Permesso di costruire per realizzazione struttura polifunzionale destinata ad attività turistiche (campeggio) e strutture terziarie (bar-ristorante) (Cons. Stato n. 476/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 31/01/12
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FATTO
Con istanza del 6/2/2007 la ******à SAL in persona del socio accomandatario sig.ra *****************, chiedeva al Comune di Castrignano del Capo il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività turistiche ( campeggio ) e attività terziarie ( bar – ristorante ) su area, assoggettata a vincolo paesaggistico, sita nel suindicato Comune alla località Santa ***** di *****,
Siccome il progettato intervento si poneva in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale, la richiesta de qua veniva respinta dall’Ente locale.
La società interessata chiedeva ed otteneva l’indizione della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di variante urbanistica a mezzo della procedura di cui all’art. 5 del DPR n.447/98. che dopo varie sedute e richieste e acquisizioni documentali veniva chiusa nella seduta del 30/9/2009 con esito negativo in ordine alla chiesta autorizzazione.
La Società SAL impugnava così il verbale di chiusura dei lavori innanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, che con sentenza n.719/2010 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato.
SAL s.a.s ha proposto appello avverso tale sentenza che ritiene erronea e meritevole, per i profili di contestazione già formulati in primo grado ( e qui riproposti ) e quelli oggetto del presente gravame, di integrale riforma.
In linea generale il giudice di primo grado viene criticato per aver dato una ricostruzione della vicenda solo in parte aderente ai fatti, per aver omesso di esaminare alcune censure e per aver dato relativamente alle doglianze trattate una valutazione formale e comunque errata.
Più specificatamente vengono contestate le osservazioni e conclusioni del Tar in ordine alle problematiche giuridiche affrontate, concernenti, in particolare, l’individuazione e l’applicazione del regime giuridico da applicare al progettato intervento, in relazione alla disciplina urbanistica di riferimento costituita dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, lì dove le considerazioni giuridiche del Tribunale Amministrativo sarebbero illogiche, con conseguente erroneità della prese statuizioni.
Si è costituita in giudizio con controricorso la Regione Puglia che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.
Le parti poi con apposite memorie hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO
L’appello è infondato nei termini che di seguito si vanno ad illustrare.
A mezzo della controversia all’esame la Sezione è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità o meno del diniego opposto dall’Amministrazione regionale in ordine ad una proposta progettuale avanzata dalla ******à appellante di realizzazione di una struttura polifunzionale- ricettiva all’area aperta destinata a campeggio e a bar- ristorante su un’area sita in frazione Santa ***** di Leuca del Comune di Castrignano del Capo.
Tale determinazione di carattere negativo è stata assunta all’esito di un procedimento amministrativo di definizione del progettato intervento come proposta ( ed eventuale approvazione ) di variante di tipo derogatorio allo strumento urbanistico ai sensi dell’art.5 del DPR n.447 del 1998, a mezzo del modulo procedimentale della conferenza dei servizi
Più specificatamente è accaduto che il responsabile comunale del procedimento in ordine alla richiesta di realizzazione dei manufatti in questione, interessanti un ‘area classificata in parte come E3 verde agricola speciale di salvaguardia paesaggistica , in altra parte come sede stradale e in altra parte ancora come F4 per attrezzature portuali, una volta rilevato il contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico e stante l’assenza di un area destinata ad ospitare il progettato intervento, ha ritenuto di attivare per il proposto progetto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art.5 del DPR 28ottobre 1998 n.447.come modificate dall’art.17 della legge 15 maggio 1997 n.127 la procedura della conferenza dei servizi per la proposta ed eventuale approvazione di una c.d. variante puntuale allo strumento urbanistico.
Si svolgevano varie conferenze di servizi ( sei ) e nell’ultima, a conclusione dei lavori di disamina, istruttoria e definizione della pratica veniva redatto, nella seduta del 3 settembre 2009 il verbale finale recante parere negativo all’approvazione del progetto in variante puntuale ex art.5 citato.
Ciò premesso, per la trattazione delle questioni giuridiche poste all’attenzione del Collegio assume decisiva importanza la messa a fuoco delle ragioni poste a fondamento della determinazione negativamente assunta, coincidenti, come si evince, per tabulas dalla lettura del verbale conclusivo, con l’esigenza ( ritenuta prevalente rispetto all’interesse privato ) di conservare lo stato dei terreni interessati al progetto nei suoi aspetti paesaggistico- panoramici, lì dove la valenza ambientale di tali aree, ad avviso delle Autorità partecipanti alla conferenza, potrebbe subire pregiudizio dalla realizzazione delle opere progettate.
Avuto riguardo alla “ratio” posta a giustificazione dell’opposto diniego i profili di doglianza dedotti col presente gravame sono volti in sostanza , come già avvenuto in prime cure, a mettere in non cale la fondatezza del rilievo di tipo sostanziale opposto dall’Amministrazione, sopra succintamente esposto, ma le prese determinazioni amministrative appaiono immuni dai vizi di illegittimità denunciati , così come si sottraggono alle critiche di illogicità ed erroneità variamente articolate dalla parte appellante le statuizioni assunte dal primo giudice..
