Procedura di concessione di finanziamenti pubblici: giudice competente (Cons. Stato n. 5262/2012)

Redazione 10/10/12
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Premesso che:
a) con sentenza n. 799 dell’11 giugno 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto dalla signora ***** per l’annullamento della comunicazione del dirigente del Servizio Politiche Abitative del Comune, prot. n. 259616 del 27 ottobre 2011 (recante la esclusione per non idoneità della domanda di contributo per l’integrazione al pagamento di locazione anno 2009 – Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni anno 2009 ex art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), trattandosi di una posizione di diritto soggettivo rispetto al quale l’attività della pubblica amministrazione è interamente vincolata, assegnando altresì il termine di 90 giorni dal suo passaggio in giudicato per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario;
b) l’interessata ha chiesta la riforma di tale statuizione sostenendone l’erroneità, in quanto i vizi denunciati col ricorso di primo grado riguardavano la fase procedimentale di valutazione della domanda, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, tanto più che era stato rilevato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla previsione di cui al punto g) ed h) del bando comunale e del punto e) della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 3527 del 30 dicembre 2010;
c) si è costituito il Comune di Padova, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame;

Rilevato che:
d) secondo le previsioni del bando comunale, l’ammissione al contributo richiesto dall’interessata era subordinato esclusivamente alla sussistenza dei presupposti ivi previsti indicati, da accertarsi dall’amministrazione senza che in capo a quest’ultima residuasse alcun potere discrezionale, così che la posizione giuridica vantata dalla ricorrente è da configurare di diritto soggettivo e non di interesse legittimo;
e) sussiste pertanto nella controversia de qua la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 13 ottobre 2011, n. 21062, secondo cui in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione), irrilevante essendo sia l’erronea indicazione nel provvedimento impugnato circa il giudice cui ricorrere in ordine, sia l’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente. sia la asserita mancata emanazione di un definito provvedimento di esclusione (per essere asseritamente, quello impugnato, il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bi della legge 7 agosto 1990, n. 241);
Ritenuto in conclusione che la sentenza impugnata merita integrale conferma e che le spese del presente grado di giudizio possano nondimeno essere compensate in considerazione delle difficoltà interpretative della questione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe indicato, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012

Redazione