Sostanze stupefacenti: la detenzione include anche il trasporto (Cass. pen. n. 28919/2013)

Redazione 08/07/13
Scarica PDF Stampa

Ritenuto in fatto

1.1 Con ordinanza del 30 maggio 2012 il Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame – rigettava l’appello del P.M. proposto avverso l’ordinanza del GIP di quel Tribunale del 9 maggio 2012 con la quale era stata rigetta la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di F.S. (soggetto indagato per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis del D.P.R. 309/90).
1.2 Il Tribunale condivideva le argomentazioni del GIP secondo le quali, nella specie, non si configuravano i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine all’ipotizzato reato di detenzione illecita, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente: in particolare riteneva il Tribunale che le emergenze processuali non giustificavano il fatto che la droga (che l’indagato trasportava con sé a bordo dell’autovettura oggetto di controllo su strada) fosse destinata, anche in parte, al consumo di terzi; che neanche il dato ponderale valeva a ritenere fondata la tesi accusatoria, anche in considerazione del modo in cui la droga era detenuta e che nemmeno assumeva rilevanza il rinvenimento di un coltellino nel vano portaoggetti della autovettura con residui di stupefacente, per inferire la destinazione a terzi della droga trasportata; che anche l’assenza di precedenti penali deponeva per un trasporto di droga non destinato ad uso di terzi ma a fini esclusivamente personali. Concludeva affermando che la condotta di trasporto, laddove la detenzione dello stupefacente sia per uso personale, non assurge a condotta autonoma penalmente rilevante, perdendo la sua individualità, tenuto conto che il trasporto e la detenzione erano avvenute in unico contesto e concernevano un unico episodio.
1.3 Ricorre per l’annullamento della detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo violazione di legge per inosservanza del precetto penale: ritiene il P.M. ricorrente che la motivazione data dal Tribunale in ordine alla irrilevanza penale della condotta di trasporto, anche a voler ritenere la detenzione della droga destinata al consumo personale, è manifestamente illogica, in quanto non è ipotizzabile che la (eventuale) liceità della condotta di detenzione possa assorbire il disvalore dell’ulteriore condotta tipica del trasporto, da considerarsi, quindi, come indipendente e penalmente rilevante anche perché giunta a consumazione. Secondo il P.M. ricorrente, nel caso di concorso tra norme incriminatrici (art. 73 D.P.R. 309/90 sotto il profilo del trasporto) e norme che prevedono un illecito amministrativo (art. 75 stesso D.P.R.), non può trovare applicazione il principio del concorso apparente di norme incriminatrici.