Dunque nella specie il motivo ostativo all’accoglimento della richiesta di variante puntuale è costituito dal giudizio di incidenza negativa delle opere in progetto con gli aspetti paesaggistici di pregio rilevabili nell’area d’intervento, in relazione alle previsioni di tutela e qualificazione paesaggistica perseguite dalla previsioni recate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ( PUTT/P ) della Regione Puglia, con specifico riferimento ai seguenti rilevati fattori di valutazione:
la presenza in area annessa di una c.d. lama ( o gravina ) che per configurazione ed estensione assume particolare valore paesaggistico;
l’individuazione di un bosco in area annessa a quella su cui ricade l’intervento che impedisce quale che sia trasformazione della zona;
l’intervento de quo interessa un’area annessa all’area litoranea sottoposta a stringente tutela paesaggistica.
Con riferimento agli elementi sub a) e b) la ******à appellante articola le sue censure su tre direttrici che possono così riassumersi:
non è applicabile la normativa di riferimento costituita dal PUTT Paesaggio per la Puglia dal momento che le previsioni in questione riguardano unicamente beni espressamente censiti negli elenchi e individuati specificatamente nelle cartografie e tra questi non figurano quelli di che trattasi;
l’Amministrazione ha ritenuto presenti in area annesse a quella oggetto di intervento una lama e un bosco che per le caratteristiche fisiologiche presenti in loco tali non possono definirsi;
in ogni caso, tali beni non hanno valenza paesaggistica , non sono come tali meritevoli di tutela e comunque non incidono sulla legittima realizzazione delle opere in progetto.
In relazione poi all’elemento sub c) la ******à SAL sostiene che il progettato intervento ricadrebbe in area annessa all’area litoranea solo per una piccolissima parte ( pochi metri ) del tutto trascurabile , senza che ciò possa costituire preclusione alla realizzazione delle opere de quibus.
Le circostanziate argomentazioni difensive non sono condivisibili.
Ruolo prioritario assume l’indagine in ordine alla natura giuridica del PUTT Paesaggio della Puglia da condursi, in particolare in ordine alla valenza, portata e limiti delle previsioni da esso recate e di tanto il Collegio deve farsi carico.
La legge della Regione Puglia 31 maggio 1980 nel dettare norme in tema di tutela e uso del territorio, ha cura di individuare nell’ambito dei vari livelli di governo del territorio, gli strumenti di pianificazione urbanistica ( lato sensu ) sia per ciò che attiene all’assetto urbanistico tout court sia per quanto concerne la pianificazione paesaggistica.
Con riferimento a tale specifico, secondo profilo di disciplina del territorio il legislatore regionale ha previsto all’art.8, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico regionale, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ( PUTT/P) e non v’è dubbio che il contemplato strumento , da un punto di vista di carattere generale rientra nella tipologia di un piano urbanistico territoriale ( PUT) come indicato all’art.4 delle stessa legge, anche per quanto riguarda le modalità di approvazione dello stesso.
Nondimeno non si può non sottolineare qui di seguito le peculiarità che connotano tale strumento : il PUTT, ancorchè riconducibile alla categoria dei piani urbanistici territoriali , è strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, abbraccia l’intero territorio regionale, ha finalità precipua e primaria di promuovere salvaguardare le risorse paesaggistiche del territorio regionale ( tant’è che in ragione dello specifico settore di cui si occupa viene definito tematico ) .
Ancora, il PUTT in questione, quanto alla natura e contenuto delle previsioni in esso contenute, reca un complesso di norme e previsioni, variamente articolate sotto forma di orientamenti, direttive e prescrizioni, tutte finalizzate alla tutela dei valori paesaggistici delle varie zone del territorio.
In ragione di come strutturato, è possibile rinvenire in capo a detto strumento una duplice natura:a) la prima, di atto normativo che detta orientamenti previsioni e parametri cui la pianificazione comunale e intercomunale devono uniformarsi ; b) la seconda, di atto recante prescrizioni concrete in tema di regimi di tutela paesaggistica , di definizione delle aree dei vari ambiti territoriali da tutelarsi e di individuazione degli elementi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio meritevoli di tutela.
Ebbene, la tutela delle risorse paesaggistiche perseguita e assicurata con il PUTT a mezzo della variegata tipologia di previsioni in esso presenti ben si pone in sintonia con i principi affermati dalla Corte Costituzionale ( cfr sentenze nn.196 del 24-28 giugno 2004 e 51 del 10 febbraio 2006 ), secondo cui la tutela del paesaggio, inteso quale forma del territorio e dell’ambiente costituisce valore costituzionalmente primario, lì dove tale carattere di primarietà è “insuscettibile di subordinazione ad ogni altro valore tutelato, ivi compresi quelli economici”.
