Sequestrabile la casa dell’evasore anche se farte del fondo patrimoniale (Cass. pen. n. 40364/2012)

Redazione 15/10/12
Scarica PDF Stampa

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27.2.2012 il Tribunale di Monza condannava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP presso il Tribunale di Monza il 26.1.2012 ed avente ad oggetto i beni, fino alla concorrenza di euro 213.705,58, di proprietà di C. S., indagato insieme ad altri per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 D.Lvo 74/2000.
Premetteva il Tribunale che, con la richiesta di riesame, la difesa lamentava la nullità del sequestro con riferimento al vincolo imposto sulla quota del 50% dell’immobile, sito in Rozzano via (omissis) in quanto facente parte di un fondo patrimoniale costituito dall’indagato e dalla moglie nell’esclusivo interesse del figlio minore nonché sullo stipendio dell’indagato e della moglie, accreditati sul conto corrente oggetto di sequestro.
Tanto premesso rilevava il Tribunale che dall’atto di costituzione del fondo patrimoniale, di cui faceva parte l’immobile sequestrato, non risultava affatto che esso fosse destinato ad esclusivo beneficio del minore (nello stesso atto costitutivo si derogava, piuttosto, all’unica clausola di legge, prevista dall’art. 169 c.c. a tutela del minore, in tema di autorizzazione giudiziale per atti di disposizione).
Oggetto del sequestro non erano poi certamente gli stipendi, ma semplicemente le somme depositate sui conti correnti.
2. Ricorre per cassazione C. S. a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 322 ter co. I c.p., 321 co. 2 c.p.p., 169 e 171 co. 2 e 3 c.c., dell’art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dell’art. 31 ultimo comma Costituzione.
Con la richiesta di riesame era stato dedotto che il sequestro era da considerare illegittimo nella parte in cui colpiva l’immobile facente parte del fondo di garanzia patrimoniale, costituito secondo le regole dell’art. 167 c.c., in quanto detto bene non era, essendo vincolato, nella disponibilità dell’indagato.
L’art. 169 c.c., richiamato nell’atto costitutivo, limita il C.- che non può alienare, ipotecare, dare in pegno e comunque vincolare il bene, senza l’assenso dell’altro coniuge o, comunque, in mancanza del consenso di entrambi. Il fatto che il fondo, come sottolineato dal Tribunale, non sia stato costituito nell’interesse esclusivo del minore, non muta la sostanza del problema essendo il bene sottratto alla disponibilità (anche per la quota di sua spettanza) del C. Il fondo è stato costituito per far fronte ai bisogni della famiglia e quindi anche del minore.
I Giudici del riesame, facendo riferimento solo all’art. 169 c.c., non tengono conto che l’atto costitutivo richiama espressamente l’art. 171 c.c. che ai commi 2 e 3 protegge proprio l’interesse del minore. Né hanno tenuto conto dell’art. 3 della Convenzione ONU e dell’art. 31 Cost.
Il Tribunale ha richiamato poi la sentenza n. 29940/07 della Corte di Cassazione, assumendo che il sequestro può avere ad oggetto il fondo patrimoniale coniugale, non riguardando i vincoli di disponibilità previsti dall’art. 169 c.c. la responsabilità penale; ma non ha tenuto conto della giurisprudenza più recente della stessa Suprema Corte (Cass. sez. 3 , 3.2.2011, sez. I n. 1112 del 22.1.2010) e di numerose decisioni dei giudici di merito. Secondo tali pronunce, se è stato costituito prima dell’insorgere del debito (che sia estraneo ai bisogni della famiglia) il fondo deve essere salvaguardato anche da misure cautelari reali adottate nell’ambito di un procedimento penale, prevalendo l’interesse del minore su altri interessi (quali la riscossione dei tributi).

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Secondo giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e da cui non ha motivo di discostarsi, “… i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, ma hanno solo un vincolo di destinazione. Da ciò consegue che i beni immobili conferiti dal ricorrente non possono che appartenere a lui e pertanto resta soddisfatto il criterio dell’appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro. Ciò premesso, si rileva che questa Corte si è già pronunciata sulla sequestrabilità per finalità preventive dirette alla confisca dei beni costituenti il fondo patrimoniale, osservando che non esiste alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione. I precedenti in questione (Cass. sez. 2, sent. n. 16658 dep. il 2 maggio 2007; 29940 del 2007), contengono alcune puntualizzazioni applicabili anche alla fattispecie. Si è sostenuto che le norme civilistiche che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (es. artt. 169 e 1881), ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (es. artt. 543 e 545 c.p.p.) riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla toccano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato. Tali asimmetria rendono improponibile qualsiasi tentativo d’analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi nell’ipotesi del sequestro conservativo della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie)”. “La legittimità del sequestro finalizzato alla confisca non è esclusa dal fatto che trattasi di confisca per equivalente, poiché l’assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili “per equivalente” non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell’intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell’appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo” (Cass. pen. Sez. 3 n. 6290 del 14.1.2010).
A ben vedere anche la sentenza n. 18527 del 3.2.2011 di questa sezione (quella della sez. I n. 1112 del 22.1.2010, riguarda il reato di cui all’art.660 c.p. e quindi risulta erroneamente richiamata), cui fa riferimento il ricorrente, è sostanzialmente in linea con il sopraindicate indirizzo.
Si legge infatti in motivazione: “E’ certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni – cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell’indagato.
In relazione alla particolarità della fattispecie in esame, veniva disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale solo perchè “…a fronte della documentazione offerta dalla difesa- e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nell’ordinanza- non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all’indagato…”
3. Il ricorrente aveva la disponibilità, per quanto in precedenza evidenziato, della quota del 50% del bene sequestrato per cui legittimamente è stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, benchè il bene stesso facesse parte del fondo patrimoniale.
Né vi è alcuna lesione dei diritti del minore. Come ha già evidenziato il Tribunale dall’atto costitutivo non emerge la destinazione del fondo ad esclusivo interesse del minore, dal momento che si deroga espressamente all’art. 169 c.c. (unica norma posta a tutela del minore) prevedendosi che “i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e senza bisogno di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori”.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma il 19.9.2012

Redazione