Reati in danno di extracomunitari: scatta l’aggravante del fine di discriminazione razziale anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali (Cass. pen. n. 16328/2012)

Redazione 03/05/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di F. A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, sez. minori, del 3.5.2011, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale per i minorenni il 16.11.2010, per tre episodi di rapina consumata (capo a) o tentata (capi c) ed f), e connessi reati di lesioni personali volontarie (capi b) d) e g), ai danni di altrettanti cittadini extracomunitari, aggravati fra l’altro dal fini di discriminazione razziale, e per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo e), ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ritenuto che con l’unico motivo la difesa denuncia l’insufficienza e illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta aggravante del fine di discriminazione razziale;

ritenuto che il ricorso è infondato;

ritenuto infatti che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza dell’aggravante in questione, anche in assenza di esplicite manifestazioni “verbali” di razzismo, dalle ripetute aggressioni consumate dal ricorrente e dai suoi complici in un ristrettissimo contesto spazio-temporale, ai danni di tre cittadini stranieri della medesima razza agevolmente riconoscibili come cittadini extracomunitari in ragione di indiscutibili evidenze etniche, costretti a subire atti di microcriminalità caratterizzati da violenze gratuite in effetti significative di un atteggiamento spregiativo eccedente il fine patrimoniale;

ritenuto quindi che condivisibilmente la Corte di merito ha affermato l’ascrivibilità al ricorrente, a titolo di concorso, anche delle violenze e delle minacce materialmente poste in essere dai suoi complici; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato;

ritenuto che trattandosi di imputato minorenne all’epoca dei fatti deve essere disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza e non va pronunciata condanna alle spese nè applicata la sanzione aggiuntiva normalmente correlata all’inammissibilità del ricorso;

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Redazione