Strutture stagionali precarie all’interno di stabilimenti balneari (Cons. Stato, n. 4642/2013)

Redazione 18/09/13
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FATTO

1.– La Simant s.r.l. è titolare in località Baia Verde, nel Comune di Gallipoli, di una concessione demaniale marittima, n. 25 del 2002, per l’esercizio di un’attività balneare.
La società, intendendo procedere ad una parziale modifica delle strutture balneari già assentite, ha presentato alle amministrazioni competenti un progetto di variante alla concessione demaniale, volto alla realizzazione di strutture di facile rimozione (gazebo).
La domanda, non avendo il Comune provveduto entro il termine previsto, è stata presentata, in via surrogatoria, alla Soprintendenza.
Nell’ambito della relazione tecnica, posta a corredo dell’istanza, la ricorrente ha esposto che «tutte le strutture previste saranno di facile rimozione, per cui, ultimata la stagione balneare verranno tutte rimosse e lo stato dei luoghi conserverà la sua naturale consistenza».
Con successiva nota, in data 16 settembre 2005, la ricorrente ha specificato che, «benché le strutture siano tutte rimovibili, la concessione edilizia e il parere paesistico vengono richiesti per la tenuta della struttura a carattere annuale, in quanto la società concessionaria ha una convenzione con regolare contratto (…), oltre che per la stagione balneare estiva, anche per trattamenti di elio e iodio terapia (…) efficaci nel periodo invernale».
Con atto del 16 novembre 2005, la Soprintendenza – dopo aver premesso che «il progetto in argomento (realizzazione di strutture stagionali su area demaniale) non altera in maniera significativa i valori paesaggistici della zona in quanto trattasi di strutture stagionali precarie» – ha autorizzato il progetto medesimo sotto il profilo paesaggistico. Il medesimo atto, tuttavia, ha stabilito che l’autorizzazione in questione era subordinata alla prescrizione che le strutture fossero rimosse al termine della stagione estiva (con ripristino dello stato dei luoghi) «in quanto l’area dovrà risultare libera per il godimento del mare e delle zone interessate dal vincolo paesaggistico».
1.1.– La società ha impugnato la predetta autorizzazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce.
Il Tribunale, con sentenza 22 febbraio 2007, n. 615, ha accolto il ricorso.
In particolare, si è ritenuto che: i) l’amministrazione non avesse indicato le ragioni concrete ed effettive che giustificassero la limitazione temporale imposta; ii) sussiste una difficile conciliabilità logica tra l’affermazione secondo cui il manufatto non è idoneo ad alterare in modo pregiudizievole il valore paesaggistico dell’area e quella secondo cui la migliore fruibilità del mare e delle zone interessate dal vincolo imporrebbe la rimozione del manufatto nel periodo invernale.
2.– L’amministrazione ha proposto appello, rilevando che il provvedimento impugnato è legittimo, in quanto l’autorizzazione è stata rilasciata, all’esito di un corretto bilanciamento degli interessi, sul dichiarato presupposto che si trattava di strutture stagionali precarie.
2.1.– La ricorrente in primo grado non si è costituita in giudizio.
2.2.– Con ordinanza 5 aprile 2012, n. 2019, la Sezione ha chiesto all’appellante di: a) chiarire se la sentenza fosse stata o meno notificata; b) depositare in giudizio le cartoline di ricevimento della notificazione dell’atto.
Con ordinanza 6 agosto 2012, n. 4495 la Sezione, accertato che non erano state depositate le predette cartoline, ha rinnovato l’ordine istruttorio.
Con 19 dicembre 2012, n. 6534 la Sezione, verificato che tale deposito non era stato ancora effettuato ma risultando la tempestiva trasmissione dell’atto di appello per la notifica all’ufficiale giudiziario, ha autorizzato l’appellante a rinnovare la notificazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della ordinanza.
3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12 luglio 2013.

DIRITTO

1.– La questione sottosta all’esame della Sezione attiene alla legittimità dell’atto con cui la Soprintendenza ha autorizzato la realizzazione di strutture precarie nell’ambito dello stabilimento balneare della società appellata a condizione che le stesse venissero rimosse al termine della stagione estiva.
2.– In via preliminare, deve rilevarsi che, a seguito della rinnovazione della notificazione dell’appello, avvenuta nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla Sezione, con le ordinanze indicate nella parte in fatto, il contradditorio è stato regolarmente instaurato.
3.– L’appello – con cui il Ministero sostiene la ragionevolezza della scelta tecnica dell’amministrazione di imporre la predetta prescrizione – è fondato.
4.– La materia in esame non era disciplinata, al momento dell’adozione degli atti impugnati, da una specifica normativa regionale. Nondimeno è utile riportare, ai fini di una migliore inquadramento della fattispecie, la disciplina sopravvenuta.
L’art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) aveva previsto che: «il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2008, ha affermato che tale norma – consentendo il mantenimento delle opere precarie in questione oltre la durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica – viola le competenze esclusive statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica. La disposizione regionale è stata, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.
A seguito della predetta sentenza la legge della Regione Puglia 2 ottobre 2008, n. 24 ha introdotto nel testo dell’art. 11 della legge n. 17 del 2006 i seguenti commi:
«a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b), del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno» (comma 4-ter);
«la rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenza di tutela ambientale» (comma 4-quater);
«i soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia» (comma 4-quinquies).
L’attuale formulazione della normativa consente che venga rilasciata una concessione che non impone, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività. L’ottenimento del titolo abilitativo è, però, espressamente condizionato, per evitare la riproduzione di una norma già dichiarata incostituzionale, al nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza (art. 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»). Lo stesso decreto dispone che l’autorizzazione può essere rilasciata direttamente dalla Soprintendenza qualora il Comune non vi abbia provveduto (art. 159, comma 4).
5.– La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che valutazioni tecniche possono essere sindacate esclusivamente nel caso in cui le stesse risultino contrarie al principio di ragionevolezza tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521).
Nella fattispecie in esame la Soprintendenza ha autorizzato l’intervento a condizione che al termine della stagione estiva l’area venisse lasciata libera «per il godimento del mare e delle zone interessate dal vincolo paesaggistico». Nello stesso atto si afferma che l’intervento, consistendo nella realizzazione di strutture stagionali, non altera in maniera significativa i valori paesaggistici della zona perché si tratta di «strutture stagionali precarie».
La predetta autorizzazione, adeguatamente motivata, non risulta contraria al principio di ragionevolezza.
La Soprintendenza, infatti, ha ritenuto che i valori paesaggistici della zona non vengono alterati soltanto se il manufatto viene mantenuto per il solo periodo estivo. A tale proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe, che i «contesti, estivo e invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono sono diversi», il che implica che differente può essere l’impatto che un manufatto può avere a seconda del periodo che viene in rilievo (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4759). Si tenga conto, inoltre, che la concessione per il solo periodo estivo «si giustifica anche alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi rilevanti e in considerazione che l’incidenza sull’ambiente è comunque temporalmente limitata» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4759 del 2012, cit.).
6.– In definitiva, deve ritenersi che la valutazione tecnica espressa dall’amministrazione, non violando il principio di ragionevolezza, rientra in ambito ad essa riservato, con la conseguenza che l’atto impugnato si sottrae alle censure formulate con il ricorso di primo grado.
7.– In mancanza di costituzione della parte privata, non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,definitivamente pronunciando, accoglie l’appello proposto con il ricorso, n. 3133 del 2008, indicato in epigrafe e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013

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