Regolamento di competenza (Cass. n. 1540/2012)

Redazione 02/02/12
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Svolgimento del processo quanto segue:

p. 1. D.R. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro G.G. e la s.p.a. Ina Assitalia (quale incorporante la s.p.a. Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia) avverso la sentenza del 24 gennaio 2011, con la quale il Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Torre Annunziata sulla controversia introdotta da essa ricorrente nel febbraio 2005 nei confronti degli intimati, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso in Pompei nel luglio del 2002, allorchè era stata investita dall’autovettura di proprietà del G. ed assicurata per la r.c.a. presso l’Assitalia. p. 2. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito esse sono state notificate alle parti ed è stata fissata l’adunanza della Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

quanto segue:

p. 1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, rilevando genericamente che l’eccezione di incompetenza territoriale proposta nel giudizio di merito dal G., che si era costituito, era incompleta. p. 2. L’assunto del Pubblico Ministero, espresso sulla falsariga del motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, è fondato sulla base delle seguenti considerazioni.

Nella comparsa di risposta nel giudizio di merito il G. nel formulare l’eccezione di incompetenza territoriale tanto con riferimento alla sua evocazione in giudizio, quanto con riguardo a quella della società assicuratrice, contestò la competenza quanto alla prima relativamente al foro generale soltanto sotto il profilo della residenza e non anche del domicilio, come invece asserisce genericamente la sentenza impugnata, dove, dopo che alla pagina quattro nella penultima proposizione si è detta ammissibile l’eccezione perchè “ritualmente formulata in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento della competenza, tutti analiticamente contestati dal convenuto”, nella pagina seguente al secondo rigo è scritto (con altrettanta genericità) che “il convenuto G.G. risiede e domicilia in (OMISSIS)”.

In effetti, come emerge dalla lettura della comparsa di costituzione, della quale parte ricorrente ha fornito l’indicazione specifica, riproducendone il contenuto deduttivo dell’eccezione di incompetenza ed indicandola come prodotta in questa sede (ed anche producendola agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il G. dedusse, quanto al foro generale dell’art. 18 c.p.c., che “la competenza territoriale del Tribunale di Napoli non sussiste in base all’art. 18 c.p.c., comma 1, in quanto il comparente risiede in (OMISSIS)”. In tal modo il medesimo omise la contestazione della sussistenza nel circondario del tribunale adito del suo domicilio.

Tanto bastò a rendere priva di completezza l’eccezione riguardo alla domanda nei suoi riguardi, onde infondatamente il Tribunale ha declinato la competenza.

E’ infatti, principio consolidato di questa Corte che “In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 cod. proc. civ., n. 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi il comma 2, secondo inciso, dell’art. 38 cod. proc. civ., esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti” (Cass. (ord.) n. 24277 del 2007; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 25891 del 2010; (ord.) n. 13202 del 2011; (ord.) n. 17020 del 2011, fra tante).

E’ da rilevare che la mancanza di contestazione del foro del domicilio, tenuto conto del criterio di radicazione della competenza che operava in relazione al cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c., rende superfluo soffermarsi sull’ulteriore incompletezza dell’eccezione, pure dedotta dalla ricorrente, quanto alla contestazione del foro dello stabilimento di cui all’art. 19 c.p.c., in relazione alla società assicuratrice ed in particolare esime dal prendere posizione su una circostanza che rilevasi dalla comparsa di risposta, cioè che il G. aveva dedotto una contestazione della ritualità della notificazione della citazione alla società de qua, adducendo che la stessa non aveva sede autorizzata a stare in giudizio a Napoli. Si vuoi dire, cioè che è irrilevante domandarsi se tale contestazione, pur svolta ad altro effetto, poteva integrare contestazione – implicita – del foro dello stabilimento di cui all’art. 19 c.p.c. (sulla necessità di una contestazione esplicita ai fini dell’eccezione di incompetenza territoriale vedi, comunque, la cit. Cass. n. 17020 del 2011).

E’, in fine da precisare che, se, in relazione all’affermazione della sentenza circa la completezza della contestazione, si volesse ravvisare nella doglianza proposta dalla ricorrente (il cui oggetto, comunque, questa Corte avrebbe potuto e dovuto esaminare d’ufficio, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza) il profilo di un errore revocatorio, verrebbe in rilievo il principio di diritto secondo cui “Il regolamento di competenza va inteso come mezzo ordinario di impugnazione autonomo rispetto alla revocazione e al ricorso per Cassazione; pertanto il giudice di legittimità quando opera come corte regolatrice è tenuto in ogni caso a individuare il giudice competente, anche per motivi di litispendenza o di continenza, indipendentemente dalla natura degli errori denunciati.

Ne consegue che le sentenze che pronunciano solo sulla competenza, anche se viziate da errore di fatto revocatorio, soggiacciono all’esclusivo – rimedio del regolamento necessario di competenza, e non alla – revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., n. 3, non essendo ipotizzarle una pronuncia sulla sola competenza emessa in sede di revocazione da un giudice equiordinato e suscettibile a sua volta di impugnazione con regolamento necessario di competenza” (Cass. n. 11867 del 1997). p. 3. E’, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

Il termine per la riassunzione per la parte costituita è di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente, mentre questo stesso termine per le parti non costituite decorrerà dalla pubblicazione della presente (Cass., (ord.) n. 6823 del 2010).

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico del solo G., che nel giudizio di merito aveva proposto in modo incompleto l’eccezione di incompetenza.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Napoli termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente per la ricorrente e di mesi tre dal deposito per le parti intimate. Condanna il G. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Redazione