Procedimento disciplinare: militare e perdita di grado (Cons. Stato n. 5582/2012)

Redazione 02/11/12
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Fatto

Il signor A. R., brigadiere della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, e in seguito a procedimento disciplinare, all’esito del quale gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado con rimozione dall’impiego. Ha quindi impugnato il provvedimento destitutorio.
Con sentenza 4 maggio 2011, n. 3836, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II, ha accolto il ricorso, ritenendo estinto il procedimento disciplinare per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza e ha chiesto anche che ne sia sospesa l’esecuzione.
Il R. resiste con controricorso e appello incidentale, sollecitando il rigetto dell’appello e, in subordine, riproponendo i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado.
Con tali motivi l’appellato deduce, sotto diversi profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
• Il provvedimento impugnato contiene una clausola di immediata efficacia, che sarebbe priva di motivazione e – soprattutto – contrasterebbe con l’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti sanzionatori acquistano efficacia nei confronti del destinatario solo con la comunicazione.
• Il procedimento disciplinare sarebbe perento per violazione del termine di 180 giorni per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 97 del citato d.P.R. n. 3 del 1957, che sarebbe decorso già dalla precedente sentenza di assoluzione pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 22 marzo 2000, in relazione al medesimo fatto storico.
• Il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e autonoma valutazione dei fatti presupposti; l’Amministrazione non avrebbe motivato in merito alla ritenuta superfluità di un’approfondita istruttoria e alla supposta inattendibilità delle prove o degli indizi di non colpevolezza dell’incolpato.
• L’Amministrazione non avrebbe motivato circa le concrete modalità di svolgimento della condotta addebitata al R., assumendo ipotesi contraddittorie e fondandosi su dati non significativi.
• Il provvedimento, infine, sarebbe irragionevole e non proporzionato, anche alla luce del mancato accertamento di responsabilità penale, dei precedenti di carriera del militare, della carenza di valutazione circa la pericolosità sociale, della assenza di un fine di lucro.
L’istanza cautelare è stata accolta dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 30 novembre 2011, n. 5262.
All’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. L’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto.
La decisione della Commissione di disciplina è presa il 21 febbraio 2005; il provvedimento espulsivo che ne segue reca la data del successivo 19 maggio ed è portato a conoscenza del R. il giorno 6 del mese di giugno.
A questo proposito, il Collegio non può che ribadire quanto ha già affermato in sede cautelare. In adesione alla costante giurisprudenza di questo Consiglio, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini del computo dell’intervallo di 90 giorni tra due successivi atti, il superamento del quale – a norma dell’ art. 120 del citato d.P.R. n. 3 del 1957 – comporta l’estinzione del procedimento disciplinare, occorre avere riguardo al tempo di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non al tempo della notifica. Questa, infatti, attiene alla fase dell’efficacia e non a quella del perfezionamento del provvedimento amministrativo cui, invece, deve intendersi logicamente riferito il disposto del suddetto art. 120 (cfr. da ultimo ex plurimis Sez. IV, 30 giugno 2010, n.4163; Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5914; Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452; Sez. III, 18 aprile 2012, n. 2264).
Sotto il profilo in questione neppure ha rilievo la disposizione dell’art. 21 bis della ricordata legge n. 241 del 1990, che allo stesso modo attiene al ciclo dell’efficacia e non a quello del perfezionamento, dato che testualmente si riferisce al momento dell’acquisto dell’efficacia da parte del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.
L’argomento della intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, dunque, non ha pregio e va rigettato.
2. Ciò detto, occorre passare all’esame dei motivi dell’appello incidentale, iniziando dal secondo per ragioni di economia espositiva.
Il motivo considera intempestivo l’avvio del procedimento disciplinare, il termine a quo relativo al quale decorrerebbe dalla data della sentenza di non luogo a procedere, emessa in data 22 marzo 2000 – nei confronti del R. e di altri coimputati – dal G.I.P. del Tribunale di Roma.
L’argomento è smentito dagli atti di causa.
Le indagini preliminari per il fatto storico addebitato al R. (l’aver rivelato notizie d’ufficio, che dovevano rimanere segrete, relative alla soluzione dei test psicoattitudinali del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri) si sono concluse con la ricordata sentenza, che ha prosciolto il R. e i coimputati dall’imputazione ex artt. 110, 56 e 640 c.p. (con la formula: il fatto non sussiste) e i soli coimputati dall’imputazione ex artt. 110 e 326 c.p. (con la formula: il fatto non costituisce reato). Con riguardo a quest’ultima imputazione, invece, il R. è stato in pari data rinviato a giudizio.
