Sistema informatico: è reato accedervi abusivamente con la password ed il computer del collega (Cass. pen. n. 15016/2012)

Redazione 18/04/12
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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona dell’11/02/2008, la Corte d’Appello di Genova dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di F.L. in ordine al reato continuato di cui all’art. 615 ter c.p., contestatole dell’essersi abusivamente introdotta nel sistema informatico della Scuola dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte dal 31 maggio al 5 giugno 2001 utilizzando indebitamente la password rilasciata per l’assistenza tecnica alla ditta SDN, per visionare la cartella personale dell’Ispettore A.V., in quanto estinto per prescrizione.

L’imputata ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito, lamentando in particolare omessa valutazione della brevità degli accessi ai sistema informatico e della loro compatibilità con le funzioni di direttore amministrativo-contabile della scuola esercitate dalla F., anche ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo i principi recentemente stabiliti da questa Corte (Sez. U, n.4694 del 27/10/2011, ******, Rv.251269), ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615 ter c.p. non rilevano le finalità specificamente perseguite dal soggetto agente, essendo viceversa determinante il profilo oggettivo dell’accesso o del trattenimento nel sistema informatico di un soggetto che a ciò non possa ritenersi sostanzialmente autorizzato o per la violazione delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema ovvero per il compimento di operazioni ontologicamente diverse da quelle per le quali l’accesso è consentito.

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata, nell’escludere la prova evidente dell’insussistenza dell’addebito, si muoveva coerentemente all’Interno di questa prospettiva giuridica, osservando come l’imputata avesse effettuato gli accessi da un computer attribuito in uso esclusivo all’ A. mediante una password rilasciata unicamente alla ditta incaricata dall’assistenza tecnica per funzioni diverse da quelle amministrative svolte dalla F.;

ed inconferenti sono sul punto i rilievi della ricorrente sulla durata degli accessi e sulla mancanza di prova della duplicazione dei dati contenuti nelle cartelle visionate, posto che la visione stessa dei dati è in sè inquadrabile come fatto penalmente rilevante in presenza delle descritte connotazioni di abusività dell’accesso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione