Tribunale Civile Bologna sez. III 26/6/2008 n. 1543

Redazione 26/06/08
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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2 dicembre 2004, X ed Y hanno citato a giudizio davanti a questo tribunale il Consorzio Almaweb e il Comune di Bologna per sentirli condannare al risarcimento dei danni al loro immobile di via Santa Liberata n. 2/6 causati dalla caduta, avvenuta nella notte del 24 aprile 2004, di un albero della confinante Villa Guastavillani, di proprietà del Comune e in uso al Consorzio; nonché ad adottare ogni accorgimento utile a ridurre la pericolosità di altre piante situate a confine fra le rispettive proprietà.

Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti.

Il Consorzio Almaweb ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi non custode dell’albero abbattutosi a norma dell’art. 2051 cod. civ.

Il Comune ha dedotto, gradatamente, l’assenza di ogni profilo di colpa, trattandosi di alberatura sottoposta con cadenza semestrale a controlli che mai avevano rivelato elementi o motivi di pericolosità; l’eccezionalità dell’evento atmosferico verificatosi nel corso di quella notte, che aveva portato velocissime raffiche di vento; la custodia dell’alberatura da parte del Consorzio Almaweb; l’eccessività dei danni reclamati.

La causa è stata istruita con la produzione di documenti.

Una consulenza agronomica è stata disposta al fine di stabilire la causa della caduta dell’albero.

All’udienza dell’11 dicembre 2007, sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione.

Motivi della decisione

Il danno-evento si è verificato la notte del 24 aprile 2004. Il consulente tecnico d’ufficio ha compiuto il sopralluogo nel maggio del 2006, constatando la mancanza di ogni traccia della pianta (Cupressus Arizonica) caduta. Dall’esame delle fotografie prodotte dagli attori ha dedotto in modo evidente la sua vetustà, un accentuato sviluppo della chioma verso sud, da dove riceveva più luce, e lo scarso sviluppo del suo apparato radicale, tipico della specie. Ha osservato che questo tipo di piante è indicato di solito per la composizione di siepi contenute con potatura annuale di mantenimento, al fine di conservare forma e dimensioni molto ridotte rispetto al naturale sviluppo e proporzionate all’apparato radicale. L’accostamento di più soggetti per la formazione della siepe aiuta infatti la stabilità biomeccaniche di ciascuna unità.

Ciò premesso, ha, in prima approssimazione, concluso affermando che il fattore che ha determinato la caduta dell’albero contro la proprietà degli attori è stato l’eccezionale fenomeno eolico registrato la notte del 24 aprile 2004; ha ritenuto tuttavia fattori concausali l’anomalo sviluppo della chioma verso sud, non riequilibrata da adeguati interventi di potatura, con conseguente sbilanciamento delle tensioni di carico; e la natura dell’apparato radicale, insufficiente per mantenere la stabilità della pianta oltre certe dimensioni.

Riguardo al resto dell’alberatura, ha rilevato una situazione di pericolo non imminente sulla Cedrus Atlantica Glauca indicata al numero d’inventario 13356, che presenta anch’essa uno squilibrato sviluppo della chioma verso sud e quindi verso la proprietà X-Y, che ha già prodotto alla base del tronco un callo da compressione. Per questa pianta ha consigliato di intervenire sulle branche evidenziate nella fotografia allegata al n. 8 e di asportare quelle secche della parte sommitale con una potatura di risanamento.

Ha infine consigliato, come buona pratica di gestione del verde, per tutte le piante, un monitoraggio periodico dello stato fitosanitario e delle condizioni biomeccaniche in relazione allo sviluppo vegetativo.

Le osservazioni che i consulenti di parte hanno fatto a queste prime conclusioni del c.t.u., poi definitivamente confermate, non sono valse a inficiarne l’immediata e facile persuasività.

Che si trattasse di un soggetto vetusto risultava non solo dalle fotografie prodotte dagli attori, ma anche dal suo diametro di 45 cm, quale annotato dall’inventario del verde pubblico del Comune di Bologna. Che le ramificazioni fossero sviluppate verso sud e verso la direzione di caduta contro l’abitazione degli attori risulta chiaramente dalle fotografie 1 e 2, nonché 4, 5 e 12, del doc. 11 dagli stessi prodotto; fotografie specificamente non contestate.

E nelle comuni conoscenze, ed è stato ribadito dal c.t.u., che mirati e sapienti interventi di potatura non solo non danneggiano le piante, ma valgono a conferire all’albero un assetto armonico e, se serve, anche una maggiore stabilità statica. Questo vale vieppiù per quei soggetti che non sviluppano un apparato radicale adeguato alle dimensioni che possono assumere.

Dall’altra parte, che l’evento atmosferico del 24 aprile 2004 sia stato "determinante" è "in re ipsa": altrimenti – ha replicato il c.t.u. al consulente degli attori – l’albero sarebbe dovuto cadere da sé solo. Che si sia trattato di evento eccezionale è anche documentato dai documenti ARPA prodotti da Comune, che registrano al 24 aprile 2004 venti a circa 16 metri al secondo e raffiche di 34 nodi.

Ciò posto, si tratta ora di stabilire, sulla base della norma di cui all’art. 2051 cod. civ., se l’evento dannoso sia riferibile al "custode" dell’albero abbattutosi contro l’immobile degli attori.

