Sentenza n. 183-2-13 della CTP di Enna: illegittima l’ipoteca perchè non preceduta dall’avviso di intimazione

Redazione 07/01/13
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ENNA SEZIONE SECONDA 

SEZIONE N°2

R.G.R. N°1189-12

UDIENZA DEL 17.12.12

SENTENZA N° 183-02-13

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: IL 7-1-13

 

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. ********************************************

Dott. *****************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente 20.3.13

SENTENZA

Il Segretario

_____________

sul ricorso n. 1189/12 R.G.R. introdotto da

L…… B….. M:, c.f. …… e residente a Enna in Corso Sicilia n. 63, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con studio in Enna C.da Suriano s.n.c.

 

Contro

La SERIT SICILIA S.p.A.- Agente per la Riscossione per la Provincia di Enna, già Montepaschi Se.Ri.T., difesa dall’*****************.

 

Avverso

La comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29476201000014416 per IRPEF, Addizionale regionale e imposta di registro, ricevuta il 21 giugno 2012.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica; per omessa notifica dell’atto prodromico con vittoria delle spese di giudizio.

Per la parte resistente: Voglia la Commissione dichiarare infondato il ricorso e dichiarare legittima la procedura di riscossione con vittoria delle spese di giudizio.

 

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso e contestuale istanza di sospensione depositati in data 13 settembre 2012, la signora L….B…..M…., assistita dall’avv. **************, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria della Serit Sicilia S.p.A. di Enna per omesso versamento delle somme di cui alle cartelle di pagamento di seguito elencate:

  1. cartella n. 294 2009 00011451 50, in materia di imposta di registro per l’anno 2003, notificata in data 16 maggio 2009;

  2. cartella n. 294 2009 00041291 37, in materia di imposta di registro per l’anno 2004, notificata in data 23 dicembre 2009;

  3. cartella n. 294 2010 00013802 59, in materia di IRPEF e Addizionale all’IRPEF per l’anno 1999, notificata in data 23 giugno 2010;

  4. cartella n. 294 2010 00041129 44, in materia di Imposta di registro, per l’anno 2005, notificata in data 19 ottobre 2010;

  5. cartella n. 294 2011 00011742 28, in materia di IRPEF e Addizionale Regionale all’IRPEF, per l’anno 2007, notificata in data 14 giugno 2011;

  6. cartella n. 294 2011 00063960 73, in materia di liquidazione spese giudiziarie art. 15 del D.Lgs n. 546/92, per l’anno 1999 notificata in data 3 gennaio 2012;

  7. cartella n. 294 2012 00002226 74 in materia di IRPEF per l’anno 2008 notificata in data 13 marzo 2012.

La parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs n. 546/92 non essendo state notificate la cartelle di pagamento quali atti presupposti alla comunicazione di ipoteca, anch’essa non notificata.

Ha eccepito, altresì, l’omessa notifica dei ruoli e delle intimazioni al pagamento entro un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento in violazione degli artt. 25, 50 e 77 del D.P.R. n. 602/73.

Ha chiesto, infine la sospensione dell’atto impugnato di cui all’art. 47, comma 3, del D.Lgs n. 546/92 per fumus boni iuris e periculum in mora

La parte ha allegato in copia al ricorso:

  1. la comunicazione di iscrizione ipotecaria;

  2. la ricevuta di spedizione del ricorso alla Serit Sicilia S.p.A. di Enna in data 13 settembre 2012;

  3. giurisprudenza.

La Serit Sicilia S.p.A. di Enna,assistita dall’avv. ***********, si è costituita in giudizio il giorno 8 novembre 2012 e con le proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto dell’invocata tutela cautelare per mancanza di prova del danno grave ed irreparabile.

Nel merito, ha chiesto di dichiarare infondati i motivi del ricorso e di dichiarare legittima la procedura di riscossione facendo osservare che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate a mani della ricorrente e di conseguenza anche la comunicazione di iscrizione ipotecaria era stata tempestivamente notificata nel rispetto dei termini di legge.

