Notifiche, consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, notifica perfezionata, tempestività, prova, timbro apposto ai fini della liquidazione delle spese di notifica (Cass. n. 20712/2013)

Redazione 10/09/13
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10-2-1998 G.F., premesso che con contratto preliminare stipulato in data 30-1-1994 R.G. le aveva promesso in vendita un immobile sito in *************, e che l’alloggio consegnatole risultava inidoneo all’uso cui era destinato, essendo privo del certificato di abitabilità, conveniva in giudizio il predetto R.G. , per sentir dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto, con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’acconto versato ed al risarcimento dei danni.
Nel costituirsi, il convenuto resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dell’attrice, la quale non aveva provveduto a versargli, alle scadenze previste, le somme dovute per il mutuo accollato e per migliorie extracontrattuali richieste ed accettate, e si era rifiutata di procedere alla compravendita, non essendosi presentata davanti al notaio alla data fissata dal promittente venditore.
Con sentenza in data 31-7-2001 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda attrice; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita del 30-1-1994 per grave inadempimento della G. ; ordinava al R. di restituire all’attrice la somma di L. 80.000.000 percepita a titolo di acconto e alla G. di rilasciare l’appartamento oggetto del contratto in favore del R. ; condannava l’attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di L. 40.990.440, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento danni.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la G. .
Con sentenza in data 27-9-2006 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che dalla relata di notifica risultava che l’appello era stato proposto il 31-1-2002, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi il 28-12-2001.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.F., sulla base di tre motivi.
R.G. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. Deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere intempestivo il gravame, in quanto pervenuto alla conoscenza del R. in data 31-1-2002, nonostante fosse stato depositato presso l’ufficio notifiche il 26-1-2002, ha leso il diritto di difesa dell’odierna ricorrente, facendole subire un effetto di decadenza dovuto esclusivamente al ritardo nel compimento di un’attività riferibile all’ufficiale giudiziario. L’illustrazione del motivo è accompagnata dalla formulazione del seguente quesito di diritto, ex art. 366 bis cpc: “Può considerarsi legittimo il riconoscimento ai danni della notificante degli effetti di decadenza dovuti unicamente al ritardo nel compimento di un’attività riferibile non alla stessa notificante, ma a soggetti diversi, quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale?”
Con il secondo motivo la G. lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’erronea valutazione di un documento decisivo ai fini della prova dell’osservanza del termine di impugnazione. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere tardivo inammissibile l’appello, ha erroneamente valutato la relata di notifica, dalla quale risultava in modo inequivoco che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario era avvenuta il 26-1-2002, e cioè quando mancavano ancora due giorni alla scadenza del termine breve di trenta giorni per proporre il gravame.
2) I tre motivi, che per ragioni di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, deve considerarsi operante nell’ordinamento vigente un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, allorché debba essere effettuata entro un termine determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass. 11-1-2007 m. 390; Cass. 28-7-2005 n. 15797; Cass. 2-3-2004 n. 4289).
Una volta che il notificante abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario, pertanto, la notificazione deve ritenersi per lui perfezionata, e non gli si può addebitare l’eventuale ritardo con cui l’ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notificazione al destinatario.
La tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario va valutata sulla base di elementi che offrano sufficienti garanzie di certezza. In particolare, la relativa prova può essere desunta anche dal timbro apposto su tale atto ai fini della liquidazione delle spese di notifica (Cass. 30-5-2013 n. 13640; Cass. Sez. Un. 20-6-2007 n. 14294; Cass. 11-1-2007 n. 390; Cass. 28-7-2005 n. 15797; Cass. 1-4-2005 n. 6836).
Alla luce degli enunciati principi, nella specie deve ritenersi la tempestività dell’atto di appello proposto dalla G. .
Dal timbro apposto a tergo di tale atto, recante la data e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, infatti, risulta l’avvenuto
pagamento dei diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data 26-1-2002. Ciò vale a dimostrare che l’atto medesimo è stato consegnato all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello, per la notificazione alla controparte, entro il termine legale di trenta giorni dalla notificazione della sentenza appellata (avvenuta il 28-12-2001), previsto dall’art. 325 c.p.c..
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, la quale si atterrà ai principi di diritto innanzi indicati ed esaminerà il merito del gravame proposto dalla G. . Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Redazione