Tribunale Civile Bologna sez. I 15/7/2008; Pres. Ziniti R.

Redazione 15/07/08
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ORDINANZA

Esaminati atti e documenti di causa;

premesso che i ricorrenti sono figli, oramai maggiorenni (G. è nata il […] 1986, S. il […] 1988), di A. T., odierno convenuto, e D. D., estranea al presente procedimento;

rilevato che tra i genitori dei ricorrenti è intervenuto il divorzio alle condizioni stabilite da Trib. Bologna, 18 maggio 2005, n. 1252 (la sentenza è prodotta come doc. 2 allegato al ricorso);

viste le dichiarazioni delle parti;

ritenuto che

– i ricorrenti, con ricorso ex art. 9 l. div., chiedono ("o a modifica delle disposizioni […] contenute nella sentenza di divorzio […] o comunque, con determinazione autonoma, a far tempo dalla domanda") che il padre versi in loro favore la somma di euro 1.250 mensili oltre rivalutazione e contribuisca a pagare le spese straordinarie nella misura del 50%;

– il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda;

– i ricorrenti hanno proposto autonomamente (cfr. l’art. 155 quinquies c.c.) la domanda verso il padre, genitore non convivente, presentandola quale modifica delle condizioni di divorzio o sollecitando comunque un’autonoma determinazione;

– i ricorrenti sono legittimati a proporre autonome domande verso il padre, nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;

– i ricorrenti hanno precisato di voler ottenere direttamente dal padre le somme richieste (che non andranno versate, dunque, a mani della madre);

– i ricorrenti affermano di aver concordato tale iniziativa con la madre, genitore convivente (anche rispetto alla figlia studente fuori sede, che però fa abituale ritorno alla casa materna: cfr. Cass. 27 maggio 2005, n. 11320) e dotato – secondo la prevalente giurisprudenza anche successiva alla legge n. 54/2006 – di legittimazione concorrente con quella dei figli maggiorenni (v., in una particolare prospettiva e senza richiamo all’art. 155 quinquies c.c., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21437);

– le parti in udienza hanno trovato un parziale accordo, nel senso che il padre verserà direttamente a ciascuno dei due figli la metà dell’importo attualmente previsto (euro 363 al mese) (i ricorrenti, come già detto, hanno affermato che la madre concorda con tale modalità di pagamento);

– ad avviso del collegio:

a) la pretesa dei figli, fondata sugli artt. 148 e 155 quinquies c.c., è oggetto di una domanda da proporsi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione: pertanto, più che limitarsi ad una decisione meramente processuale di inammissibilità (cfr. Cass. 18 agosto 2006, n. 18201), occorre disporre il mutamento di rito, da quello camerale a quello ordinario a cognizione piena, con regolarizzazione dei profili amministrativi e tributari;

b) va esclusa la necessità dell’intervento del Pubblico ministero, trattandosi di controversia tra uno dei genitori e i figli maggiorenni;

c) non vi è litisconsorzio necessario dell’altro genitore la cui (concorrente) legittimazione ad agire – secondo la prevalente opinione in giurisprudenza – è subordinata al duplice presupposto della convivenza coi figli (sussistente, come si è detto) ed all’inerzia di questi ultimi (mancante, invece): peraltro, ad evitare possibili conflitti intrafamiliari, mentre non vi è ragione di disporre un’integrazione del contraddittorio, appare invece opportuno (anche a tutela del convenuto) porre a carico dei ricorrenti l’onere di dare ufficiale comunicazione della loro iniziativa (e del parziale accordo raggiunto col padre) alla madre notificando a quest’ultima – ai fini della denuntiatio litis – il ricorso, la memoria del convenuto e il presente provvedimento;

P.Q.M.

dispone la conversione del rito (da camerale a ordinario davanti al Tribunale in composizione monocratica) e così la prosecuzione della causa davanti al giudice monocratico della prima sezione e per l’effetto dispone che i ricorrenti provvedano a) entro trenta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, ad iscrivere al ruolo generale (regolarizzando i profili amministrativo-tributari) la presente controversia contro ***** senza la partecipazione del Pubblico ministero (la Cancelleria potrà richiamare il fascicolo sin qui formato col rito camerale) e b) a notificare a D. D. almeno novanta giorni prima della prossima udienza (ai fini della denuntiatio litis) ricorso introduttivo, memoria difensiva, verbale d’udienza e la presente ordinanza;

fissa per la prosecuzione della causa nelle forme del processo ordinario di cognizione l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del 22 gennaio 2009 ore 11,15 (comparizione dei soli procuratori) davanti al giudice **************** designato per la trattazione e la decisione con sentenza monocratica, con termine al convenuto ***** per eventuale memoria integrativa da depositarsi almeno venti giorni prima della prossima udienza;

spese al definitivo.

Si comunichi a mezzo fax alle parti.

Redazione