Ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p. (Cass. pen. n. 37505/2011)

Redazione 17/10/11
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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2010, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione – in parziale accoglimento del ricorso proposto da C.L. avverso la sentenza di condanna pronunciata il 10 giugno 2009 dalla Corte di appello di Firenze – hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi G e H perche’ estinti per prescrizione, eliminando le relative pene, e rigettato il ricorso nel resto, confermando cosi’ la condanna in relazione all’imputazione di cui al capo N della rubrica (reato di cui agli artt. 56 e 334 c.p. per tentata sottrazione, mediante cessione, di quote sociali sottoposte a sequestro preventivo).
2. Contro la predetta decisione il C.ha proposto, ex art. 625 bis c.p.p., tempestivo ricorso straordinario, deducendo un duplice errore di fatto commesso dalle Sezioni Unite in punto di ricognizione dei presupposti fattuali per la determinazione del termine di prescrizione del reato di cui al capo N.
Assume il ricorrente che la decisione impugnata e’ viziata da:
a) errata lettura dei verbali di udienza del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Firenze, da cui e’ derivata la considerazione di una data di udienza inesistente (23 aprile 2005) e il conseguente errore di calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato sopra indicato;
b) errata lettura del verbale di udienza davanti alla Corte di appello di Firenze (12 marzo 2009), da cui e’ derivata la determinazione inesatta del calcolo dei termini di sospensione del corso della prescrizione relativo al suddetto reato.
3. Il Primo Presidente, con decreto in data 8 giugno 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, in composizione del tutto diversa da quella che ha pronunciato la sentenza del 30 settembre 2010, e ha fissato per la trattazione l’odierna udienza.

Considerato in diritto

1. Va innanzitutto ricordato che e’ consolidato orientamento di questa Corte, sui limiti della cognizione del giudice di legittimita’ in materia di ricorso ex art. 625 bis c.p.p., quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16103 del 27/03/2002, ******, Rv. 221280, secondo cui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimita’ e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volonta’, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Tale indirizzo va confermato, assieme alla precisazione che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non e’ configurabile un errore di fatto, bensi’ di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario.
2. Nel solco tracciato dalla predetta pronuncia, si sono delineati, con specifico riferimento all’errore di percezione rifluente sull’accertamento della prescrizione, due orientamenti, il primo dei quali, piu’ restrittivo, nega che la mancata rilevazione della prescrizione del reato in sede di legittimita’ sia riconducibile alla nozione di errore di fatto accolta dall’art. 625 bis c.p.p., escludendo di conseguenza l’utilizzabilita’ del rimedio straordinario allo scopo di far dichiarare l’estinzione del reato (Sez. 6, n. 10781 del 24/02/2009, *******, Rv. 243668). In questa pronuncia si e’ sottolineato che l’individuazione del momento di consumazione del reato e la verifica dell’esistenza o meno di cause d’interruzione ovvero di sospensione della prescrizione sono attivita’ a contenuto valutativo, che richiedono un apprezzamento anche discrezionale suscettibile di previo contraddittorio e, come tale, diverso dal mero controllo formale d’immediata e indiscutibile evidenza. In definitiva, il tema dell’intervenuta o meno prescrizione del reato per cui si procede e’ argomento, o punto della decisione, oggetto di valutazione e giudizio, e la sua mancata trattazione nel processo in Cassazione non e’ di regola riconducibile all’errore di fatto, tantomeno all’errore materiale, di cui all’art. 625 bis c.p.p. (nello stesso senso Sez. 1, n. 41237 del 28/10/2008, *******, Rv. 242416 e, piu’ recentemente, Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2011, *******, Rv. 249562).
