Studi di settore: non sono applicabili all’impresa o al lavoratore autonomo che chiude l’attività durante l’anno (Cass. n. 8056/2013)

Redazione 03/04/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

I ricorrenti impugnarono un avviso di accertamento loro notificato in relazione all’Irpef e al contributo al s.s.n. per l’anno d’imposta 1996.

Chiesero l’annullamento dell’atto in quanto basato sui soli parametri approvati con i dd.mm. 29.1.1996 e 27.3.1997 (art. 3, 181° co., e seg., della l. n. 546 del 1995), senza tener conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell’attività esercitata.

La domanda fu accolta dalla commissione tributaria  provinciale di Napoli con sentenza poi confermata anche in appello.

La commissione tributaria regionale della Campania osservò, invero, che l’ufficio appellante non aveva  provato l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa in quanto non vi era stata contestazione in ordine alla documentazione all’uopo esibita dai contribuenti. Sicché l’accertamento aveva tratto origine esclusivamente dal mancato adeguamento ai parametri, laddove la cessazione dell’attività e la mancata impugnazione della documentazione probatoria offerta in giudizio avevano costituito valida prova per escluderne l’applicazione quanto all’anno di riferimento.

L’agenzia delle entrate ha proposto, contro la  sentenza di secondo grado, ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e successiva memoria.

 

Motivi della decisione

I. – Il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) in merito alla mancata contestazione, da parte dell’ufficio, della documentazione a suo tempo prodotta.

Il motivo è inammissibile in quanto non è specificato il fatto controverso a riguardo del quale andrebbe apprezzata la denunciata contraddittorietà.

II. – Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, 181° co. e seg., della l. n. 549 del 1995, dell’art. 3, 125° co., della l. n. 662 del 1996 e dell’art. 39, 1° co., lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973, sul rilievo che, a differenza degli studi di settore, la l. n. 549 del 1995 non indicava, quanto ai parametri, tra le cause di esclusione l’inizio o la cessazione di attività nell’anno di riferimento.

Pure il secondo motivo e inammissibile.

La sentenza ha valorizzato la circostanza della cessazione di attività nel contesto della valutazione della prova documentale fornita dai contribuente; al fine di affermare, cioè, che nella specie era stata fornita, mediante produzione di documentazione contabile non contestata dall’ufficio, una prova sufficiente a escludere la rilevanza presuntiva dell’accertamento solo parametrico, avendo i contribuenti cessato l’attività in corso di anno.

Pertanto il motivo si rivela inammissibile perché non calibrato sulla ratio decidendi; la quale appare incentrata sulla valutazione della inattendibilità dei parametri in rapporto alla situazione concreta.

Il che e conforme all’orientamento ormai consolidato di questa corte, posto che, nell’accertamento fiscale, i parametri (come pure gli studi di settore) costituiscono una elaborazione statistica, il cui frutto e un’ipotesi probabilistica, che integra solo una presunzione semplice. Sicché l’onere della prova dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento fa carico all’ente impositore, mentre sul contribuente — cui va riconosciuta la più ampia facoltà di prova, compreso l’utilizzo a suo vantaggio di presunzioni semplici – grava quella della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o (come appare nella specie) della specifica realtà dell’attività economica svolta nel periodo di tempo cui l‘accertamento si riferisce (v. sez. un. n. 26635/2009).

III. — Consegue il rigetto del ricorso.

Spese alla soccombenza.

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 6 febbraio 2013.

Redazione