Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni riguardanti la scelta fiduciaria dei medici ai quali sono affidate funzioni dirigenziali di II livello (Cons. Stato n. 1161/2013)

Redazione 25/02/13
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FATTO e DIRITTO

1.- Il dr. L. P. aveva impugnato la deliberazione, n. 581 del 29 aprile 1999, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze aveva disposto il conferimento al prof. A. J. dell’incarico quinquennale di dirigente medico di II livello nella disciplina di Chirurgia Toracica, con direzione della relativa Unità operativa.

2.- Il T.A.R. per la Toscana, con sentenza della Sezione II n. 6135 del 18 dicembre 2003, ha dichiarato sulla questione il proprio difetto di giurisdizione.

3.- Il dr. P. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea ed ha insistito nel sostenere che sulla questione deve pronunciarsi il giudice amministrativo.

4.- L’appello deve essere tuttavia respinto.

Al riguardo si deve ricordare che l’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla competenza esclusiva del giudice ordinario le questioni riguardanti il pubblico impiego privatizzato, con la sola eccezione (al quarto comma) delle controversie riguardanti le procedure concorsuali di assunzione nel pubblico impiego.

La giurisprudenza ha in proposito affermato che, in tema di impiego pubblico privatizzato, l’art. 63, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 si interpreta nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici), ed ha precisato che spettano alla (eccezionale) giurisdizione del giudice amministrativo i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate (Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 ottobre 2009 n. 21558).

5.- Sono, peraltro, pacificamente attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, anche le questioni riguardanti la scelta fiduciaria dei medici ai quali sono affidate funzioni dirigenziali di II livello e quindi i provvedimenti assunti dal Direttore Generale, nell’ambito delle procedure svolte ai sensi dell’art. 15-ter del d. lgs. n. 502/1992, quale introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, per il conferimento del relativo incarico (Cassazione civile, Sez. Un. 16 aprile 2007 n. 8950).

Infatti la scelta del sanitario cui conferire l’incarico viene effettuata all’interno di una rosa individuata da una Commissione, la quale però non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. L’incarico viene, dunque, conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ricercando non il migliore in senso assoluto ma il migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce allo specifico incarico da ricoprire.

6.- Nella memoria predisposta in vista dell’udienza di merito l’appellante, pur consapevole dell’orientamento assunto sulla questione dalla giurisprudenza, ha insistito sulla sua richiesta valorizzando la necessità di dover tutelare posizioni di interesse legittimo anche nelle procedure di scelta dei dirigenti medici.

Ritiene peraltro questo Collegio che non vi sia ragione di discostarsi da quanto affermato dal giudice della giurisdizione nella citata sentenza n. 8950 del 16 aprile 2007, trattandosi di un orientamento oramai consolidato e ribadito anche di recente da questa Sezione con le sentenze n. 6412 del 6 dicembre 2011 e n. 5419 del 3 ottobre 2011.

7.- Si deve, in particolare, escludere che la procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 ter, commi 2 e 3, «abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi soggetti che, seppure medici del servizio sanitario nazionale, sono dipendenti di enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, ed altresì soggetti dipendenti di strutture private, estranei al servizio sanitario nazionale… Tale conclusione è giustificata con il rilievo che, nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico del secondo livello, non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: nel sistema del d. lgs. n. 502 del 1992 e del D.P.R. n. 484 del 1997, viene demandato ad un’apposita commissione il compito di verificare i requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire, elenco che viene sottoposto al direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale, il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (d. lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 quater). Né può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, alla circostanza che del conferimento dell’incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali si deve operare la scelta» (Cassazione civile, Sez. un. 16 aprile 2007 n. 8950 cit.).

8.- Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell’appellante e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di € 2.000,00 in favore dell’amministrazione resistente per le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013

Redazione