Considerato in diritto

1. A giudizio di questo Collegio il ricorso non è fondato. La questione che questa Corte è chiamata a risolvere riguarda la sussumibilità della condotta di trasporto – laddove lo stupefacente trasportato sia destinato esclusivamente all’uso personale – in una autonoma fattispecie di reato, ovvero un eventuale assorbimento nell’illecito amministrativo come delineato dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, laddove la detenzione sia contestuale al trasporto.
2. Punto di partenza indefettibile è la lettura del testo normativo di riferimento: come è noto, tra le condotte indicate dall’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90 rientra il “trasporto” di sostanza stupefacente (“Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da Euro 26.000 a Euro 260.000”).
2.1 A sua volta il comma 1 bis del medesimo articolo sanziona la condotta di detenzione illecita (“Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento nazionale per le politiche antidroga -, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”, etc.).
2.2 In ultimo, l’art. 75 del medesimo D.P.R. intitolato “Condotte integranti illeciti amministrativi” esclude dal novero della punibilità la condotta di detenzione di droga laddove destinata ad uso esclusivamente personale (“Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1 bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più’ delle seguenti sanzioni amministrative” etc.).
2.3 Rispetto al testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. 21.2.2006 n. 49, possono quindi delinearsi tre distinte ipotesi di illecito, due delle quali – quella contenuta nel comma 1 e nel comma 1 bis dell’art. 73, prima contenute in un’unica previsione normativa ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 ante modifiche – penalmente rilevanti e la terza integrante illecito amministrativo.
2.4 Tanto precisato, una differenza che emerge a prima vista tra i due gruppi di ipotesi (quella penalmente rilevante di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art. 73 e l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 comma 1) è quella riguardante la condotta di trasporto, che costituisce una fattispecie autonoma di reato innegabilmente più grave (atteso il maggior livello di offensività collegato alla potenziale diffusività della droga rispetto alla condotta di detenzione o acquisto, importazione, etc.) contemplata nel comma 1 ma che non trova riscontro né nel successivo comma 1 bis (nel quale sono indicate solo le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o detenzione illecita), né nel comma 1 dell’art. 75 (il quale ricalca la formula adoperata nel comma 1 bis, salva la clausola di riserva “fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73 comma 1 bis”). La linea di demarcazione che distingue, quindi, l’area della punibilità penale da quella in via amministrativa è data proprio dalla finalità della detenzione e dalla clausola di riserva, mentre in nessuna delle due dette ipotesi si rinviene l’espressione “trasporto” (o “trasporta”).
3. Fatte tali premesse, va richiamato il constante indirizzo di questa Corte secondo il quale l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative con la conseguenza, da un lato, della configurabilità del reato, allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste e, dall’altro, dell’esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave (in termini Cass. Sez. 4^ 26.6.2008 n. 36523, *****, Rv. 242014; Cass. Sez. 4^ 7.4.2005 n. 22588, ***** ed altro, Rv. 232094; Cass. Sez. 6^ 11.12.2009 n. 9477, *******, Rv. 246404; Cass. Sez. 3^ 26.11.2009 n. 8163, Merano ed altro, Rv. 246211).
4. Se queste sono le premesse di diritto per affermare che, soltanto laddove vi sia una distinzione temporale tra le condotte di trasporto e detenzione (illecita) di sostanza stupefacente, entrambe sono autonomamente punibili, dovendosi applicare la regola del concorso formale, non vi è alcuna ragione di tipo logico per affermare che nella ipotesi della detenzione per finalità personali, laddove il trasporto avvenga contestualmente (come nel caso del soggetto che, aduso a consumare stupefacente ed intenzionato a farlo in un luogo diverso da quello in cui si trova, si avvalga della propria auto per trasportare la droga destinata al suo esclusivo consumo), la condotta di trasporto mantenga comunque la propria individualità (con conseguente assoggettabilità a sanzione penale), mentre la condotta di detenzione illecita per fini personali mantenga la natura di illecito amministrativo.
5. La scomposizione di tali condotte non risponde a logica: è, anzi, maggiormente evidente che laddove il soggetto detenga la droga per uso personale e la porti con sé, il trasporto debba essere assorbito dalla condotta di detenzione a fini personali. D’altro canto laddove si accedesse alla soluzione opposta prospettata dal P.M. ricorrente, si perverrebbe alla irragionevole conclusione di due distinte condotte non solo materialmente eterogenee (trasporto e detenzione), ma autonome sotto il profilo della assoggettabilità a sanzione che non è autorizzata nemmeno dal testo normativo.
6. Infatti nella condotta di detenzione di stupefacente per finalità personale, a ragione non viene ripetuta l’espressione “trasporta” che evoca una condotta destinata a future cessioni e comunque a consumi non personali.
7. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale che, muovendo dal principio dell’assorbimento della condotta di trasporto in quella di detenzione (illecita), perviene alla conclusione della irrilevanza penale della condotta di trasporto laddove avente per oggetto droga detenuta in unico contesto per fini personali, in stretta correlazione con la irrilevanza penale di quest’ultima condotta, appare, quindi, pienamente rispondente a logica ed oltretutto coerente con le stesse intenzioni del legislatore che intende punire il trasporto in quanto tale solo se finalizzato ad una futura attività di cessione o di illecita detenzione a tali fini.
7.1 Vi è anzi ragione di ritenere che nel caso in esame l’espressione “lo stesso trasportava” contenuta nell’ultima parte del capo di imputazione provvisorio sia stata formulata in senso improprio quasi a voler sottolineare una distinzione ontologica tra due concetti che in realtà costituiscono un unicum: trasportare la droga addosso (o anche nell’auto) equivale a dire “portare con sé”, sottolineandosi che il termine trasporto va, sì, inteso in senso dinamico, ma sempre contestualizzato in relazione alla situazione concreta.
8. L’identità di espressione ricordata dal P.M. ricorrente tra il comma 1 bis dell’art. 73 e il comma 1 dell’art. 75 del D.P.R. in questione in realtà non sussiste, in quanto, nel primo caso, la condotta di detenzione è illecita sotto il profilo penale e, nel secondo caso, è illecita sotto un profilo amministrativo: non si rinviene quindi quella identità strutturale di cui fa cenno il P.M. nel proprio ricorso (vds. pag. 3 dell’atto di impugnazione) in quanto le due norme sono strutturalmente diverse perché riferite a finalità diverse che postulano, nel primo caso, una autonoma condotta di trasporto che, se coincidente con la detenzione illecita, perde la propria autonomia per rimanere assorbita nella detenzione e che non ha alcuna ragion d’essere nel secondo caso in considerazione della clausola di riserva “fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73 comma 1 bis” che diversifica la condotta di detenzione per uso personale da quella illecita.
9. Il concetto di detenzione per uso personale include, quindi, una serie di comportamenti tra i quali va incluso il trasporto, dovendosi interpretare il termine “comunque” contenuto nel comma 1 dell’art. 75 come omnicomprensivo ed evocativo del potere di disponibilità della cosa come correttamente affermato dal Tribunale.
10. In altri termini la condotta di trasporto, nel caso in esame, perde la propria individualità costituendo (un particolare tipo di) manifestazione del potere di disposizione della stessa sostanza. Appare, poi, non pertinente il richiamo del P.M. ricorrente ai principi riaffermati da questa Corte in ordine al concorso tra norme penali incriminatrici e norme sanzionatorie di tipo amministrativo in ordine ad un medesimo fatto (sul punto Cass. Sez. Un. 28.10.2010 n. 1963, P.G. in proc. Di *******, Rv. 248722): nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo il principio di specialità, quanto un principio di ordine generale secondo il quale la norma penale (condotta di trasporto) continua a mantenere la propria autonomia se ontologicamente distinta dalla norma amministrativa sanzionatoria, mentre laddove questa autonomia scompaia per confondersi nella condotta di detenzione per finalità personali, in quanto formante un unicum sotto il profilo fattuale e temporale, la norma stessa perde di identità per far posto alla norma amministrativa.
Il ricorso del P.M. va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.

Redazione