Procedimento per convalida di sfratto (Cass. n. 15933/2012)

Redazione 20/09/12
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Svolgimento del processo

M.A. intimava sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ., davanti al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Todi, nei confronti di S.G.L. e H. F., conduttori di un appartamento di sua proprietà.

All’udienza fissata, il difensore della M. non si presentava e il giudice, su richiesta degli intimati, preso atto della mancata comparizione dell’intimante, dichiarava estinta la procedura. Con successivo provvedimento, emesso a seguito di scioglimento di apposita riserva, il medesimo giudice poneva le spese del giudizio a carico della M. e le parti convenute intimavano precetto sulla base di tale provvedimento.

Avverso il provvedimento di liquidazione delle spese M.A. propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., con atto contenente un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 662 cod. proc. civ., nonchè omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

Osserva la ricorrente che, per costante insegnamento di questa Corte, la mancata comparizione del locatore all’udienza fissata per la convalida fa perdere all’intimazione tutti gli effetti di carattere processuale (ma non quelli sostanziali); sicchè, in caso di mancata comparizione del locatore e del conduttore, il giudice deve dichiarare estinto il procedimento di convalida.

Tale pronuncia di estinzione, però, non consente al giudice di porre le spese di giudizio a carico della parte intimante, perchè l’art. 310 c.p.c., comma 4, prevede che, in caso di estinzione, le spese di giudizio sono a carico delle parti che le hanno anticipate; a meno che insorga controversia sull’avvenuta estinzione, nel qual caso riprendono vigore le norme generali sulla regolazione delle spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.). Nella specie, non essendoci alcun contrasto sul punto dell’avvenuta estinzione, il provvedimento sulle spese non poteva essere emesso.

Il motivo è corredato da quesito di diritto.

2. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento avverso il quale l’impugnazione esperibile è l’appello e non il ricorso straordinario per cassazione.

Occorre innanzitutto rilevare che non risultano precedenti di questa Corte che abbiano affrontato specificamente il problema oggi in esame, avente ad oggetto il solo profilo della liquidazione delle spese in un procedimento per convalida di sfratto nel quale l’intimante non sia comparso all’udienza indicata nell’atto di citazione (art. 662 cod. proc. civ.). La pronuncia di maggiore interesse in rapporto all’odierna fattispecie è la sentenza 18 giugno 1988, n. 4171, citata nel ricorso: in quell’occasione si stabilì che la mancata comparizione del locatore alla menzionata udienza fa perdere all’intimazione tutti gli effetti di carattere processuale (salvi quelli sostanziali, come, ad esempio, la rinnovazione tacita del contratto); con la conseguenza che il giudice è tenuto – in caso di mancata comparizione tanto del locatore quanto del conduttore – a dichiarare estinto il procedimento per convalida, evidentemente senza applicare il diverso meccanismo di cui all’art. 181 cod. proc. civ. (nel testo allora vigente e poi oggetto di successive modifiche).

Nel presente caso, invece, il conduttore intimato era presente all’udienza fissata ed ha chiesto che il locatore fosse condannato alle spese.

3. Ciò posto e dando per pacifico che il giudice debba in simile evenienza dichiarare l’estinzione del procedimento per convalida di sfratto, è opportuno rammentare che, in relazione all’estinzione del processo di cognizione, mentre l’art. 306 c.p.c., comma 4, stabilisce che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti e che la relativa liquidazione è fatta dal giudice “con ordinanza non impugnabile”, l’art. 310 c.p.c., comma 4, dispone che le spese del processo estinto “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Al riguardo questa Corte, già con la sentenza 13 giugno 1992, n. 7254, poi ribadita dalla sentenza 6 agosto 2002, n. 11768, stabilì che l’ordinanza di liquidazione delle spese emessa ai sensi dell’art. 306 c.p.c., u.c., è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in considerazione del suo carattere decisorio e definitivo e della espressa previsione di non impugnabilità.

Nel caso in esame vi sono ragioni di carattere sistematico che inducono il Collegio a ritenere che nel caso specifico l’impugnazione da esperire sia l’appello.

In primo luogo, va detto che l’estinzione di cui all’art. 662 cod. proc. civ., pur con la sua indubbia particolarità, è assimilabile più ad un’estinzione per inattività della parte (l’intimante) che non ad un’estinzione per rinuncia agli atti; ne consegue che il paragone con l’ordinanza non impugnabile prevista dal citato art. 306 c.p.c., comma 4, non è appropriato. Assumono maggiore interesse, invece, i precedenti di cui alle ordinanze 10 ottobre 2006, n. 21707, e 14 dicembre 2009, n. 26210, nelle quali questa Corte ha ritenuto che la pronuncia sulle spese è da impugnare con l’appello ove abbia contenuto esorbitante rispetto alla fattispecie di cui all’art. 306, comma 4, cit., trattandosi di pronuncia che decide sulle spese risolvendo una contestazione sul punto.

In secondo luogo, la decisione sulle spese nel caso in esame, non avendo un contenuto prestabilito dalla legge, assume i connotati di una decisione sul merito e, in quanto tale, deve logicamente subire, ai fini dell’impugnazione esperibile, la medesima sorte del provvedimento che sarebbe stato emesso nel giudizio di primo grado ove il medesimo fosse giunto alla sua naturale conclusione; ed è chiaro che in una simile situazione non ha senso escludere l’appello.

Infine occorre anche considerare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affermato che il provvedimento col quale il giudice istruttore con funzione di giudice unico dichiara l’estinzione del processo, pur avendo forma di ordinanza, ha natura di sentenza, non soggetta a reclamo ed impugnabile con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione (sentenze 6 aprile 2006, n. 8041, 3 luglio 2008, n. 18242, e 11 novembre 2010, n. 22917); e tale declaratoria di estinzione può anche contenere la regolamentazione delle spese.

4. Va enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto:

“Nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore intimante non compaia all’udienza indicata nell’atto di citazione ed il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la condanna del locatore alle spese, è impugnabile con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione il provvedimento col quale il giudice, ai sensi dell’art. 662 cod. proc. civ., dichiarata l’estinzione del procedimento di convalida, pone le spese di giudizio a carico dell’intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca – a differenza di quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., comma 4, – un’espressa previsione di non impugnabilità”.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

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