Possibilità di sanare un difetto di rappresentanza (Cass. n. 5484/2013)

Redazione 06/03/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2010 presso la Corte d’appello di Perugia, O.G. proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di una controversia iniziata dinnanzi al Tribunale di Roma.

L’adita Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando la non specialità della procura sulla base della quale il difensore aveva introdotto il giudizio. La Corte d’appello riteneva infatti che la procura rilasciata su atto spillato non avesse alcuno specifico riferimento alla causa e alle generalità della controparte, non potendo valere nè come procura generale, in mancanza di una esplicita volontà manifestata in tal senso, nè come procura speciale, per la carenza di riferimenti alla specifica controversia.

Per la cassazione di questo decreto O.G. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello di Perugia non abbia bene interpretato il contenuto della procura consolare in atti, nella quale il mandato difensivo concerneva la totalità delle controversie con l’INPS, con l’INAIL, con il Ministero degli interni, nonchè qualsiasi procedimento giurisdizionale da promuoversi ex L. n. 89 del 2001.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 163, 164, 230, 292 e 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che, quand’anche volesse considerarsi la procura prima richiamata come procura speciale, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, che impone al giudice di favorire la sanatoria delle nullità della procura alle liti. E, nella specie, certamente si sarebbe al più stati in presenza di una situazione di nullità della procura, non anche di inesistenza della stessa.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato e va accolto.

Indubitabile la carenza, nel caso del ricorso introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Perugia della procura speciale richiesta dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, (nel testo, ratione temporis applicabile, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), trova tuttavia applicazione nel presente giudizio, in quanto introdotto con ricorso depositato il 6 febbraio 2010, l’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, a norma del quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che “l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass., S.U., n. 9217 del 2010).

La Corte d’appello ha quindi errato nel dichiarare la inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura senza provvedere, come imposto dal citato art. 182 c.p.c., comma 2, ad assegnare alla parte un termine per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per nuovo esame della domanda.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2012.

Redazione