Stato di tossicodipendenza accertato dal Sert (Cass. pen. n. 30324/2013)

Redazione 15/07/13
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La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 26 novembre 2012 veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p. in relazione ai reati giudicati con sei sentenze pronunciate dal Tribunale di Gela, dal GUP del Tribunale di Caltanissetta e dalla Corte di appello di Caltanissetta, condotte riconducibili ai reati di ricettazione, rapina, furto in appartamento, partecipazione associativa di cui all’art. 74 e condotte di spaccio di cui al dpr 309/ 1990, consumate tra il 1997 ed il 2008, propone ricorso per cassazione G. R., denunciando violazione degli artt. 671 ed 81 c.p..
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione deducendo la omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza e la ricorrenza, nella fattispecie, di ogni indice rivelatore indicato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di riconoscere l’unità del disegno criminoso (tempi ravvicinati, identità di reati, identità di luogo).
2. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul rilievo che nessuna indagine risulta eseguita dal Tribunale al fine di accertare la decorrenza dello stato di tossicodipendenza, questione quest’ultima liquidata dal tribunale attraverso la data, recente, in cui tale stato risulta diagnosticato dal Sert.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, ******; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, *******).
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un
singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da mia motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, ha il giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, il quale ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status” può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato predetto, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. I, 14/02/2007, n. 7190).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi ritiene il Collegio che di essi non abbia fatto il giudice territoriale puntuale applicazione.
Ed invero, come opportunamente messo in evidenza dal P.G. in sede con la sua requisitoria scritta, il Tribunale non ha svolto alcun esame al fine di stabilire da quando il detenuto è interessato dalla dipendenza da stupefacenti, accertamento possibile anche, ma non solo, attraverso l’analisi delle sentenze dedotte in giudizio, posto che la data di accertamento da parte del Sert prova con certezza una decorrenza anteriore dello stato e comunque la possibilità di un accoglimento anche parziale della domanda rigettata.
Del pari, in presenza di condotte tutte contro il patrimonio e di reati in violazione della disciplina in materia di stupefacenti, almeno per gruppi vicini temporalmente e quanto a luoghi di consumazione necessaria si appalesa la illustrazione delle ragioni di un diniego che ha investito l’intera domanda, senza apprezzabile delibazione di una possibilità, anche in questo caso, di un accoglimento parziale.
2 4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata merita di essere cassata con 1·invio al giudice territoriale affinchè, rivalutata la domanda alla luce di quanto appena esposto, la riesamini in piena libertà di giudizio.

P.Q.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gela.
In Roma, addì 14 giugno 2013

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