3. Le Sezioni Unite ritengono di far proprio un diverso filone giurisprudenziale, il quale, piu’ aderente all’impostazione generale delineata con la sentenza ******, non esclude in radice la configurabilita’ e la rilevanza dell’errore di fatto sulla prescrizione, purche’ la statuizione sul punto sia l’effetto esclusivo di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volonta’, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell’errore. Va invece ribadita l’inammissibilita’ del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. 3, n. 15683 dell’11/03/2010, ********, Rv. 246963; Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, *********, Rv. 248712; Sez. 1, n. 41918 del 07/10/2009, Lako, Rv. 245058).
4. Il ricorso in esame offre la riprova della validita’ di questo indirizzo.
Il ricorrente denuncia l’errore di fatto nella lettura di alcuni atti inerenti ai periodi di sospensione, con riferimento al reato di cui agli artt. 81 e 334 c.p.. Quest’ultimo, consumato il 25 giugno 2002 e astrattamente prescrivibile alla data del 25 dicembre 2009, fu ritenuto non prescritto nella sentenza delle Sezioni Unite impugnata, per la sussistenza di periodi di sospensione per complessivi 403 giorni.
5. Il ricorrente contesta due di tali periodi, per complessivi 150 giorni, e determina il periodo complessivo di sospensione in 253 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 7 settembre 2010. I periodi contestati sono quello dal 23 aprile al 22 giugno 2005, per complessivi giorni 61, relativo al giudizio di primo grado, e quello dal 12 marzo al 10 giugno 2009, per complessivi
89 giorni, relativo al giudizio di appello.
6. In effetti, per il primo periodo, emerge un indubbio errore di percezione, una vera e propria “svista” da parte delle Sezioni Unite, avendo esse ritenuto essersi svolta un’Inesistente udienza il 23 aprile 2005: conclusione incontestabilmente emergente dalla lettura dei verbali del processo dinanzi al Tribunale, da cui risulta che all’udienza del 12 aprile 2005, che si svolse regolarmente, vi fu un rinvio non gia’ al 23 aprile, bensi’ al 23 giugno 2005 e, in quest’udienza, un ulteriore un rinvio al 23 novembre 2005.
Mentre e’ pacificamente computabile come sospensione il periodo intercorrente tra queste due udienze, fondatamente il ricorrente evidenzia l’errore della Corte nel computare anche quello intercorrente tra il 23 aprile e il 22 giugno (61 gg.). E che tale errore prescinda da ogni valutazione giuridica o di fatto e sia il frutto di una mera svista e’ di lampante costatazione.
7. A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne il periodo di sospensione dal 12 marzo 2009 al 10 giugno 2009, relativo al procedimento di secondo grado.
Dal verbale del 12 marzo 2009 risulta che il C. fu assistito dall’avvocato ******* e dall’avv. ***********, quale sostituto processuale dell’avv. ******, che aveva fatto pervenire “richiesta di posticipare il proprio intervento difensivo ad altra udienza essendo (…) impegnato in altro processo”, fornendo documentazione del concomitante impegno. L’udienza prosegui’ con la raccolta delle conclusioni del pubblico ministero e del rappresentante di una parte civile e venne poi rinviata al 10 giugno 2009 per le conclusioni del rappresentante di un’altra parte civile e dei difensori del C., tra cui l’avvocato ******.
Nella sentenza impugnata, il periodo dal 12 marzo al 10 giugno fu ritenuto periodo di sospensione, in quanto si considero’ che il rinvio del 12 marzo fu determinato da concomitante impegno di uno dei difensori del C..
Trattasi di una questione che inevitabilmente implica una valutazione di un fatto processuale, di per se’ incompatibile con la nozione di errore di fatto normativamente accolta, come tutte quelle, ben evidenziate dalla citata sentenza *********, relative alla qualificazione del rinvio ai fini dell’applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione, all’apprezzamento in ordine all’addebitabilita’ del rinvio alla parte privata, alla qualificazione della causa di rinvio ai fini dell’applicazione o meno del termine di sospensione.
