Tar Piemonte – II sez. – sentenza n. 368 del 28-03-2018

Redazione 17/09/19
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Posto che la proprietà è la facoltà di godere e disporre del bene, la privazione della facoltà di godimento lascia presumere la lesione del diritto reale, peraltro caratterizzato, a differenza dei diritti relativi, da una atipicità delle possibili forme d’uso. Il proprietario, pertanto, non deve dimostrare positivamente il danno; grava, viceversa, sull’occupante l’onere della prova circa il fatto che il dominus si sia consapevolmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni pur ridotta forma di utilizzazione

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