La parte resistente ha allegato in copia:

  1. il ricorso notificato con procura;

  2. la comunicazione di iscrizione ipotecaria ricevuto dalla parte ricorrente con raccomandata postale n. 14685778318-4.

  3. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2009 00011451 50 con relata di notifica consegnata personalmente alla ricorrente che ne ha depositato la firma;

  4. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2009 00041291 37 con relata di notifica consegnata personalmente alla contribuente che ne ha depositata la firma;

  5. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2010 00013802 59 con relata di notifica consegnata personalmente alla contribuente che ne ha depositata la firma;

  6. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2010 00041129 44 con relata di notifica consegnata personalmente alla contribuente che ne ha depositata la firma;

  7. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2011 00011742 28 con relata di notifica consegnata personalmente alla contribuente che ne ha depositata la firma;

  8. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2011 00063960 73 con relata di notifica consegnata personalmente alla contribuente che ne ha depositata la firma;

  9. l’estratto ruolo della cartella di pagamento n. 294 2012 00002226 74.

All’udienza camerale del 12 novembre 2012, dopo aver sentito l’avv. ************** per la parte ricorrente e l’avv. *************** con delega per la Serit Sicilia S.p.A., la Commissione ha rigettato la richiesta di sospensione dell’atto impugnato ed ha fissato l’udienza per il prosieguo.

In data 21 novembre 2012 il difensore della Serit Sicilia S.p.A. di Enna, l’avv. ***********, ha presentato la relata di notifica della cartella di pagamento n. 294 2012 00002226 74, non precedentemente allegata alle controdeduzioni

All’udienza del 17 dicembre 2012, avanti la Commissione sono comparsi l’avv. ************** per la parte ricorrente e il dott. ************** con delega per la Serit Sicilia S.p.A, che hanno insistito sulle proprie posizioni introdotte e contro dedotte.

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentitoli relatore, mette la sentenza.

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va accolto perché l’iscrizione ipotecaria, ritenuta irregolare per non essere stata preceduta dalla notifica dai titoli di supporto e dell’intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73, risulta portata a conoscenza del destinatario da una comunicazione incompleta e non notificata per costituire atto giuridicamente valido ed impugnabile.

La Commissione, preliminarmente, dichiara il difetto di giurisdizione per le iscrizioni a ruolo (spese di giudizio) non aventi carattere tributario e non rientranti nell’ambito dell’art. 2 del D.lgs. 546/92; mentre dichiara ammissibile il ricorso per la pluralità di atti impugnati (solo cartelle di pagamento) perché, nel caso in esame, emerge la connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 104 del c.p.c. in relazione all’art. 1 u.c. del d.lgs. 546/92 in deroga alle norme non previste dal processo tributario.

La Commissione rileva che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate presso il domicilio del ricorrente però alcuni tributi ( registro anni 2003 -2004-2005 irpef 1999) risultano prescritti, anche ai sensi dell’art. 2946 C.C., con la conseguenza che l’Amministrazione Finanziaria e/o L’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Agente della Riscossione non possono eseguire le azioni per il recupero del credito previste dal D.P.R. 602/73. L’avvenuta iscrizione ipotecaria legale sui beni immobili, pur essendo un atto di garanzia di cui agli art. 2808 e seguenti del C.C. che dà diritto di espropriare i diritti reali, non può essere eseguita sic et simpliciter senza un atto prodromico che compendia i titoli che supportano il credito e senza indicazione specifica dei beni stessi poiché, diversamente, vengono violate non solo le norme dettate dal DPR 602/73 , tra cui l’art. 50, ma anche quelle del codice di procedura civile di cui agli artt. 483 e seguenti.( C.T.R. Firenze n.11 del 1° feb. 2012- Palermo n. 81 del 21 maggio 2012 ecc.)

