Quanto scritto sul frontespizio della polizza provvisoria vale solo per la determinazione del premio (Cons. di Stato N. 06340/2011)

Lazzini Sonia 22/01/12
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La durata della polizza provvisoria deve essere individuata mediante la lettura coordinata di tutte le sue clausole e non solamente nella data indicata dal frontespizio di polizza

Deve aggiungersi che, come giustamente affermato dal T.A.R., non avendo la garante Compagnia garante Assicurazioni ricevuto indietro dall’Ente ospedaliero l’originale della scheda tecnica, come era previsto in caso di cessazione della garanzia, è evidente che la stazione appaltante aveva ritenuto vigente la garanzia prodotta in sede di presentazione delle offerte e che il mancato riscontro, da parte della BETA, della comunicazione dell’Ente Ospedaliero circa la proroga della garanzia era stato considerato ininfluente

Se è vero quindi che sia nella polizza fideiussoria del 2 ottobre 2009, sia nella successiva variazione del 9 ottobre 2009, era prevista la cessazione della garanzia alla data del 30 maggio 2010, si deve tuttavia considerare che l’art. 1, comma 2, lett. b) delle condizioni che regolano il contratto in questione espressamente prevede che il garante si impegna (e quindi si è impegnato) a rinnovare la garanzia “nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura”.

Risulta allora evidente la volontà dei contraenti di sottoscrivere una polizza destinata a durare per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di gara.

Considerato che le operazioni di gara dovevano svolgersi in un tempo prevedibilmente molto più breve, la polizza indicava nel frontespizio una data di prevedibile cessazione degli effetti, connessa al premio versato dal soggetto assicurato.

E peraltro evidente, come si è detto, che il protrarsi della gara ha determinato anche la prosecuzione, a semplice richiesta della stazione appaltante, della copertura assicurativa (e quindi della garanzie prestate sulla serietà dell’offerta), con il conseguente obbligo del contraente al pagamento di un premio aggiuntivo.

L’indicazione nel frontespizio del termine di durata della polizza aveva quindi, come affermato dal T.A.R. “una funzione regolatrice dei soli rapporti interni fra compagnia ed assicurato che, nel caso di durata oltre il termine indicato” sarebbe stato “tenuto al pagamento di una ulteriore somma per la proroga delle operazioni e quindi della durata del periodo di copertura garantita”.

Ed è ciò che si è verificato nella fattispecie, come risulta anche dalla nota (in atti), in data 28 maggio 2010, con la quale l’Compagnia garante Assicurazioni ha comunicato all’Ente Ospedaliero Ospedali Gallieri di Genova che il termine di validità della garanzia provvisoria prestata per BETA era stato prorogato per ulteriori 180 giorni

 

Si legga anche la confermata sentenza di primo grado

T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 715 del 5 maggio 2011

<< Nelle condizioni che riguardano il rapporto fra il garante e la stazione appaltante, unico punto della polizza valevole agli stretti fini della procedura di gara, in quanto i rapporti interni da garante e contraente hanno una forza per così dire esterna alla procedura di gara, si precisa all’art. 2 che la garanzia cessa automaticamente, qualora il contraente non risulti aggiudicatario e pure che la garanzia è rinnovata nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La durata convenzionale di 180 giorni ha dunque un valore limitato ai rapporti interni tra garante e contraente e ciò può essere una determinazione utile all’ammontare del premio, poiché la durata della garanzia va collegata, secondo il complesso delle clausole del contratto lette ai sensi degli artt. 1362 e 1363, ovverosia indagando la complessiva intenzione reale dei contraenti: questa è volta con tutta evidenza ad assicurare la posizione della concorrente fino al compimento delle operazioni di scelta del contraente sia tramite un termine fissato in astratto – 180 giorni – sia in ogni caso fino al momento in cui tali operazioni non siano del tutto esaurite.

E’ utile valutare ancora, a questi fini, l’ultima parte del medesimo art. 2, secondo la quale “ la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai punti b), c), d) può avere luogo solo con la consegna dell’originale della scheda tecnica 1.1 o con comunicazione scritta dalla stazione appaltante al garante”: ne consegue che una volta consegnata da BETA all’Ente ospedaliero la garanzia, e ciò al momento della presentazione dell’offerta, la garante Compagnia garante COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni non ha più ricevuto dall’Ente ospedaliero la restituzione dell’originale della scheda tecnica, dunque la stazione appaltante ha ritenuto vigente la garanzia al tempo prodotta.

E ciò dimostra che anche il mancato riscontro da parte della BETA della comunicazione dell’Ente Galliera circa la proroga della garanzia era del tutto ininfluente, in quanto la stazione appaltante aveva considerato tuttora in forza la garanzia al tempo prestata.>

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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