Inoltre la disciplina recata dal PUTT per il Paesaggio trova adeguato supporto ed idonea giustificazione nelle disposizioni recate dal codice del paesaggio di cui al dlgv 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. che all’art.131 , comma 6 così recita: “lo Stato,le regioni…. informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato e tenuto conto di una doverosa lettura in senso teleologico degli obiettivi sottesi alle disposizioni di Piano appare del tutto ragionevole e corretto escludere, come esattamente osservato dal giudice di primo grado, che la tutela recata dal PUTT riguardi solo beni formalmente censiti nelle cartografie del piano stesso, mentre, al contrario deve ritenersi che essa prescinde dalla pregressa esistenza di un vincolo e si estende così ad ambiti non vincolati e a beni che non sono espressamente inseriti nelle carte del Piano.
A questo punto è evidente che l’applicazione delle previsioni del PUTT in senso preclusivo alla richiesta di SAL rimane pur sempre subordinata alla rilevata, eventuale contrarietà del progettato intervento con la normativa di tutela introdotta dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico, il tutto sulla base di accertamenti e valutazioni che le competenti Autorità devono farsi carico di espletare dando altresì di tali operazioni adeguata contezza negli atti amministrativi che si vanno ad assumere.
Ebbene, nella specie un siffatto onere risulta essere stato sufficientemente assolto, avuto riguardo alla verifica di non compatibilità del progetto con il PUTT eseguita dalla Regione proprio con riferimento agli elementi di giudizio di cui alle lettere sub a) e sub b) della parte introduttiva del “diritto”
Quanto alla “lama” , è stata rilevata in area annessa la presenza di questo fenomeno carsico valutato come meritevole di tutela e il PUTT all’art.2.06 ( 3.06.1) definisce e riconosce rilevante valore scientifico ai siti con presenza di grotte, doline, gravine e lame. Al riguardo parte appellante contesta la natura di lama di detto fenomeno, ma sul punto, in assenza di adeguati mezzi di prova, non vi sono ragioni per smentire sia la fisiologica esistenza di una siffatta incisione carsica sia la fondatezza delle definizione di essa fornita dallo strumento di pianificazione, con la riconosciuta relativa valenza paesaggistica da tutelare.
Relativamente al “bosco”, risulta parimenti accertata la presenza in area annessa di una macchia vegetazionale posta nelle immediate vicinanze di un bosco e per tale bene naturale il PUTT/P prevede all’art.3.10 la non autorizzzabilità di progetti di infrastrutture, insediamenti, manufatti edilizi e comunque interventi comportanti ogni trasformazione della vegetazione forestale, di talchè l’Amministrazione procedente non poteva non applicare le disposizioni preclusive recate dall’atto normativo disciplinante l’uso e l’assetto della zona nella quale insiste il bene meritevole di tutela in ragione della sua presenza in loco e del suo connesso valore paesaggistico
Rimane il terzo elemento di valutazione, quello del posizionamento del progettato intervento all’interno dell’area litoranea, evenienza che parte appellante contesta per poi però ammettere che solo per pochissimi metri l’intervento andrebbe ad interessare un’area compresa nella fascia di trecento metri dal limite interno del demanio marittimo.
Ora se anche così fosse, non si può in ogni caso dire che l’area interessata è del tutto esterna all’area litoranea e tale circostanza è sufficiente a far scattare le guarentigie di salvaguardia di un zona ad elevata e sensibile valenza paesaggistica parimente presa in considerazione ai fini di un’adeguata tutela dal PUTT e chew non tollera interventi di trasformazione del territorio del genere di quello progettato dalla SAL
In definitiva, i rilievi mossi negli atti relativi alla definizione in senso negativo della richiesta ad aedificandum avanzata dalla appellante ******à , sulla scorta degli accertamenti istruttori svolti, risultano fondati sia per quanto riguarda la fisiologica esistenza dei fenomeni naturalistici insistenti sulle aree interessate sia per ciò che attiene il collegamento di tali beni con le previsioni di tutela recate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio alle quali gli stessi soggiacciono .
Né può invocarsi da parte della interessata il fatto che l’Amministrazione ben avrebbe potuto richiedere delle modifiche integrative al progetto, attesa la radicale non compatibilità della proposta d’intervento con lo stato dei siti e il connesso regime tutela e questo al di là del fatto che alcun onere in tal senso è rinvenibile in capo all’Amministrazione.
Infine, vale osservare come le determinazioni dell’Amministrazione regionale siano corroborate da un sufficiente e congruo apparato motivazionale inequivocabilmente ed efficacemente diretto ad evidenziare la incompatibilità delle opere progettate con lo stato dei luoghi oggetto di meritata tutela paesaggistica nonché, in definitiva e conseguentemente l’assenza dei presupposti di fatto e diritto richiesti per l’approvazione della proposta progettuale de qua come variante urbanistica puntuale ex art.5 del DPR n.447/98.
In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto, con conferma delle statuizioni rese dal giudice di primo grado con l’impugnata sentenza.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila ) oltre IVA e CPA
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

Redazione