Peculato (Cass. pen. n. 35780/2012)

Redazione 18/09/12
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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona impugna la sentenza 25 marzo 2011 di applicazione pena su richiesta delle parti, con la quale non è stata disposta la confisca per equivalente, in tal modo violando la disposizione per la quale l’applicazione pena per il delitto di peculato comporta sempre fa confisca dei beni che ne abbiano costituito il profitto o il prezzo, salvo le prescritte eccezioni di appartenenza del bene a terzi estranei ovvero quando non sia possibile la confisca dei beni per un valore corrispondente.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a L.C. per il delitto di peculato – poichè ometteva di versare all’ente beneficiarlo la somma di Euro 2.437,29, ricevuta nell’esercizio del pubblico servizio affidatole relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali – la pena di undici mesi di reclusione, concessa le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno.

2. **** ha presentato memoria con la quale fa presente di avere provveduto alla restituzione delle somme alla Regione Marche, per tale ragione non avrebbe potuto essere disposta la confisca, poichè in tal modo sarebbe violato il principio di legalità e di duplicità della sanzione penale.

La confisca per equivalente costituisce una sanzione penale e può essere applicata nel caso in cui non sia venuto meno il danno erariale. In tal senso si è pronunciata la Corte di legittimità, affermando che la restituzione all’erario del profitto elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca.

La confisca in ogni caso non potrebbe essere disposta, poichè ammissibile per il prezzo e non per il profitto del reato, come affermato dalle Sezioni unite.

Le somme che hanno rappresentato il profitto del reato sono state interamente restituite all’amministrazione.

Sulle somme che costituiscono il prezzo del reato è ammessa la confisca diretta e non quella per equivalente, riferibile solo al prezzo del reato.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La confisca dei beni, anche nell’ipotesi ài applicazione su richiesta delle parti, è sempre ordinata là dove costituiscano il profitto o il prezzo del reato.

Non può certo essere applicata la confisca per equivalente, poichè limitata alla sola ipotesi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato.

Al di là della qualificazione attribuita dal ricorrente, non si è in presenza di confisca per equivalente nell’ipotesi beni fungibili come il danaro, bensì di confisca “indiretta” di ciò che ha costituito, come precisato con riferimento ad bene immobile acquistato con le somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’Impiego del danaro sia causalmente collegabile al reato e attribuibile all’autore dello stesso (Sez. un., 25 ottobre 2007, dep. 6 marzo 2008, n. 10280).

Nella concreta fattispecie, il danaro “oggetto” di peculato costituisce il “profitto” e, non potendosi confiscare solo le stesse “banconote”, la confisca è sempre ammessa come “confisca indiretta” su cose che costituiscano e abbiano costituito l’impiego di tale illecito profitto e ciò non soltanto quando il provvedimento ablativo costituisca una “eguale” somma di danaro. Nella specie, dunque, non si configura una “confisca per equivalente”.

Quanto all’ulteriore profilo dell’avvenuto risarcimento del danno, il rilievo secondo cui la “confisca” potrebbe costituire una duplicazione di sanzione” è privo di ogni fondamento poichè si tratta di due figure giuridiche concettualmente diverse e con effetti del tutto non coincidenti.

Il risarcimento del danno incide sulla determinazione pena ed è essenzialmente diretto a restituire alla persona offesa il “bene” sottratto, mentre la “confisca” è una misura di sicurezza priva del tutto di funzione o finalità risarcitorie.

Al riguardo, oltre che la lettera della norma impositiva della “confisca” – esclusa solo nell’ipotesi in cui il “bene” appartenga a persona estranea al reato – va osservato che il “bene”, qualunque esso sia, oggetto della confisca non è destinato al risarcimento del danno subito dalla persona offesa, bensì appartiene allo Stato.

2. In applicazione del precetto normativo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo all’omessa confisca, che va conseguentemnte disposta.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca di quanto in sequestro che dispone.

Redazione