La pendenza del processo penale in atto, conseguente all’avvenuto esercizio dell’azione penale, precludeva l’emanazione dell’ordine di inchiesta da parte dell’autorità competente (si vada anche il punto 2.5 della circolare del Comando generale della Guardia di Finanza sui procedimenti disciplinari di stato, richiamata dalla difesa erariale). Correttamente dunque l’Amministrazione ha atteso la definizione del processo penale in corso prima di avviare – nel rispetto dei termini di legge – il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento impugnato in primo grado.
3. I successivi motivi dell’appello incidentale censurano sotto vari aspetti la motivazione del provvedimento di espulsione, che non sarebbe motivato in modo congruo quanto ai presupposti di fatto e alla misura della sanzione.
Il provvedimento, tuttavia, motiva dettagliatamente, quanto al fatto, sulla base della documentazione acquisita, con una ricostruzione che appare esente da vizi logici e dunque non sindacabile in questa sede.
Nonostante le (pur comprensibili) contestazioni della parte privata, correttamente il provvedimento impugnato valorizza le risultanze del procedimento penale: sotto il profilo specifico della responsabilità disciplinare, è del tutto irrilevante che il R. abbia consegnato i risultati dei test all’aspirante finanziere (come questi ha riferito) o al c.d. intermediario, con lui coimputato (come dichiara “provato” la sentenza di proscioglimento). In disparte il rilievo che l’aspirante può essere stato mosso dall’intento di non coinvolgere altri militari, quello che importa è la condotta addebitata al R., l’avere cioè consegnato ad altri il materiale concorsuale a propria disposizione; condotta che l’Amministrazione – con valutazione, si ripete, non irragionevole – ha ritenuto accertata.
4. Circa poi la ragionevolezza e la proporzionalità della sanzione della perdita del grado per rimozione, va richiamato il consolidato orientamento – al quale il Collegio ritiene di aderire in assenza di particolari ragioni di segno contrario – secondo cui è incontestabile l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452, ove riferimenti ulteriori).
Su tale premessa, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al sottufficiale della Guardia di Finanza il quale risulti aver fornito a un partecipante alla procedura per il reclutamento di allievi finanzieri le soluzione dei relativi test pscicoattitudinali, utilizzando materiale in suo possesso, che sarebbe dovuto rimanere segreto.
Infatti la condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa la mancata sanzione penale del fatto, i positivi precedenti dell’incolpato, l’asserita assenza di pericolosità sociale come pure di un fine di lucro, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (sottoposto peraltro anche al giudizio della Corte costituzionale e da questa dichiarato legittimo – si rammenti – con sentenza 24 luglio 1995, n. 356).
5. Resta da esaminare il primo motivo dell’appello incidentale, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990.
La norma stabilisce che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile….. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci “.
Nel caso di specie, il provvedimento di rimozione dispone la perdita del grado con efficacia immediata; il che non sarebbe consentito, sia per la natura sanzionatoria del provvedimento stesso, sia per il difetto di motivazione della clausola.
Va da sé che il motivo investe non la legittimità del provvedimento, ma il solo momento dell’efficacia, nel senso che la sanzione acquisterebbe efficacia non dal 19 maggio 2005 (data dell’adozione), ma da quella del successivo 6 giugno (data dell’avvenuta notifica). E’ questa la ragione per cui il Collegio ritiene di esaminarlo da ultimo.
Poiché il provvedimento impugnato ha senz’altro carattere sanzionatorio, il motivo è evidentemente fondato (l’Amministrazione non deduce nulla sul punto specifico). Ne deriva che il provvedimento stesso è illegittimo e va annullato in parte qua, con la conseguenza che la sua efficacia deve intendersi decorrere dalla data in cui la relativa notifica è andata a buon fine.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza dell’ appello dell’Amministrazione e la parziale fondatezza dell’appello incidentale della parte privata, nei sensi di cui prima si è detto. In conclusione va confermata la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, l’efficacia del quale va però fissata al 6 giugno 2005.
Alla luce dell’esito degli appelli, le spese di giudizio sono compensate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale nonché, nei limiti di cui in motivazione, l’appello incidentale; per l’effetto, conferma il provvedimento impugnato in primo grado, eccezion fatta per quanto riguarda l’efficacia del provvedimento medesimo, che fissa al 6 giugno 2005.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012

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