La materia, com’è ormai ius receptuin, è quella della responsabilità oggettiva, dove conta il rapporto di causalità fra la condotta (in questo caso omissiva: è stato il c.t.u. a elencare quello che si sarebbe dovuto fare e non fu fatto) del custode e l’evento-danno, al cospetto di un fatto, per questi climi "eccezionale", come la "bufera" della notte del 24 aprile 2004. Più precisamente, "la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima" (cass., 2563 del 06/02/2007; cass., 4279 del 19/02/2008).

Alla luce di questi principi, il dibattito apertosi sulla manutenzione, da parte del Comune convenuto, della pianta abbattutasi, non rileva tanto sotto il profilo della diligenza in capo al custode, quanto sotto il profilo della ricostruzione della situazione di fatto (e in particolare sulla consistenza della chioma dell’albero in rapporto al suo apparato radicale) che può costituire circostanza giuridicamente irrilevante oppure concausa dell’evento-danno, a seconda che alla "bufera" del 24 aprile 2004 si attribuisca o no natura di fattore causale autonomo, tale da costituire causa esclusiva e assorbente dell’evento-danno.

Il c.t.u. non ha avuto dubbi: se la chioma dell’albero fosse stata trattata in aderenza alle tecniche consigliate dalla scienza agronomica, l’evento-danno, prodotto dall’effetto vela e dallo sbilanciamento, non si sarebbe verificato; d’altra parte, fenomeni atmosferici come quelli registrati la sera del 24 aprile sono rari, ma non imprevedibili: se si guarda ai documenti allegati dagli attori alla memoria istruttoria del 30 ottobre 2006, burrasche paragonabili a quella della sera del 24 aprile si erano verificate prima e si sarebbero verificate dopo (15 gennaio, con raffiche in aeroporto fino a 42 nodi; 28 febbraio, con raffiche fino a 41 nodi; 21 aprile 2005, con raffiche fino a 54 nodi).

Se ne deve concludere che il danno-evento denunciato dagli attori fu determinato sì dalla burrasca della notte del 24 aprile 2004; ma che detta burrasca in tanto produsse quell’evento, in quanto la cosa in custodia (l’albero abbattutosi) aveva una sua intrinseca e specifica pericolosità, tale da fungere quale conditio sine qua non nella produzione dell’evento dannoso.

Resta da stabilire ora chi, fra i due convenuti, sia il custode responsabile dell’evento a norma dell’art. 2051 cod. civ. Anche su questo tema è ormai ius receptum che "la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta" (cass., 4279 del 19/02/2008).

Che nel caso di specie ad occuparsi della manutenzione dell’albero fosse il Comune deriva da tutta la sua linea di difesa nel merito, a partire da quanto affermato in comparsa di risposta in ordine al regolare controllo dello stato fitosanitario e statico delle piante del suo patrimonio a finire con le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.

Il consorzio Almaweb, del resto, in base al contratto di costituzione del diritto di superficie allegato alla consulenza tecnica d’ufficio, non ha diritto reale sulla porzione dell’immobile sul quale sorgeva l’albero caduto: determinante anche su questo punto l’operato del consulente, che ha individuato in loco le particelle interessate dall’atto 16 maggio 2003 not. ***** di Bologna (130 del f. 265), esclusa la particella 177. A nulla rileva che di fatto detta particella sia stata adibita dal Consorzio a proprio parcheggio, potendo essere ciò avvenuto per mera tolleranza da parte dell’ente proprietario.

Riguardo al quantum debeatur, la controversia si attesta su valori tutto sommato esigui. L’importo reclamato dagli attori, pari a € 6.600,00, è in gran parte su documenti fiscali non specificamente contestati ed è comunque congruo rispetto ai danni subiti e fotografati, come da doc. 11. In misura corrispondente può essere quindi equitativamente liquidato.

Le spese seguono la soccombenza riguardo alla lite fra gli attori e il Comune, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa compreso fra 5.200,00 e 25.900,00 euro.

Vanno invece compensate quelle che riguardano la lite fra gli stessi attori e il Consorzio, apparendo prima facie questo corresponsabile del danni lamentati e denunciati ed essendo perciò giustificabile l’errore compiuto dagli attori, nonché quelle del procedimento incidentale, conclusosi sfavorevolmente per gli attori ma giustificato dalla preoccupazione indotta dal precedente accaduto.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda o eccezione disattesa, condanna il Comune di Bologna a risarcire, a X ed Y, i danni di cui alla citazione notificata il 2 dicembre 2004, che equitativamente liquida nella somma rivalutata di € 7.160,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data intermedia fra il giorno dell’evento e quello dell’effettivo pagamento; condanna lo stesso ad eseguire, altresì, gli interventi di potatura indicati dal c.t.u. dott. agr. ************* a pag. 24 della consulenza, da intendersi qui riportata; nonché a rifondere agli stessi le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari ed € 1.667,00 per spese vive, oltre alle spese generali, i.v.a. e contributi nella misura prevista dalla legge.

Compensa interamente fra le parti le altre spese di giudizio.

Bologna, 3 maggio 2008

Il giudice
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Redazione