Nel caso in esame, sussistono i titoli costituiti dalle cartelle di pagamento, ma non sussiste, e neanche è stato notificato alla parte, il documento amministrativo, successivo all’intimazione di cui all’art. 50 del DPR 602/73 richiamato dal successivo art.77, per legittimare l’Agente della Riscossione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili.

La Commissione osserva che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è un atto atipico, complementare ed improprio degli atti prodromici, da ritenere regolarmente notificati, dell’Agente della Riscossione che lo legittimano a costituire la garanzia reale e legale di cui agli artt. 2808 e 2817 del C.C. a favore dello Stato e non a favore dello stesso, quale organo incaricato a riscuotere i tributi. Ne consegue che, per non violare i diritti della proprietà privata ex art. 42- 44 della Costituzione, l’Agente della Riscossione deve porre in essere degli atti prodromici previsti dalla legge e deve notificarli al destinatario nelle forme previste dal D.P.R. 602/73 e/o dal Codice di Procedura Civile per garantire allo stesso il diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

In materia tributaria, tenuto conto che ogni atto deve indicare il responsabile del procedimento, bisogna considerare che

  1. il debito erariale e/o verso enti dotati di potestà d’imperio deve essere preceduto da un regolare di accertamento e di liquidazione emesso nei modi e nei termini previsti da ogni singolo tributo ( IRPEF-IRES-IVA-IRAP-ICI ecc.) dall’ente impositore;

  2. il debito erariale e/o verso enti dotati di potestà d’imperio, dopo la liquidazione che lo quantifica, per essere certo, preciso ed esigibile deve essere richiesto con un apposito atto e/o deve essere iscritto a ruolo sempre nei modi e termini previsti in materia;

  3. il debito erariale e/o verso enti dotati di potestà d’imperio, dopo la richiesta e/o l’iscrizione a ruolo, deve essere reso noto e richiesto con la cartella di pagamento ex art. 25 del D.P.R. 602/72 da far notificare con apposita relata secondo le disposizioni dello stesso D.P.R. 602/73 e/o del Codice di Procedura Civile; la cartella di pagamento, regolarmente notificata ex art. 26 del D.P.R. 602/73 e divenuta definitiva, costituisce il titolo che ingiunge e intima al destinatario il pagamento;

  4. il debito erariale e/o verso enti dotati di potestà d’imperio, dopo la notifica della cartella di pagamento, per costituire il titolo amministrativo necessario all’iscrizione ipotecaria, deve essere notificato l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 del D.P.R. 602/72;

  5. L’iscrizione ipotecaria è ammissibile solo quando sono osservate le disposizioni dell’art. 76 – comma 2° – del D.P.R. 602/73 in relazione al valore del bene, determinato a norma dell’art. 52 – comma 4- del D.P.R. 131/1986, e alle passività;

  6. Il conservatore del Servizio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio dovrebbe verificare la regolarità degli atti prodromici per costituire ipoteca legale a favore dello Stato ex art. 2817 C.C. e non a favore dell’Agente (già concessionario) della riscossione dei tributi;

  7. L’espropriazione dei beni immobili con il pignoramento per procedere alla vendita, finalizzata al realizzo del credito erariale o dell’ente impositore, deve essere sempre resa nota con notifica di atti al destinatario debitore per garantire il diritto di difesa e la trasparenza;

 

Quanto esposto mette in evidenza che la semplice comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili ex art. 77 del D.P.R. 602/73 per essere un atto giuridicamente valido, deve essere completa di tutti gli elementi che hanno legittimato l’Agente della Riscossione ad iscrivere ipoteca legale ex art. 2817 del C.C. a favore dello Stato, mentre in effetti risulta eseguita a favore proprio. La regolare iscrizione ipotecaria,intesa nella completezza degli atti prodromici, consente all’agente della riscossione di poter procedere ex art. 78 e seguenti del D.P.R. 602/73 ad effettuare le operazioni di vendita e di realizzo.