Nel caso in esame, la conclusione cui e’ pervenuto il giudice di legittimita’ con la sentenza impugnata costituisce l’esito dell’apprezzamento di quanto emerge dal verbale d’udienza del giudizio d’appello, aperto alle ore 10,12 e chiuso alle ore 11, udienza in cui risultano essere stati presenti tutti i protagonisti che avrebbero dovuto prendere la parola, ad eccezione del solo avv. ******, cioe’ di colui che aveva richiesto il rinvio dell’udienza pur avendo nominato un suo sostituto processuale.
Trattasi di una conclusione che, quale che sia la sua opinabilita’, e’ frutto di un processo valutativo nella lettura del verbale e non costituisce l’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p., il quale consiste, come si e’ innanzi precisato, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso.
Anche a voler concedere che la decisione di escludere la ricorrenza dell’applicabilita’ dell’art. 129 c.p.p., comma 1 sia stata erronea, dalla lettura della sentenza impugnata e del verbale dell’udienza sopra indicata emerge che essa fu l’esito non gia’ di una fuorviata rappresentazione percettiva, bensi’ di una valutazione, che puo’ integrare in ipotesi errore di diritto, ma non errore di fatto rimediabile con il mezzo straordinario introdotto dall’art. 625 bis c.p.p..
8. Da tali considerazioni deriva che, dai periodi di sospensione calcolati nella sentenza impugnata, vanno sottratti soltanto i sessantuno giorni che si riferiscono al processo di primo grado, mentre non possono detrarsi i giorni intercorrenti tra le udienze del 12 marzo e del 10 giugno 2009, svoltesi nel procedimento d’appello.
Ne consegue che il reato, alla data del 30 settembre 2009, non era prescritto.
9. Il ricorso e’, dunque, infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2010, le Sezioni Unite penali
della Corte di Cassazione - in parziale accoglimento del ricorso
proposto da C.L. avverso la sentenza di condanna
pronunciata il 10 giugno 2009 dalla Corte di appello di Firenze -
hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai
reati di cui ai capi G e H perche' estinti per prescrizione,
eliminando le relative pene, e rigettato il ricorso nel resto,
confermando cosi' la condanna in relazione all'imputazione di cui al
capo N della rubrica (reato di cui agli artt. 56 e 334 c.p. per
tentata sottrazione, mediante cessione, di quote sociali sottoposte a
sequestro preventivo).
2. Contro la predetta decisione il C.ha proposto, ex art. 625
bis c.p.p., tempestivo ricorso straordinario, deducendo un duplice
errore di fatto commesso dalle Sezioni Unite in punto di ricognizione
dei presupposti fattuali per la determinazione del termine di
prescrizione del reato di cui al capo N.
Assume il ricorrente che la decisione impugnata e' viziata da:
a) errata lettura dei verbali di udienza del giudizio di primo grado
davanti al Tribunale di Firenze, da cui e' derivata la considerazione
di una data di udienza inesistente (23 aprile 2005) e il conseguente
errore di calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del
reato sopra indicato;
b) errata lettura del verbale di udienza davanti alla Corte di
appello di Firenze (12 marzo 2009), da cui e' derivata la
determinazione inesatta del calcolo dei termini di sospensione del
corso della prescrizione relativo al suddetto reato.
3. Il Primo Presidente, con decreto in data 8 giugno 2011, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, in composizione del tutto
diversa da quella che ha pronunciato la sentenza del 30 settembre
2010, e ha fissato per la trattazione l'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va innanzitutto ricordato che e' consolidato orientamento di
questa Corte, sui limiti della cognizione del giudice di legittimita'
in materia di ricorso ex art. 625 bis c.p.p., quanto affermato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 16103 del 27/03/2002, ******, Rv.
221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di
legittimita' e oggetto del ricorso straordinario consiste in un
errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la
Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al
giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo
formativo della volonta', viziato dall'inesatta percezione delle
risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da
quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Tale indirizzo va confermato, assieme alla precisazione che qualora
la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una
fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque
contenuto valutativo, non e' configurabile un errore di fatto, bensi'
di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio
straordinario.
