Sanzioni amministrative: opposizione all’esecuzione (Cass. n. 20295/2012)

Redazione 20/11/12
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Svolgimento del processo

P.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 5.12.2005 che, qualificata l’opposizione proposta quale opposizione alla cartella esattoriale notificatale il 21.7.2005 per violazioni al codice della strada, ha rigettato la domanda per tardività. Resiste con controricorso il Comune di Roma.

 

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che al ricorso non si applicano le norme di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, in particolare l’art. 366-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento pubblicato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Ancora, in via preliminare, deve escludersi la rilevanza della sostenuta irritualità della notificazione del controricorso, da parte del Comune di Roma, per essere stato questo notificato al difensore della controparte nel precedente giudizio di merito, e non all’attuale difensore nel giudizio di cassazione. Infatti, a parte che nella relata di notifica del controricorso si da atto della notificazione a mezzo lettera raccomandata dello stesso “alla *********** elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. L. M.sito in Roma, Via (omissis)” – difensore della ricorrente nel giudizio di cassazione – ragion per cui l’indicazione, nella ricevuta della raccomandata, del precedente difensore e del suo indirizzo pare piuttosto un semplice errore materiale, sta di fatto che la controparte, con il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui si contestano, sia l’indicato vizio di notificazione, sia le ragioni del controricorso, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dello stesso, con la salvaguardia totale del suo diritto di difesa; finalità cui mira la relativa normativa. Ne deriva che la procura rilasciata a margine del controricorso è pienamente ammissibile e che i precedenti indicati dalla ricorrente nella memoria non sono pertinenti rispetto al caso in questione.
Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 615 c.p.c. – violazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto – omessa motivazione su punti controversi della vicenda.
Il motivo è fondato.
È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all’avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all’opposizione di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c, ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
L’opposizione all’esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all’opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 (v. per tutte Cass. 22.10.2010 n. 21793; v. anche Cass. 17.11.2009 n. 24215).
Ora, la sentenza impugnata, nella parte espositiva, da atto che l’attuale ricorrente propose opposizione all’esecuzione, convenendo il Comune di Roma, avverso la cartella esattoriale notificata il 21.7.2005 “con la quale veniva richiesta la somma di Euro 481,54 per violazioni al Codice della Strada commesse in data 23 gennaio 1996, 16 aprile 1996, 8 maggio 1996 / e 10 settembre 1996?.
Si rileva ulteriormente che ” dalla cartella…non risultano notificati entro il termine previsto dall’art. 201 del D.Lgs. n. 285/92 i relativi verbali e poiché alla data di ricezione del provvedimento (in oggetto) erano trascorsi più di cinque anni dalle avvenute trasgressioni, l’attrice nei propri scritti difensivi eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di Euro 481,54 ai sensi dell’art. 28 della L. n. 689/81, da parte del convenuto, in quanto “medio tempore” nessun atto interruttivo le veniva inviato”.
È, quindi, di tutta evidenza, che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace che ha ritenuto trattarsi di opposizione a cartella esattoriale con l’applicazione degli artt. 22 e segg. L. n. 689 del 1981 e con la conseguente tardività dell’opposizione proposta – l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente era, invece, da qualificarsi quale opposizione all’esecuzione, finalizzata a far valere il fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, della maturata prescrizione.
Di qui l’erroneità della ritenuta tardività della sua proposizione.
Il ricorso è, quindi, accolto, la sentenza è cassata, e la causa rinviata al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Redazione