Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez. I 9/8/2010 n. 30845

Redazione 09/08/10
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FATTO
Con sentenza n. 11657 del 25 novembre 2009 questa Sezione, in accoglimento del ricorso n. 1511/2008, disponeva l’annullamento del decreto in data 16 novembre 2007, recante rigetto dell’istanza dall’interessato presentata ai fini della conferma nelle funzioni di Giudice di Pace in Airola.
Con ordinanza n. 1050 , pronunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2010, la Sezione IV del Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare proposta, avverso l’anzidetta decisione, dall’Amministrazione della Giustizia, confermando, quindi, la provvisoria esecutività della sentenza di che trattasi.
A fronte della comunicazione dell’ordinanza cautelare di cui sopra, il Ministero della Giustizia investiva il Consiglio Superiore della Magistratura del seguito di competenza.
L’Organo di autogoverno, con nota del 4 maggio 2010, comunicava all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, "che nell’ambito del procedimento per la conferma dell’incarico di Giudice di Pace per la sede di Airola, per il secondo mandato quadriennale, sono emersi elementi idonei a fondare un giudizio di inidoneità (…) di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario".
Assume parte ricorrente che la sopra riportata comunicazione si ponga in violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza di questa Sezione n. 11657/2009 e, conseguentemente, di confermare l’avv. M. nelle svolte funzioni di Giudice di Pace per un ulteriore quadriennio.
Chiede, per l’effetto, che l’adito giudice amministrativo, in accoglimento del presente mezzo di tutela, nomini un Commissario ad acta al fine di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza da ultimo citata, adottando decreto di conferma dell’avv. M. nelle funzioni anzidette.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2010.

DIRITTO
Va preliminarmente osservato che la citata sentenza 25 novembre 2009 n. 11657 – alla cui esecuzione è preordinata la proposizione dell’odierno mezzo di tutela – ha disposto l’accoglimento del ricorso n. 1511 del 2008 (dal ricorrente presentato avverso il diniego di conferma nelle funzioni di Giudice di Pace) sotto il profilo della violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15.
Nel dare atto che la violazione delle disposizioni relative al c.d. "preavviso di rigetto" "non produce l’illegittimità del provvedimento terminale nel solo caso in cui, ai sensi dell’art. 21-octies della citata legge 241/1990, risulti che la violazione di tale adempimento formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento", la Sezione ha ulteriormente osservato che "né dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato, né dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria, né, infine, dagli elementi addotti dalla difesa erariale, è possibile inferire in maniera incontroversa che, anche ove il C.S.M. avesse regolarmente provveduto ad avvisare il ricorrente della determinazione negativa che intendeva adottare, il procedimento si sarebbe sicuramente concluso con un diniego di conferma".
Nell’escludere, conseguentemente, che "i fatti a fondamento del diniego di conferma dell’interessato nelle funzioni dal medesimo rivestite assumano, alla luce dei pertinenti riferimenti documentali, carattere di incontroversa concludenza ai fini dell’adozione del provvedimento gravato", con accessiva rilevanza dell’"obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (veicolato dal preavviso di rigetto dell’istanza di conferma), nella vicenda all’esame mancato anche in presenza dell’esclusa esigenza di personale audizione del dott. M.", la pronunzia sopra indicata:
– ha conclusivamente dato atto della "sicura obbligatorietà nella fattispecie assunta dall’avviso di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990, la cui omessa adozione rende il provvedimento gravato illegittimo";
– ed ha, riservate le ulteriore determinazioni alla competente Autorità, disposto "l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 16 novembre 2007, nei limiti sopra specificati … in accoglimento dell’esaminato profilo di doglianza (e con inevitabile assorbimento delle rimanenti censure)".
Quanto sopra esposto consente al Collegio di escludere la fondatezza del presente gravame.
Se, infatti, la mancata comunicazione del cd. "preavviso di rigetto" ex art. 10-bis della legge 241/1990 ha fondato – con carattere di assorbente rilevanza – la decisione di accoglimento della cui esecuzione si tratta, non può omettere di rilevarsi come tale adempimento sia stato, con la pure indicata comunicazione in data 4 maggio 2010, regolarmente posto in essere a cura dell’Organo di autogoverno: il quale ha informato il dott. ******** del complesso di elementi e circostanze aventi rilevanza nel senso di escludere la sussistenza dei presupposti idonei per la conferma nell’incarico di Giudice di Pace per un ulteriore quadriennio.
A fronte di tale comunicazione – che rivela congrua specificità argomentativa – ben è consentito all’interessato attivare le modalità di interlocuzione endoprocedimentale che la legge prevede e disciplina anteriormente all’adozione, da parte dell’Amministrazione, della conclusiva effusione provvedimentale: salvo poi consentire, laddove il contenuto del preavviso di rigetto incontrasse definitiva conferma, la sollecitazione del sindacato giurisdizionale laddove la parte interessata ravvisi la presenza di profili di illegittimità inficianti la determinazione finale.
Le svolte considerazione, che consentono di escludere alcuna condotta elusiva, da parte del C.S.M., in relazione al contenuto dispositivo della sentenza della Sezione n. 11657 del 2009, impongono di disporre la reiezione del presente gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I -respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione