Studi di settore: non basta lo scostamento per legittimare l’accertamento (Cass. n. 3355/2013)

Redazione 12/02/13
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Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 97/64/07, depositata il 30.7.2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia che annullava ”avviso di accertamento ***, per l’anno di imposta 1996, avendo l’Ufficio utilizzato i”parametri” di cui all’art.3, commi 181 e seguenti, legge 28/12/1995 n. 549, senza alcun riscontro contabile, documentale e di valutazione oggettiva della realtà d’impresa.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 600/ 1973, dell’art.3, commi 181 e 184, legge 28/12/1995 n. 549 e del DPCM.29/1/1996, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c. rilevando come i “parametri” valgono a tutti gli effetti ad integrare le presunzioni legali, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente;

b) omessa e/o insufficiente motivazione in ordine un fatto decisivo e controverso (articolo 360, numero cinque, c.p.c.), non avendo la CTR indicato con congrua motivazione gli elementi probatori forniti dalla società in base ai quali i suddetti parametri potevano ritenersi inidonei a fornire un’adeguata rappresenta/ione della situazione fiscale della società medesima

La società intimata non si è costituita.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo va osservato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, (cfr Cass. Sez. 5 Sentenza n. 27648 del 21/11/2008), la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività: la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni, peraltro mancanti nella fattispecie, sollevate dal contribuente. Indipendentemente dall’esito del contraddittorio, il giudice tributario può liberamente valutare l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore (cfr anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12558 del 21/05/2010; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13594 del 04/06/2010; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009)

Nella fattispecie la CTR, confermando la sentenza della CTP, ha fatto propria la relativa motivazione che ha ritenuto insufficiente, in mancanza di riscontri contabili, documentali e di valutazione oggettiva della realtà di impresa, il mero ricorso ai “parametri”, in quanto la società operava in un settore con specifiche caratteristiche non riconducibili al campione statistico utilizzato dai parametri.

Il secondo motivo rimane assorbito.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Redazione