Notifica presso il procuratore costituito, anche se non domiciliatario (Cass. n. 15594/2012)

Redazione 17/09/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“7. – P.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2160/09, pubblicata il 3.12.2009.

1.1. – Resistono con separati controricorsi P.S., R., A. e Ga. e p.r., nonchè G. e P.I..

1.2. – Le altre parti intimate – P.V., Am., A. e Gi. – non hanno svolto attività difensiva.

2. – I controricorrenti P.S., R., A. e Ga. e p.r. eccepiscono in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso perchè proposto decorso il termine di 60 gg. dalla notificazione della sentenza.

Deducono, al riguardo, che la sentenza d’appello è stata notificata l’1.3.2010 a uno dei due procuratori (avv. omissis) costituiti nel giudizio d’appello in rappresentanza di P.E., e che sebbene domiciliatario fosse l’altro procuratore (avv. omissis), tale sola notificazione deve ritenersi sufficiente a produrre l’effetto della decorrenza del cd. termine breve d’impugnazione, ex art. 326 c.p.c. Richiamano, a sostegno, la giurisprudenza di questa Corte in materia.

3. – L’eccezione è fondata.

3.1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, allorchè la notificazione di un atto debba per espressa disposizione di legge, come nel caso della notificazione della sentenza, essere compiuta presso il procuratore costituito, diviene irrilevante la circostanza che tale procuratore sia o no anche domiciliatario della parte, essendo egli l’unico legittimato, e non questa, alla ricezione dell’atto medesimo, con la conseguenza che, qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, è valida, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notificazione della sentenza effettuata presso uno di questi, ancorchè la parte stessa abbia eletto presso l’altro il proprio domicilio (Cass. nn. 7094/82, 3995/83, 7699/86, 5774/88 e 5759/04), sempre che il procuratore destinatario della notificazione non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82, (Cass. nn. 8169/04 e 2774/11).

Norma, quest’ultima, che si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (Cass. nn. 13587/09 e 11486/10).

3.1.1. – Nella fattispecie, il procuratore cui è stata effettuata la notifica della sentenza d’appello risulta esercitare la professione nel circondario di Treviso e, quindi, nel distretto della Corte d’appello di Venezia, per cui la notificazione della sentenza a lui soltanto e non anche al procuratore domiciliatario, non è d’ostacolo alla produzione dell’effetto di cui all’art. 326 c.p.c.

Conseguentemente, essendo stata notificata la sentenza d’appello l’1.3.2010 e il ricorso per cassazione il 13.1.2011, quest’ultimo risulta tardivo, per cui se ne impone la declaratoria d’inammissibilità.

4. – Per quanto sopra, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1″.

La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la memoria depositata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, non apporta elementi idonei a pervenire ad una diversa soluzione, basandosi su precedenti di questa Corte che non collimano con il caso in esame.

Al riguardo non conferente è il richiamo, operato nella memoria, a Cass. n. 7196/09, relativa ad una fattispecie affatto diversa, in cui si controverteva, a fronte di un’eccezione di tardi vita del ricorso per cassazione, dell’idoneità della notificazione della sentenza di secondo grado, effettuata presso lo studio del professionista risultante dall’intestazione dell’atto d’appello, a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.

La validità di tale notificazione è stata ritenuta in detta sentenza, in quanto i difensori della parte ricorrente per cassazione, esercitando il loro ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui erano assegnati, avevano all’atto della proposizione dell’atto di appello implicitamente eletto domicilio nel luogo dove aveva sede l’ufficio giudiziario presso il quale era in corso il processo, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

La frase estrapolata dalla motivazione di detta sentenza, secondo cui “l’avvenuta elezione di domicilio, comporta il diritto del difensore esercente fuori del circondario del Tribunale cui è assegnato di ricevere le notificazioni relative al processo in cui tale elezione è intervenuta esclusivamente nel domicilio eletto e non altrove”, è riportata in maniera significativamente mutila – e dunque fuorviante – a pag. 5 della memoria di parte ricorrente, giacchè la motivazione della sentenza citata così, in realtà, prosegue: “in particolare egli non ha alcun diritto di attendersi le notificazioni presso la cancelleria del Giudice adito, essendo tale luogo individuato come domicilio legale in via residuale a fronte dell’inerzia del procuratore non eligente, senza che possa perciò in alcun modo rilevare l’eventuale affidamento che, anche dal punto di vista organizzativo, il predetto procuratore abbia fatto sulla ricezione delle notificazioni in tale luogo (Cass. 21.1.2.01 n. 16145)”.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che il precedente menzionato dalla difesa di parte ricorrente intende affermare non già che con l’elezione di domicilio ove ha sede il giudice d’appello il difensore abbia diritto a che la sentenza non gli sia notificata in nessun altro luogo all’infuori dello studio professionale del domiciliatario, ma che, al contrario, il difensore non ha diritto ad attendersi la notifica presso la cancelleria del giudice adito, luogo in cui la notificazione deve essere fatta soltanto nell’ipotesi in cui manchi l’elezione di domicilio (e non era questo il caso di cui si occupava detta sentenza).

Del pari diversa è la fattispecie cui si riferisce Cass. n. 5985/97, la quale afferma che nell’ipotesi di procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, il domicilio stabilito ex lege (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art.82) presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio è in corso (in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede detta autorità) e, a maggior ragione, il domicilio espressamente stabilito, nella stessa ipotesi, dalla parte o dal suo procuratore presso la detta cancelleria, rileva quale luogo di notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, giacchè avendo tale notifica, quale unico destinatario il procuratore costituito, l’assegnazione al medesimo di un domicilio de iure (con il quale eventualmente si identifichi quello elettivo) determina coincidenza dell’elemento personale e dell’elemento topografico, rispondendo la detta assegnazione non solo allo scopo di esonerare la controparte da oneri di notificazione fuori del circondario ma anche a stabilire, per ragioni di maggiore efficienza e funzionalità un collegamento di ordine territoriale tra l’ufficio e il procuratore che esercita il suo ministero dinanzi ad esso.

Pertanto affinchè in tale ipotesi la notificazione consegua l’effetto legale tipico del decorso del termine per impugnare essa deve effettuarsi in tale domicilio, restando invece inidonea a tal fine una notifica eseguita presso lo studio del medesimo legale (salvo che questa, in quanto effettuata a mani” proprie del professionista non raggiunga lo scopo di una conoscenza effettiva dell’atto da parte del medesimo).

Nel caso di specie, invece, non vi è corrispondenza tra domicilio eletto nel giudizio d’appello e studio professionale del procuratore costituito, esercente nel circondario di Treviso, e poichè questi è l’unico destinatario della notifica della sentenza, prevale il criterio personale su quello topografico, con la conseguenza tratta dalla relazione.

Infine, quanto a Cass. n. 4793/96, la massima (anch’essa, peraltro, richiamata in maniera incompleta nella memoria, priva dell’inciso finale “… essendo irrilevante a tal fine l’elezione di domicilio della parte presso lo studio del proprio procuratore e, pertanto, inidonea a dare inizio al decorso del termine per l’impugnazione la notifica della sentenza ivi effettuata”), non sembra corrispondere alla ratio decidendi quale si evince dalla motivazione, basata sull’espresso richiamo a Cass. S.U. n. 4602/92, la quale, a sua volta, si limita ad affermare un principio tutt’oggi incontroverso, ossia che ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, (applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito), il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio – all’atto di costituirsi in giudizio – nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, sia ai fini della notifica di quest’ultima.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Redazione