Redazione