La comunicazione impugnata presenta l’elenco delle cartelle di pagamento con il numero di emissione, la data di notifica delle stesse cartelle, l’ente impositore, il numero di ruolo l’importo dell’imposta e gli accessori e nient’altro,per cui si deduce che la stessa è un atto irregolare, improprio e incompleto per essere oggetto di approfondito contenzioso finalizzato a verificare la giuridicità della stessa ed ad appurare la legittimità e la fondatezza dell’iscrizione ipotecaria. Niente di quanto esposto e previsto dalle norme in materia tributaria risulta nella comunicazione, non notificata con regolare relata nel proprio contesto, ma solo recapitata a mezzo posta al destinatario, il quale, volendo prendere atto del contenuto, ha il diritto di porre in discussione tutti gli atti prodromici non regolarmente correlati alla iscrizione ipotecaria legale ex art. 77 del D.P.R. 602/73, considerato che la stessa iscrizione viene resa pubblica e portata a conoscenza dei terzi ai fini dell’eventuale opponibilità.

Ne consegue che per le evidenti mancanze nel contenuto della comunicazione, l’iscrizione ipotecaria, eseguita a fronte dei debiti tributari, risulta illegittima ed infondata e pertanto il ricorso va accolto per l’irregolare costituzione della garanzia reale legale.

L’incertezza della natura giuridica della comunicazione è alquanto evidente perché, se va considerata di carattere amministrativo, non è oggetto di impugnazione nell’ambito dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92; al contrario,se è un atto impositivo derivato o di un atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie, può essere oggetto di contenzioso. In difetto di una precisa configurazione giuridica dell’atto stesso, si deduce che, dal contenuto della comunicazione, l’agente della riscossione avverte che la stessa può essere impugnata avanti la competente Commissione Tributaria e, pertanto, la notificazione rappresenta lo strumento non surrogabile e non sostituibile per la “conoscenza legale” del tutto diversa dalla “conoscenza effettiva”; quest’ultima successiva al fatto ed all’atto posto in essere. La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sembrerebbe un atto riepilogativo regolarizzante degli atti prodromici, però, nell’ordinamento giuridico italiano, ogni atto è di per sé autonomo anche se consequenziale a un precedente rapporto e/o atto. Ne consegue che va accolta l’eccezione sulla omessa notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, considerandolo atto rientrante nell’ambito delle disposizioni dell’art. 19 – comma 1° punto i) – del D.Lgs. 546/92.-

Nel merito, l’iscrizione ipotecaria, ex art. 77 del dpr 602/73, relativo ad atti pregressi con notifiche dal 2009 al 2010 per imposte degli anni 1999-2003-2004-2005, così come specificati nella comunicazione, risulta illegittima perché, ai sensi dell’art. 50 -comma 2°- del dpr 602/73, non risulta emesso e notificato l’avviso di intimazione. Infatti detto avviso di intimazione consente al debitore del tributo di verificare gli atti prodromici e le cartelle di pagamento al fine di valutare l’eventuale decadenza e prescrizione anche nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 2946 c.c. ed in relazione agli avvisi di accertamento.

L’omessa notifica dell’avviso di intimazione, nei modi e termini previsti dalla norme in materia, pone in essere una iscrizione ipotecaria illegittima.

In conclusione, il ricorso va accolto con l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73 perchè non preceduto dall’avviso di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73; mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione per le iscrizioni a ruolo (spese di giudizio) non aventi carattere tributario e non rientranti nell’ambito dell’art. 19 del D. Lgs. 546/92 esposte nella comunicazione impugnata.

Per la peculiarità della controversia e per la notifica delle cartelle di pagamento alla ricorrente, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione ipotecaria limitatamente ai ruoli emessi dall’Amministrazione Finanziaria; Ordina all’Agente della Riscossione di cancellare a sua cura e spese detta formalità ipotecaria. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per le iscrizioni di carattere non tributario.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 7 gennaio 2013

IL PRESIDENTE RELATORE

Redazione