2. Nel solco tracciato dalla predetta pronuncia, si sono delineati,
con specifico riferimento all'errore di percezione rifluente
sull'accertamento della prescrizione, due orientamenti, il primo dei
quali, piu' restrittivo, nega che la mancata rilevazione della
prescrizione del reato in sede di legittimita' sia riconducibile alla
nozione di errore di fatto accolta dall'art. 625 bis c.p.p.,
escludendo di conseguenza l'utilizzabilita' del rimedio straordinario
allo scopo di far dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 6, n. 10781
del 24/02/2009, *******, Rv. 243668). In questa pronuncia si e'
sottolineato che l'individuazione del momento di consumazione del
reato e la verifica dell'esistenza o meno di cause d'interruzione
ovvero di sospensione della prescrizione sono attivita' a contenuto
valutativo, che richiedono un apprezzamento anche discrezionale
suscettibile di previo contraddittorio e, come tale, diverso dal mero
controllo formale d'immediata e indiscutibile evidenza. In
definitiva, il tema dell'intervenuta o meno prescrizione del reato
per cui si procede e' argomento, o punto della decisione, oggetto di
valutazione e giudizio, e la sua mancata trattazione nel processo in
Cassazione non e' di regola riconducibile all'errore di fatto,
tantomeno all'errore materiale, di cui all'art. 625 bis c.p.p. (nello
stesso senso Sez. 1, n. 41237 del 28/10/2008, *******, Rv. 242416 e,
piu' recentemente, Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2011, *******, Rv.
249562).
3. Le Sezioni Unite ritengono di far proprio un diverso filone
giurisprudenziale, il quale, piu' aderente all'impostazione generale
delineata con la sentenza ******, non esclude in radice la
configurabilita' e la rilevanza dell'errore di fatto sulla
prescrizione, purche' la statuizione sul punto sia l'effetto
esclusivo di un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco, in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura
degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza
esercitata sul processo formativo della volonta', viziato
dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia
condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata
in mancanza dell'errore. Va invece ribadita l'inammissibilita' del
ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., tutte le volte che il
preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di
apprezzamento di fatto (Sez. 3, n. 15683 dell'11/03/2010, ********,
Rv. 246963; Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, *********, Rv. 248712;
Sez. 1, n. 41918 del 07/10/2009, Lako, Rv. 245058).
4. Il ricorso in esame offre la riprova della validita' di questo
indirizzo.
Il ricorrente denuncia l'errore di fatto nella lettura di alcuni atti
inerenti ai periodi di sospensione, con riferimento al reato di cui
agli artt. 81 e 334 c.p.. Quest'ultimo, consumato il 25 giugno 2002 e
astrattamente prescrivibile alla data del 25 dicembre 2009, fu
ritenuto non prescritto nella sentenza delle Sezioni Unite impugnata,
per la sussistenza di periodi di sospensione per complessivi 403
giorni.
5. Il ricorrente contesta due di tali periodi, per complessivi 150
giorni, e determina il periodo complessivo di sospensione in 253
giorni, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del
7 settembre 2010. I periodi contestati sono quello dal 23 aprile al
22 giugno 2005, per complessivi giorni 61, relativo al giudizio di
primo grado, e quello dal 12 marzo al 10 giugno 2009, per complessivi
89 giorni, relativo al giudizio di appello.
6. In effetti, per il primo periodo, emerge un indubbio errore di
percezione, una vera e propria "svista" da parte delle Sezioni Unite,
avendo esse ritenuto essersi svolta un'Inesistente udienza il 23
aprile 2005: conclusione incontestabilmente emergente dalla lettura
dei verbali del processo dinanzi al Tribunale, da cui risulta che
all'udienza del 12 aprile 2005, che si svolse regolarmente, vi fu un
rinvio non gia' al 23 aprile, bensi' al 23 giugno 2005 e, in
quest'udienza, un ulteriore un rinvio al 23 novembre 2005.
