Rimborsabile la spesa per la sostituzione della caldaia che perde, a condizione che i comproprietari siano stato interpellati (Cass. n. 20652/2013)

Redazione 09/09/13
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Svolgimento del processo

1.- S.R. , comproprietario al 50% del fabbricato sito in Via (omissis), citava in giudizio R.C. (nudo proprietario dell’altro 50%) per sentirlo condannare al pagamento della quota del di lire 2.197.930 relativa alla spesa che aveva sostenuto per la sostituzione della vecchia cisterna del gasolio dopo avergli inutilmente sottoposto due preventivi di spesa.
Il pretore di Verona accoglieva la domanda, che era confermata dal tribunale in sede di appello.
Tale decisione era cassata dalla S.C. (sentenza n. 13554/03) che ne dichiarava la nullità per omissione dell’esposizione dei fatti di causa.
Riassunto il giudizio di rinvio dall’attore, con sentenza dep. il 14 ottobre 2009, la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello proposto dal R. confermando la decisione di primo grado.
Dopo avere escluso che nella specie si vertesse in materia di condominio, i Giudici, nel ritenere che le spese sostenute dall’attore erano necessarie alla conservazione della cosa comune e che il medesimo aveva interpellato in precedenza il comproprietario, accertavano che : tali esborsi si riferivano alla sostituzione della caldaia, risultata forata con fuoruscita dell’olio combustibile; la soluzione adottata era conveniente da un punto di vista economico; non era stato neppure contestato quanto accertato dal primo Giudice circa l’avvenuta sottoposizione dei preventivi al convenuto con invito a esprimere la sua valutazione. Peraltro, ad abundantiam, la sentenza affermava che, nell’ipotesi in cui si fosse voluto ritenere l’esistenza di un condominio, l’esborso aveva carattere urgente.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo, dopo avere evidenziato la scarsa attenzione mostrata dai Giudici laddove nella esposizione si faceva riferimento ali richiesta di esso R. di inammissibilità o rigetto dell’appello da lui stesso proposto, deduce l’errore della decisione impugnata laddove aveva ritenuto che fra le spese di conservazione della cosa comune rientravano quelle relativa alla sostituzione della cisterna con l’acquisto di una nuova, non potendo nel concetto di conservazione farsi rientrare anche la sostituzione di elementi accessori ma dotati di una propria autonomia, come l’impianto di riscaldamento. Evidenzia che la cisterna era ormai inservibile. Peraltro, la cisterna non era necessaria alla conservazione ma al funzionamento e quindi al godimento dell’impianto.
L’attore avrebbe dovuto agire ai sensi dell’art. 1105 co civ..
Il ricorrente, quanto ai preventivi sottopostigli, aveva diffidato la controparte a compiere alcun atto senza il suo consenso.
2.- Il motivo è infondato.
Occorre qui chiarire che l’art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità (Cass. 253/2013). Al riguardo vanno annoverati quegli interventi che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno: tali opere possono consistere anche nella sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come è evidentemente nel caso degli esborsi sostenuti dal ricorrente per sostituire parti inservibili dell’impianto di riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare.
L’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso.
di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l’onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori.
Correttamente la sentenza ha accertato che il S. aveva sottoposto i preventivi al comproprietario il quale era rimasto del tutto inattivo, come è confermato dalla opposizione alla quale il medesimo ha fatto riferimento. La mancata prestazione del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l’inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie.
3 – Il secondo motivo denuncia nella liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione la violazione degli importi massimi previsti dalle tariffe forensi vigenti, facendo presente che, tenuto conto delle varie voci, il totale degli onorari era compreso fra 333,87 (minimo) e 713,51 (massimo).
4. Il motivo è fondato.
Effettivamente, nel liquidare gli onorari relativi al giudizio di cassazione di cui alla sentenza n.13554/03 nella misura di Euro 1.150,00 (oltre agli esborsi pari a Euro 50,00), la sentenza ha determinato l’importo in misura eccessiva rispetto a quella massima di Euro 713,51, prevista dalle tariffe al momento vigenti, che deve invece ritenersi dovuto.
Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla liquidazione degli onorari nella parte eccedente l’importo dovuto di Euro 713,51.
In considerazione del marginale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente alla liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione di cui alla sentenza n.13554/03 per l’importo eccedente quello di Euro 713,51.
Compensa le spese della presente fase.

Redazione