Ordinanza di demolizione opere abusive (TAR Campania, Napoli, n. 4465/2013)

Redazione 27/09/13
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FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna l’ordinanza n. 10.2008 con la quale il Responsabile competente del Comune di S. Giuseppe Vesuviano gli ha ingiunto di sospendere e demolire ad horas un ampliamento di 60 mq realizzato su preesistente fabbricato nonché un’ulteriore volumetria di un piano terra di 80 mq.
Non si costituiva in giudizio il Comune di S. Giuseppe Vesuviano e alla pubblica Udienza del 4 luglio 2013 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che l’ordinanza di demolizione sia stata assunta sulla mera base dell’assenza del permesso di costruire senza previa valutazione di avvenuta compromissione degli interessi urbanistici e paesaggistici, la cui tutela costituisce il fine dei procedimenti e provvedimenti repressivi.
2.1. La censura è all’evidenza infondata poiché l’ordinanza di demolizione muove dal solo presupposto dell’accertata abusività del’opera, ossia nella specie dell’assenza del titolo edilizio, senza che occorra alcuna valutazione di compromissione ed incisione degli interessi urbanistici ed ambientali, il cui vulnus è implicito in ogni violazione della normativa urbanistica.
Per giurisprudenza costante, espressa anche dalla Sezione, infatti, l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presupponente un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9.7.2012, n. 3302; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357).
3.1. Col secondo mezzo il ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe potuto applicare l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, essendo le opere non in corso di esecuzione ma completamente eseguite al momento del rilievo.
3.2. La censura è radicalmente infondata, poiché l’art. 27 cit. è stato modificato dal d.l.n. 326/2003 mediante l’inserimento della parola “o l’esecuzione”, di modo che qualora il dirigente o il responsabile competente accerti sia l’inizio che l’esecuzione di opere abusive, è tenuto ad ingiungerne la demolizione.
4.1. Con il terzo motivo e la seconda parte del quarto si sostiene l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata poiché successivamente alla stessa il ricorrente avrebbe presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. sull’edilizia.
4.2. La censura è infondata, avendo a più riprese la Sezione statuito che la successiva presentazione di istanza di accertamento di conformità non rende illegittima ma meramente inefficace l’adottata ordinanza di demolizione, ponendola unicamente in uno stato di temporanea quiescenza, perdurante fino a quando l’ente locale non si sia determinato sulla domanda di sanatoria, con la conseguenza che in caso di rigetto di quest’ultima l’ordinanza di demolizione riacquista efficacia e il Comune non è tenuto ad emetterne una nuova, laddove nel caso di accoglimento dell’istanza di conservazione la prima ordinanza di demolizione risulta travolta dalla nuova positiva determinazione dell’amministrazione (T.A.R. Campania – Napoli, III, 22.2.2013 n. 1069; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 28.1.2013 n. 651; ID, 5.12.2012, n. 4941).
5.1. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che l’ordinanza gravata sarebbe motivata con il mero richiamo ai vincoli di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 gravanti sull’area, senza evidenziare quale prescrizione o specifico vincolo sussisterebbe.
5.2. Anche siffatta censura non persuade il Collegio poiché è sufficiente rammentare nel provvedimento demolitorio che l’area interessata dall’abuso è tutelata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 a rendere edotto il responsabile che l’abuso è stato commesso in zona vincolata e che pertanto occorreva oltre che il titolo edilizio anche l’autorizzazione paesaggistica.
Inoltre nel caso de quo il provvedimento impugnato menziona anche il vincolo derivante dalla c.d. zona rossa, citando la L. Reg. 10.12.2003 n. 21 recante il predetto vincolo sismico.
6.1. Con il quinto mezzo il ricorrente deduce che ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 il Comune avrebbe dovuto far precedere il provvedimento da attenta istruttoria che avrebbe a sua volta dovuto indurre l’ente ad applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, trattandosi di opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio e la cui demolizione costituirebbe pregiudizio alla parte conforme.
6.1. Siffatta doglianza è infondata già al lume della rubrica del’art. 34 invocato, che fa riferimento alle opere eseguite in parziale difformità.
Nella specie è evidente che trattasi invece di opere realizzate in radicale assenza di titolo edilizio, poiché la nuova volumetria creata risulta abusiva e non assentita da alcun permesso di costruire.
Rammenta il Collegio che la Sezione ha di recente affermato in un caso similare che “La doglianza è radicalmente infondata in diritto, poiché come di recente puntualizzato dalla Sezione, la pretesa applicazione al caso di specie dell’art. 34 del Testo unico sull’edilizia e del conseguente regime sostitutivo della sanzione reale, c.d. di fiscalizzazione, è pacificamente da escludere, atteso che esso vige solo relativamente agli abusi consistenti in opere costruite in parziale difformità dal titolo edilizio (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, r.g.647.2007)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 3.4.2013, n. 1729).
7.1. Con il sesto mezzo il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento repressivo.
7.2. La censura è infondata alla luce di pacifica giurisprudenza che esclude che le ordinanze di demolizione, stante il loro carattere vincolato e la conseguente inutilità dell’apporto partecipativo del privato, debbano essere precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 3.4.2013, n. 1729; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 22.2.2013 n. 1069; TAR Campania – Napoli, Sez. III, 15.1.2013. n. 301).
8.1. Con il settimo ed ultimo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 51, L. n. 142/1990 sostenendo che l’ordinanza di demolizione è illegittima per incompetenza, essendo stata adottata dal Responsabile del servizio competente anziché dal rappresentate legale dell’ente, poiché la competenza dei dirigenti è subordinata alla definizione delle modalità di esercizio del relativo potere da parte degli statuti.
8.2. Anche tale ultima doglianza è infondata poiché l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ha superato l’invocata previsione normativa attribuendo sic et simpliciter ai dirigenti degli enti locali la competenza all’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno espressamente devolvendo alla loro sfera di attribuzioni anche i provvedimenti repressivi di abusi edilizi e le ordinanze di demolizione e riduzione in pristino.
In definitiva alla luce delle considerazioni finora svolte il ricorso si profila infondato e va pertanto respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013

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