Mentre e' pacificamente computabile come sospensione il periodo
intercorrente tra queste due udienze, fondatamente il ricorrente
evidenzia l'errore della Corte nel computare anche quello
intercorrente tra il 23 aprile e il 22 giugno (61 gg.). E che tale
errore prescinda da ogni valutazione giuridica o di fatto e sia il
frutto di una mera svista e' di lampante costatazione.
7. A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne il
periodo di sospensione dal 12 marzo 2009 al 10 giugno 2009, relativo
al procedimento di secondo grado.
Dal verbale del 12 marzo 2009 risulta che il C. fu assistito
dall'avvocato ******* e dall'avv. ***********, quale sostituto
processuale dell'avv. ******, che aveva fatto pervenire "richiesta di
posticipare il proprio intervento difensivo ad altra udienza essendo
(...) impegnato in altro processo", fornendo documentazione del
concomitante impegno. L'udienza prosegui' con la raccolta delle
conclusioni del pubblico ministero e del rappresentante di una parte
civile e venne poi rinviata al 10 giugno 2009 per le conclusioni del
rappresentante di un'altra parte civile e dei difensori del
C., tra cui l'avvocato ******.
Nella sentenza impugnata, il periodo dal 12 marzo al 10 giugno fu
ritenuto periodo di sospensione, in quanto si considero' che il
rinvio del 12 marzo fu determinato da concomitante impegno di uno dei
difensori del C..
Trattasi di una questione che inevitabilmente implica una valutazione
di un fatto processuale, di per se' incompatibile con la nozione di
errore di fatto normativamente accolta, come tutte quelle, ben
evidenziate dalla citata sentenza *********, relative alla
qualificazione del rinvio ai fini dell'applicazione della disciplina
della sospensione del corso della prescrizione, all'apprezzamento in
ordine all'addebitabilita' del rinvio alla parte privata, alla
qualificazione della causa di rinvio ai fini dell'applicazione o meno
del termine di sospensione.
Nel caso in esame, la conclusione cui e' pervenuto il giudice di
legittimita' con la sentenza impugnata costituisce l'esito
dell'apprezzamento di quanto emerge dal verbale d'udienza del
giudizio d'appello, aperto alle ore 10,12 e chiuso alle ore 11,
udienza in cui risultano essere stati presenti tutti i protagonisti
che avrebbero dovuto prendere la parola, ad eccezione del solo avv.
******, cioe' di colui che aveva richiesto il rinvio dell'udienza pur
avendo nominato un suo sostituto processuale.
Trattasi di una conclusione che, quale che sia la sua opinabilita',
e' frutto di un processo valutativo nella lettura del verbale e non
costituisce l'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario
di cui all'art. 625 bis c.p.p., il quale consiste, come si e' innanzi
precisato, in un errore percettivo causato da una svista o da un
equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura
degli atti interni al giudizio stesso.
Anche a voler concedere che la decisione di escludere la ricorrenza
dell'applicabilita' dell'art. 129 c.p.p., comma 1 sia stata erronea,
dalla lettura della sentenza impugnata e del verbale dell'udienza
sopra indicata emerge che essa fu l'esito non gia' di una fuorviata
rappresentazione percettiva, bensi' di una valutazione, che puo'
integrare in ipotesi errore di diritto, ma non errore di fatto
rimediabile con il mezzo straordinario introdotto dall'art. 625 bis
c.p.p..
8. Da tali considerazioni deriva che, dai periodi di sospensione
calcolati nella sentenza impugnata, vanno sottratti soltanto i
sessantuno giorni che si riferiscono al processo di primo grado,
mentre non possono detrarsi i giorni intercorrenti tra le udienze del
12 marzo e del 10 giugno 2009, svoltesi nel procedimento d'appello.
Ne consegue che il reato, alla data del 30 settembre 2009, non era
prescritto.
9. Il ricorso e', dunque, infondato e va rigettato, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Redazione